TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-01-07, n. 201900010
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Pubblicato il 07/01/2019
N. 00010/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2017, proposto da G I, Immobiliare Centro Amendola (I.C.A.) S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato I M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via C.Rosalba 47/J e domicilio digitale indicato nell’atto introduttivo.
contro
Italferr S.P.A non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dii Bari, presso i cui Uffici in Bari, via Melo, 97, è domiciliato ex lege;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Egnatia, 15;
-per l'annullamento
-del diniego tacito delle resistenti di accesso agli atti afferenti il procedimento di espropriazione per pubblica utilità finalizzato alla realizzazione del “nodo di Bari. Bari Sud (variante tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare)”.
nonché per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta
e la condanna delle Società resistenti all'ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A;
Vista la dichiarazione di rinuncia e la dichiarazione resa a verbale all’udienza camerale del 28.11.2018, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con atto depositato il 25.9.2018, non notificato alle controparti, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.
Ritenuto che la dichiarazione di rinuncia, depositata dai ricorrenti, è stata resa senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 84, co. 1 e 2, del cod. proc. amm. per potersi pronunciare l’estinzione, ma che da essa possono desumersi univoci elementi per pervenire ad una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, ai sensi degli artt. 84 co. 4 e 35, co. 1 lett. c) del c.p.a.
Rilevato, altresì, che, con successiva dichiarazione resa a verbale di udienza del 28.11.2018, il difensore degli istanti ha dichiarato espressamente il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa nel merito.
Rilevato, pertanto, che deve darsi atto che il presente giudizio è divenuto improcedibile.
Rilevato altresì che, anche in considerazione dell’accordo delle parti sul punto, può disporsi l’integrale compensazione delle spese di giudizio.