TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-05-09, n. 202205745
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Testo completo
Pubblicato il 09/05/2022
N. 05745/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01716/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2013, proposto da:
R L, R B, L M e G C, rappresentati e difesi dagli avvocati S G e I M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P in Roma, via delle Milizie, 34;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A S, Valerio P M e A O non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Foglio d’Ordini n. 47 della Marina Militare del 21.11.2012 nella parte di cui l'art. 5 (Promozioni) lett. a);
- del Foglio d’Ordini n. 30 della Marina Militare del 27.7.2011, nella parte di cui all’art. 6;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 20.2.2013, gli Ufficiali della Marina Militare signori R L, R B, L M e G C, adivano questo Tribunale Amministrativo Regionale, rappresentando la seguente vicenda, riguardante le loro promozioni al grado di Sottotenente di Vascello:
- i ricorrenti provengono tutti dal medesimo 6^ Corso A.U.P.C. di cui al decreto interdirigenziale del 16.9.2005, al pari degli odierni controinteressati A S, Valerio P M e A O;
- i ricorrenti impugnavano dinnanzi a questo TAR il Foglio d’Ordini n. 47 della Marina Militare del 21 novembre 2012 limitatamente all’art. 5, lett. a) (Promozioni), nella parte in cui fa decorrere le promozioni a Sottotenente di Vascello relative agli allora Guardiamarina (odierni controinteressati) S A, P M Valerio e O A, rispettivamente, dall’8 novembre 2010, per i primi due e dal 13 dicembre 2010, per il terzo (v. doc. 1 ric.);
- i ricorrenti impugnavano anche il Foglio d’Ordini n. 30 della Marina Militare del 27 luglio 2011 che all’art. 6 determinava la promozione a Sottotenente di Vascello dei ricorrenti L, B e M dal 10 gennaio 2011 e C dall’11 maggio 2011.
- i ricorrenti e i controinteressati avevano conseguito il precedente grado di Guardiamarina nel 2008, al termine dello stesso Corso frequentato, ma con diversa decorrenza di effetti: fra maggio ed ottobre 2008 per i ricorrenti, fra novembre e dicembre 2008 per gli odierni controinteressati; ciò corrispondeva, per quanto di rispettiva pertinenza, a posizioni migliori o peggiori in graduatoria;
- nel passaggio al grado di Sottotenente di Vascello, però, i ricorrenti si trovavano, per anzianità nel grado e decorrenza assegni, in posizione deteriore rispetto ai controinteressati, con “capovolgimento” della graduatoria di uscita dal 6^ Corso AUPC M.M.;
- secondo la tesi ricorsuale tutto ciò sarebbe conseguenza dell’erronea applicazione del principio “tempus regit actum”: ai ricorrenti (che avevano maturato il periodo di permanenza minimo nel grado prima del 9.10.2010, data dell’entrata in vigore del Codice dell’Ordinamento Militare) è stata applicata la vecchia disciplina di cui all’art.115 della L. 1137/1955, mentre ai controinteressati è stato applicato l’art. 1243 del Codice dell’Ordinamento Militare;
- per la previgente disciplina (applicata ai ricorrenti) la decorrenza nel grado si verificava dalla data del decreto di attribuzione dello stesso (11 maggio 2011 per C e 10 gennaio 2011, per gli altri), mentre per la nuova disposizione la decorrenza - a prescindere dalla data di emissione del relativo decreto - parte automaticamente dal giorno successivo a quello di permanenza minima nel grado precedente (07.11.2010 per S e P M e 12.12.2010 per O);
- in tal modo i controinteressati avrebbero ottenuto, immeritatamente, una diversa e maggiore anzianità di grado rispetto ai ricorrenti.
Il “modus procedendi” seguito dall’Amministrazione, ad avviso di parte ricorrente, è stato illegittimo per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge per erronea applicazione del d.lgs. n. 66/2010 (art. 1243) quale “ius superveniens”; erronea applicazione del principio procedurale “tempus regit actum”: per quanto riguarda gli odierni ricorrenti l’avanzamento al grado è stato disposto sulla base dell’art. 115 della Legge 1137 del 1955; essi facevano parte, come i controinteressati, del medesimo corso ufficiali e avevano conseguito i relativi titoli prima dei controinteressati stessi per ragioni di puro merito; l’applicazione della norma sopravvenuta (art. 1243 dell’allora “nuovo” Codice dell’Ordinamento militare) ha determinato un ingiustificato mutamento di posizioni e di effetti a tutto vantaggio degli controinteressati, che hanno ottenuto la promozione a Sottotenente di Vascello con tempi anticipati rispetto ai ricorrenti, nonostante questi ultimi si fossero meglio classificati nel corso per allievi ufficiali comunemente frequentato e, ciò che più conta, fossero stati nominati Guardiamarina, con decorrenza anticipata rispetto agli odierni controinteressati; in realtà tale applicazione dello “ius superveniens” ha determinato una situazione di irragionevolezza;
2) Eccesso di potere per