TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300018

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300018
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300018
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00018/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00602/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2020, proposto da
D E, rappresentato e difeso dall’avv. Monia Rodolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via Solferino n. 26;

contro

Ministero dell’Interno - Questura di Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;

per l’annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento cat.A.12/2020/Immig/2 Sez/19BS033143 con il quale il Questore di Brescia ha decretato il diniego del rinnovo/conversione del permesso di soggiorno nr. I12990851, datato 11.02.2020 e notificato in data 5.08.2020;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor Enver Dadani, cittadino kosovaro giunto in Italia – secondo quanto dallo stesso rappresentato – agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso e sin da allora titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari con possibilità di lavoro, in data 9.04.2019 presentava istanza di rinnovo/conversione di tale permesso in permesso di soggiorno in attesa occupazione.

L’istanza presentata dallo straniero veniva denegata dalla Questura di Brescia con il provvedimento in epigrafe indicato, perché difettava in capo all’interessato il requisito reddituale e per il richiedente non vi era prova di serie prospettive di occupazione a breve termine.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor Dadani ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento di diniego, ritenendolo viziato da “VIOLAZIONE DELLA LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E DI ALTRE NORME GIURIDICHE - ECCESSO DI POTERE - MOTIVAZIONE CARENTE, INSUFFICIENTE E/O ERRATA – CARENTE ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETÀ – TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANCATA CONSIDERAZIONE DI FATTI E CIRCOSTANZE DETERMINANTI- FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 e 36 del D Lvo 286/98 e art. 28 del DPR 394/99”.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per resistere al ricorso avversario.

La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 363/2020, perché - avuto riguardo al tipo di permesso di soggiorno richiesto (i.e. per attesa occupazione) – le conclusioni cui era giunta la Questura in ordine all’incapacità, anche in un’ottica prospettica, del richiedente di sostenersi autonomamente non apparivano, sia pure all’esito di un esame in quella fase necessariamente sommario, irragionevoli.

In data 12 luglio 2022 la difesa erariale ha depositato nota della Questura di Brescia, che informava che medio tempore al ricorrente era stato rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’articolo 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, con scadenza al 27.10.2023.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 21 dicembre 2022: in quella sede il Presidente del Collegio, presente il difensore del ricorrente, ha rilevato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73, comma 3, del Codice di rito, la possibile improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenienza sopra ricordata. Al termine la causa è stata introitata.

Va premesso che l’interesse a ricorrere, inteso quale utilità o vantaggio materiale o anche solo morale che il ricorrente può trarre dall’accoglimento del ricorso, costituisce condizione dell’azione, e come tale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e persistere sino alla sua definizione (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 4816/2021).

Ebbene, il ricorrente in pendenza del giudizio ha ottenuto un altro titolo che lo legittima a permanere sul territorio nazionale e ha così soddisfatto l’interesse finale cui aspirava.

Al contempo, va considerato che l’eventuale accoglimento del ricorso non apporterebbe al ricorrente alcuna ulteriore utilità. Il signor Dadani, infatti, lamenta un difetto di istruttoria e un travisamento del dato fattuale, con la conseguenza che l’ipotetico annullamento del diniego comporterebbe in capo alla Questura un obbligo di riesame della fattispecie e non certo di emissione del provvedimento ampliativo richiesto.

Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, Cod. proc. amm., per sopravvenuta carenza di interesse.

Considerato l’esito del giudizio e le ragioni che ne stanno alla base, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

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