TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-01-31, n. 201800262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-01-31, n. 201800262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201800262
Data del deposito : 31 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2018

N. 00262/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02119/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di TA (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2119 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cooperativa di Solidarietà Sociale La Garderie, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Amenta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tiziana Gallo in TA, via Umberto, 297;



contro

Comune di TA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Rosario Orazio Russo ed Anna Liuzzo, domiciliato in TA, via Umberto 151;



nei confronti di

Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Merlo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Egidio Incorpora in TA, via Aloi, 46;
Orsa Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Di Ienno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucia Bruno in TA, via Gabriele D'Annunzio 65;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

-del verbale della commissione di gara n° 48/2015 del 6 agosto 2015, di aggiudicazione provvisoria dell'appalto per l'affidamento della gestione del Servizio di Asilo Nido come disciplinato dal D.P.R.S. del 16/05/2013, a titolarità pubblica del Comune di TA e Misterbianco finanziata dal Piano di Azione Coesione;

-del verbale n° 39/15 del 9 giugno 2015;

-dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva e del contratto;

-di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- della nota del Comune di TA del 9.12.2015 prot. 409084

- della determina dirigenziale del Comune di TA a 04/516 del 2.12.2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di TA, del Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque e di Orsa Cooperativa Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente, terza in graduatoria, impugna gli esiti della gara per l’affidamento dei servizi di asilo nido a titolarità pubblica del Comune di TA e Misterbianco, sostenendo che sia la prima che la seconda graduata (rispettivamente Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque e Orsa Cooperativa Sociale) avrebbero dovuto essere escluse.

In particolare, deduce l’illegittimità dell’ammissione a gara della prima graduata per:

- mancata iscrizione alla CCIAA sia del Consorzio che delle cooperative designate per il servizio, una delle quali (Infomedia soc.cooperativa sociale), peraltro, inattiva;

- presentazione, da parte del Cons. Terzo Settore soc. cooperativa sociale (altra cooperativa designata per il servizio), di una sola referenza bancaria in luogo delle due richieste dal bando;

- ribasso (89% rispetto l’importo a b.a.) eccessivo e tale da rendere l’offerta inattendibile.

Quanto alla seconda graduata, la ricorrente ne lamenta l’illegittimità dell’ammissione per:

- mancata indicazione dei costi della sicurezza cd. interni;

- errore di calcolo nell’attribuzione del punteggio (con riferimento all’arrotondamento operato dalla Commissione alla seconda cifra decimale).

Si sono costituiti in giudizio il Comune e l’aggiudicataria, difendendo la legittimità dell’operato dell’Amm.ne.

Il Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque ha altresì eccepito (cfr. pag.7 del controricorso) l’inammissibilità del ricorso risultando infondati (anche) i motivi riferiti all’ammissione a gara della seconda graduata.

Orsa Cooperativa Sociale, con atto depositato il 2.11.2015, ha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente ai primi tre motivi (relativi all’ammissione del Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque) ed il rigetto con riferimento agli ultimi due, relativi alla sua posizione.

Con ricorso per motivi aggiunti la Cooperativa di Solidarietà Sociale La Garderie impugna l’aggiudicazione definitiva reiterando i motivi di ricorso già formulati con il ricorso introduttivo e chiede l’esonero dal contributo unificato riferito al gravame per motivi aggiunti.

Con ordinanza n.72/2016 è stata respinta la domanda di sospensione.

Con ordinanza n.2451/2016 è stata disposta verificazione volta ad accertare:

1) superamento o meno della soglia dei 4/5 di cui all’eccezione formulata dal Comune nella memoria depositata il 30.10.2015 (pagg.3 e 4);

2) sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria, tenendo conto delle deduzioni di tutte le parti;

3) sussistenza degli errori lamentati con l’ultimo motivo di ricorso, e, in caso affermativo, a quali risultati numerici avrebbe condotto un corretto calcolo;

4) ogni altro chiarimento utile, avuto riguardo alle

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