TAR Bologna, sez. II, ordinanza cautelare 2017-02-15, n. 201700057
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Pubblicato il 15/02/2017
N. 00057/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00064/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2017, proposto da:
G M, E F, M D, M P, Victory S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato M N, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Frassinago 6;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M C, G C, con domicilio eletto presso lo studio G C in Bologna, piazza Maggiore 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione consiliare n. 350 del 2016;della determinazione dirigenziale “ attività produttive e commercio di cui al P.G. 399483/16”;dell’allegato A alla determinazione dirigenziale sopra indicata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 il dott. Giancarlo Mozzarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
-considerato che –ad avviso del Collegio- non sussiste manifestamente il requisito dell’attualità di un pregiudizio effettivamente grave ed irreparabile;