TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-06-11, n. 201406233

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-06-11, n. 201406233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201406233
Data del deposito : 11 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09868/2012 REG.RIC.

N. 06233/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09868/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9868 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da F M B, S L F, A D M, G G, R P, P G M, L C, rappresentati e difesi dall'avv. F M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 1;

contro

C.R.I. - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

1) quanto al ricorso:

- dell'ordinanza commissariale n. 394/12 del 22 agosto 2012;

- per quanto occorre possa, dell’ordinanza commissariale n. 311/12 del 21 giugno 2012;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

2) quanto ai motivi aggiunti proposti dai ricorrenti L F, G e C:

- delle note prot. n. 15-CRI/0018991-12, n. 15-CRI/00190001-12 e n. 15-CRI/0019023-12, datate 23 novembre 2012, adottate nei loro confronti, di costituzione in mora per i rispettivi importi ivi indicati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della CRI - Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa E L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 14 novembre 2012, i ricorrenti indicati in epigrafe, appartenenti al Corpo Militare di Assistenza in servizio continuativo della Croce Rossa Italiana, hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, in forza dei quali la Croce Rossa Italiana ha provveduto, a seguito di ricostruzione della carriera militare ed all’annullamento di indebiti pregressi inquadramenti, a richiedere ai medesimi ricorrenti la restituzione delle somme a titolo di recupero per gli emolumenti indebitamente versatigli a far data dall’anno 1994 o 1995.

I ricorrenti contestano il nuovo e meno favorevole inquadramento, scaturito dalle risultanze di una visita ispettiva disposta dalla Ragioneria Generale dello Stato concretatasi in una relazione dei Servizi ispettivi di finanza pubblica dell’8 agosto 2008, in base alla quale il Commissario Straordinario della C.R.I., con ordinanza n. 394 del 22 agosto 2012, ha annullato le ordinanze commissariali n. 470 del 17.03.2003 e n. 227 del 04.05.2005 e conseguentemente le promozioni del personale effettuate in forza di tali ordinanze con il contestuale re inquadramento.

Impugnano anche l’ordinanza n. 311 del 21.06.2012 con la quale il Commissario straordinario ha dato mandato agli Uffici di porre in essere le procedure per il recupero delle somme erroneamente erogate nei termini indicati dalla relazione del M.E.F. – S.I.Fi.P.

Con motivi aggiunti notificati in data 26 gennaio 2013 taluni dei ricorrenti originari( L F, C, G) hanno impugnato le note della CRI indicate in epigrafe a mezzo delle quali sono stati costituiti in mora per l’importo indicato dalle risultanze dei conteggi effettuati dal servizio trattamento economico a seguito del riquadramento giuridico.

I ricorrenti deducono l’illegittimità della procedura di recupero delle somme erogategli, che contestano, eccependo il lungo lasso di tempo intercorso tra i re inquadramenti e le ordinanze che hanno inteso annullarli nonché la prescrizione ultradecennale in quanto nei provvedimenti di recupero del 2012 le somme richieste sono quelle erogate nel periodo dal 1994 fino al 2000 ovvero fino al 2002, oltre che per i seguenti motivi:

1) Irripetibilità delle retribuzioni corrisposte a fronte di incarichi e mansioni corrispondenti al grado nel quale erano stati inquadrati. Eccesso di potere per travisamento della fattispecie.

2) Violazione dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 s.m.i.

3) Violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 s.m.i.

Sulla scorta di tali motivi i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti impugnati, oltre alla declaratoria dell’intervenuta prescrizione rilevando che nulla è dovuto alla C.R.I. da parte dei ricorrenti.

3. La C.R.I. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti con memorie in cui sostiene la infondatezza del ricorso.

Con memoria in data 19.12.2012 i ricorrenti hanno chiesto il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare al fine di proporre motivi aggiunti avverso “le note di messa in mora”.

4. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti di recupero per violazione dell’art. 860 del d.lgs. 15.03.2010 n. 66 e per violazione dell’art. 2033, 2946, e 2948 c.c., per eccesso di potere sotto la forma dello sviamento, violazione dell’art. 21 nonies della legge 241/1990;
violazione del principio di buona fede del percipiente, oltre che per illegittimità derivata rispetto alle violazioni di legge già lamentate con il ricorso principale.

5. Con ordinanza n. 1064/2013 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti con i motivi aggiunti.

6. I ricorrenti hanno depositato memoria in data 15.03.2014.

7. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2014 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, i sette sottoufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana in epigrafe indicati, chiedono l’annullamento dei provvedimenti con cui il Corpo di appartenenza ha proceduto a dettare gli adempimenti che gli organi della C.R.I. sono tenuti ad adottare per procedere al corretto reinquadramento giuridico ed economico del personale Militare di assistenza asseritamente alterato con l’ordinanza n. 470/2003 e con l’ordinanza 227/2005 e a seguito delle risultanze dell’ispezione amministrativo-contabile eseguita dal Servizio Ispettivo di Finanza pubblica del M.E.F. dal febbraio al giugno 2008 e riportate nella “Relazione sulla verifica amministrativo-contabile”.

2. Il ricorso principale è infondato e va respinto.

Come rilevato dal Consiglio di Stato in una serie di pareri espressi su alcuni ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (sezione III, 26.11.2002 n. 3079, 10.12.2002 n. 4052, 10.12.2002 n. 4053, 10.12.2202 n. 4054) esperiti da parte di personale militare della C.R.I.: “l’Amministrazione non poteva prescindere dalla necessità di subordinare la verifica della sussistenza di vacanze in organico per l’inserimento diretto nel relativo ruolo. E ciò nel pieno rispetto della previsione normativa contenuta nel 2° comma dell’art. 89 R.D. 10 febbraio 1936, n. 484, che testualmente recita “non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi siano posti vacanti nei ruoli organici nei singoli gradi”.

Nel caso di specie, la Relazione del S.I.FI.P., fatta propria dal Ragioniere Generale dello Stato e da questi trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale del Lazio con la nota prot. n. 108166 del 22.09.2008, ha evidenziato che “l’illegittimità dei provvedimenti di promozione in esame ha ovviamente completamente alterato l’ordine di anzianità del personale di assistenza: i promossi a seguito dell’ordinanza 470/2003 hanno quindi finito per beneficiare di avanzamenti 5-6 anni prima del dovuto con grave pregiudizio di tutto il personale che avrebbe maturato negli anni successivi la prevista anzianità minima. Appare quindi necessario che l’Ente proceda a ristabilire la corretta anzianità assoluta per i militari del personale di assistenza promosso a seguito dell’O.C. 470/2013 procedendo al recupero delle somme illegittimamente percepite dai militari a seguito dell’illegittimo riconoscimento di grado”.

Il reinquadramento si presenta, pertanto, come un atto dovuto rispetto al quale non colgono nel segno le censure prospettate di violazione dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 s.m.i. e violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 s.m.i. essendo insito nei provvedimenti de quo la cura dell’interesse pubblico al ripristino della legittimità (come rilevato negli atti sopra citati) e risultando pertanto applicabile l’art. 21 octies l. 241/1990 s.m.i. in ordine alle garanzie partecipative.

Quanto alla ripetibilità delle somme a fronte di incarichi e mansioni corrispondenti al grado e all’eccesso di potere per travisamento della fattispecie sollevato con il primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale prevalente che ritiene legittimo il recupero delle somme non tenendo conto della buona fede del percipiente e considerando il recupero come un atto dovuto non rinunziabile espressione di una funzione pubblica vincolata (ex multis, Cons. Stato, IV, 24.5.2007, n. 2651;
12.5.2006, n. 2679;
22.9.2005, nn. 4964 e n. 4983;
T.A.R. Toscana, I, 8.11.2004, n. 5465;
T.A.R. Sicilia, Catania, II, 12.8.2003, n. 1272;
T.A.R. Lazio, Latina, 11.2.1993, n. 143, TAR Lazio, sez. III quater, n. 9208/2011).

3. E tuttavia, pur essendo questo Collegio orientato nel senso della doverosità del recupero coattivo delle somme indebitamente erogate, non può non rilevarsi come nel caso in questione le somme indebitamente erogate riguardano gli anni che vanno dal 1994 (per L F e casetta) e 1995 (per G) sino al 2002, rispetto alle quali coglie nel senso l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito da indebito oggettivo vantato dall’Amministrazione.

Invero, non è in alcun modo posto in dubbio dalla difesa dell’Amministrazione che, come allegato e documentato dal ricorrente, la C.R.I. ha per la prima volta provveduto a ripetere l’indebito oggettivo verso taluni dei ricorrenti – che hanno depositato motivi aggiunti avverso gli atti di recupero - con le note individualmente indirizzate del 23 novembre 2012.

Gli emolumenti oggetto di indebita corresponsione, tuttavia, erano stati versati ai dipendenti dal 1994/1995 sino al 2002.

4. Ne consegue che il credito per indebito azionato dall’Amministrazione risultava, al momento della ripetizione, interamente prescritto.

Infatti l'azione di recupero di somme indebitamente corrisposte dal pubblico dipendente da parte della P. A. è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cons. Stato, sez. VI, 26.6.2013, n. 3503), il cui decorso si era compiuto alla data in cui sono stati notificati ai ricorrenti gli atti con cui l’Amministrazione ha proceduto alla ripetizione dell’indebito.

Non osta a tale conclusione l’art. 3 del R.D. 295/1939, a tenore del quale, ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta da parte dell’Amministrazione, questa non ha facoltà di rinunciare alla prescrizione ed alla relativa eccezione.

La norma, infatti, si limita a prevedere l’obbligo dell’Amministrazione di procedere all’azione di recupero anche se il suo credito da indebito verso il dipendente sia già prescritto, senza la facoltà che l’art. 2937 c.c. conferisce a chi possa disporre validamente del diritto: pertanto, la disposizione del 1939 risulta coerente con la norma codicistica appena citata, in quanto entrambe confermano l’impossibilità di rinunziare a crediti di cui non si abbia la disponibilità.

Tutto ciò, peraltro, non significa che al privato accipiens non sia data l’eccezione di prescrizione dell’indebito per cui l’Amministrazione è tenuta ad agire.

L’art. 3, piuttosto, risulta coerente anche con la generale disposizione dell’art. 2938 c.c., per cui la prescrizione non è rilevabile d’ufficio: l’Amministrazione non può quindi rinunziarvi, ma rimane soggetta alla facoltà dell’accipiens di sollevare la relativa eccezione;
ove ciò accada, e la prescrizione sia compiuta senza valide cause interruttive, il credito da indebito dovrà dichiararsi prescritto, come nel caso in esame.

5. In conclusione, i motivi aggiunti devono essere accolti ed il credito da indebito dell’Amministrazione verso i ricorrenti L F, G e C deve essere dichiarato prescritto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti.

6. In ragione di tanto, non sussistendo dubbi sulla natura indebita dei pagamenti oggetto del giudizio, le spese possono essere interamente compensate.

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