TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-04-29, n. 201001670
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Testo completo
N. 01670/2010 REG.SEN.
N. 00500/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2006, proposto da:
I V, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso C C in Bari, via Abate Gimma, 73;
contro
Comune di Alberobello, rappresentato e difeso dall'avv. R G R, con domicilio eletto presso R G R in Bari, via Putignani, 168;
nei confronti di
Lo Re M, rappresentato e difeso dall'avv. G A R, con domicilio eletto presso G A R in Monopoli, Cap.Pirelli 24;
per l'annullamento
- della comunicazione del Dirigente UT Comune di Alberobello del 27 dicembre 2005 prot 20099/05 con la quale è stata respinta l’istanza proposta dal ricorrente per la revoca e/o l’annullamento in via di autotutela della concessione edilizia n.81/97, nonché di ogni altro atto comunque presupposto e/o consequenziale;
Quanto ai motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del Dirigente UT Comune di Alberobello del 7 giugno 2006, prot n. 009483/06, mai comunicato al ricorrente, con il quale è stata disposta la revoca del provvedimento di sospensione dei lavori adottato con precedente comunicazione del medesimo ufficio tecnico del Comune di Alberobello del 5 novembre 2004, prot 17211/04, nonché è stata concessa ulteriore proroga di validità e/o rinnovo del permesso di costruire n.81/2 del 14 ottobre 2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alberobello;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lo Re M;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori C C, Antonella Martellotta su delega di R G R, Lorenzo Dibello su delega di G A R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierno ricorrente di essere proprietario del suolo e del retrostante opificio industriale sito in Alberobello, contraddistinto catastalmente al Fg. 25 p.lle 382, 383, 384 e 385, gravato da servitù di attraversamento di un canale scoperto per il deflusso dell’acqua piovana proveniente da un tombino, il cui esercizio avviene per mezzo di tubazione posizionata tra il confine del proprio fondo e quello di proprietà del sig M Lo Re, odierno controinteressato.
Il sig Lo Re otteneva concessione edilizia n.81 del 18 dicembre 1997 e successive varianti il 14 gennaio 99 e 14 ottobre 2002 per la effettuazione di lavori consistenti nella realizzazione di un opificio artigianale.
Ad avviso del ricorrente, al di là di quanto indicato in sede progettuale, i lavori in oggetto determinavano in fase esecutiva una indebita copertura dello stesso canale, il che spingeva il medesimo a sollecitare l’intervento del Comune, che con nota prot 17211 del 5 novembre 2004 disponeva in via cautelare la sospensione dei lavori.
Con successiva istanza del 14-18 marzo 2005, il ricorrente chiedeva al Comune di procedere in autotutela all’annullamento e/o alla revoca della concessione edilizia rilasciata in favore dell’odierno controinteressato, in considerazione della errata e falsa rappresentazione dei fatti fornita da quest’ultimo.
Il Comune, con provvedimento