TAR Latina, sez. I, sentenza 2013-03-27, n. 201300280
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00280/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2012, proposto da:
Associazione il Girasole dei Monti Simbruini, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria D'Ottavi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Latina, piazza del Mercato, 11;
contro
Comune di Filettino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M E F, con domicilio eletto presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria 4;
per l'annullamento, previa sospensiva
dell'ordinanza n.44 datata 12 dicembre 2011 per il rilascio dell'immobile adibito ad ostello; della delibera di giunta comunale n.92 datata 11 novembre 2011 di revoca delibera n.52/2010; della nota prot. n.4443 del 25 novembre 2011; della delibera n.75/2011 e della relazione istruttoria compiuta dall'OIV prot. n.3585 del 23 settembre 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Filettino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. M G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il comune di Filettino, in qualità di proprietario di un immobile sito in via Calvario ex caserma del corpo forestale (NCT fg. 24, n. 468, destinazione D/2), con delibera di giunta 59 del 13 luglio 2003 decideva di affidare in concessione la gestione dell'immobile affinché fosse utilizzato come struttura ricettiva, mediante pubblica gara. In data 22 aprile 2004, aggiudicata la gara all'associazione ricorrente, veniva sottoscritta la relativa convenzione, prevedendo che il rapporto avrebbe dovuto avere una durata di tre anni rinnovabili per altri tre anni con scadenza il 22 aprile 2010. Con delibera di giunta comunale 6 del 12 gennaio 2007 veniva rinnovata la concessione già in essere per ulteriori tre anni fino alla scadenza naturale del 22 aprile 2010. Dopo tale data, nonostante l'intervenuta scadenza della concessione, l'associazione non rilasciava l'immobile.
Con delibera 52 del 2010 l'amministrazione classificava il rapporto come locazione e gli attribuiva durata novennale, rimettendo l'esecuzione di detta delibera alla sottoscrizione del contratto di locazione, mai avvenuta.
La nuova amministrazione comunale insediatasi a giugno 2011, comunicava all'associazione, in data 18 luglio 2011, avviso di avvio del procedimento di rivisitazione degli atti amministrativi riguardanti la gestione dell'ostello. Con delibera n.75/2011 (a seguito di parere dell’OIV), la giunta comunale prendeva atto dell'occupazione dell'immobile senza alcun titolo giuridico da parte dell'associazione a far data dal 21 aprile 2010, classificava il rapporto come concessione amministrativa e dava mandato al responsabile dell'ufficio tecnico comunale di porre in essere tutti gli atti amministrativi ritenuti utili e opportuni per il rilascio dell'immobile in considerazione della cennata occupazione sine titulo, nonché di attuare tutte le procedure amministrative ritenute opportune a tutela del patrimonio dell'amministrazione comunale. Detta delibera è divenuta esecutiva in data 29 settembre 2011, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata all'albo per 15 giorni consecutivi dalla medesima data. Successivamente con delibera 92/2011 è stata annullata in autotutela la delibera n. 52/2010.
Con ordinanza collegiale R.P.C. 71/2012 veniva respinta l'istanza cautelare di sospensiva, poi riformata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato R.P.C. 1634/2012. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso presenta profili di inammissibilità come già evidenziato nell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare in quanto la delibera n.75/2011 sembrerebbe tardivamente impugnata, essendo stato notificato il ricorso in data 25 gennaio 2012 e quindi oltre il termine di 60 giorni di legge dalla conoscenza legale della delibera n. 75/2011. Questa delibera, per altro, risulta l'atto presupposto immediatamente e direttamente lesivo della posizione della ricorrente, di cui la delibera n. 92/2011 costituisce atto esecutivo. Infatti la delibera 75 aveva dato mandato agli organi del comune di agire in autotutela e la delibera 92 ne costituisce esecuzione.
In ogni caso il ricorso è infondato nel merito.
Deduce la ricorrente violazione ed errata applicazione dell’art. 21 octies, art. 21 quinquies L. 241/90; eccesso di potere per sviamento, travisamento, difetto dei presupposti e di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 27 L. 392/1978; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione