TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2016-02-24, n. 201600544

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2016-02-24, n. 201600544
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201600544
Data del deposito : 24 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02075/2015 REG.RIC.

N. 00544/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02075/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 114, terzo comma, cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2015, proposto da:
S V e S L V, rappresentati e difesi dall’Avv. S L V, con domicilio presso lo stesso, in Catania, Viale Jonio 30;

contro

Comune di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. S A M, presso cui è domiciliato, in Catania, Via Umberto 151;

per l’esecuzione

della sentenza n. 2210/2015 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 maggio 2010.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza n. 2210/2015 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 maggio 2010.

Il Comune di Catania, costituitosi in giudizio, ha chiesto la sospensione e, in subordine, il rigetto del ricorso, rappresentando al Collegio quanto segue: a) a seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti nell’adunanza del 26 settembre 2013, le procedure esecutive nei confronti dell’Amministrazione sono sospese ai sensi dell’art. 243-bis, quarto comma, d.lgs. n. 267/2000;
b) il Comune di Catania ha fatto ricorso alla procedura di cui agli artt. 10 e 53 decreto legge n. 35/2013 al fine di ottenere un prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016, il difensore dei ricorrenti ha rappresentato al Collegio che, in epoca successiva alla proposizione del gravame in ottemperanza, l’Amministrazione aveva provveduto a pagare al difensore distrattario in sede civile quanto dovuto a titolo di spese legali, senza peraltro corrispondere al ricorrente in sede civile delle somme allo stesso dovute.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Tenuto conto di quanto dichiarato all’odierna camera di consiglio dal difensore dei ricorrenti, il ricorso in ottemperanza va dichiarato improcedibile quanto alle spese di lite di cui il titolo in epigrafe.

Quanto al residuo importo dovuto dall’Amministrazione resistente, il ricorso è fondato.

Il presente gravame in ottemperanza, invero, è stato notificato in data 29 settembre 2015 e la notifica della decisione del Tribunale di Catania in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 26 maggio 2015, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata conformità a quanto previsto dall’articolo 114, secondo comma, cod. proc. amm. e la stessa risulta passata in giudicato, come da attestazione resa dal Tribunale di Catania.

Non risulta che l’Amministrazione abbia adempiuto alla decisione in epigrafe, quanto al residuo importo di cui si è detto.

A differenza, poi, di quanto ritenuto dall’Amministrazione resistente, il presente giudizio non può essere sospeso, in quanto: a) l’art. 243-bis dispone che “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3”;
b) nel caso di specie la Corte dei Conti ha già approvato la delibera di adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il ricorso va, quindi, in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto, dovendo ordinarsi al Comune intimato di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina il Prefetto di Catania - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.

Le spese di lite seguono la soccombenza (inclusa quella virtuale, per avere il Comune di Catania adempiuto parzialmente le obbligazioni scaturenti dal titolo in epigrafe in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso) e sono liquidate in dispositivo.

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