TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-12-01, n. 200902983
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N. 02983/2009 REG.SEN.
N. 01563/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2009, proposto da:
D G, rappresentato e difeso dagli avvocati G Mescia e A S, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Foggia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio serbato dall' INPS sull’istanza di accesso ai documenti avanzata dal ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 24 giugno 2009;
per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia conforme dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 24 giugno 2009 nonché per la condanna dell'INPS ad esibire, mediante estrazione di copia, la documentazione richiesta, integralmente e senza eccezione alcuna;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, avendo in corso dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Foggia un giudizio per fare accertare e dichiarare la nullità o l’illegittimità dei ruoli e delle pedisseque cartelle esattoriali relativi a crediti INPS, precisamente ruoli n. 2008391 e n. 2008600 e conseguente cartella di pagamento n. 043 2008 00076890 000, con istanza del 24 giugno 2009 chiedeva all’INPS di Foggia il rilascio di copia conforme dell’originale dei predetti ruoli.
L’istanza di accesso era motivata in relazione all’esercizio del diritto di difesa.
L’INPS non forniva al ricorrente alcuna risposta, da ciò il ricorso in esame con cui si grava il silenzio dell’INPS per violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 26 del d.p.r. 602 del 1973.
L’INPS non si costituiva in giudizio.
Parte ricorrente alla camera di consiglio del 4 novembre 2009, insisteva sull’accoglimento del ricorso e su queste conclusioni, il ricorso è stato assegnato in decisione.
Osserva il collegio che la richiesta di accesso inoltrata dal ricorrente all’INPS riguarda il ruolo di riscossione pacificamente considerato atto amministrativo.
Infatti, ai sensi dell’art. 22, 1°comma lettera d) della l. 7 agosto 1990, n. 241, per documento amministrativo si intende “ogni rappresentazione grafica… elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
In tale nozione rientra indubbiamente il ruolo di riscossione che è un documento amministrativo in forma di rappresentazione elettromagnetica del contenuto di atti generativi di obbligazioni di pagamento (in tal senso, TAR Veneto, sez. terza, 12 novembre 2008, n. 3980;TAR Lazio, sez. seconda, 7 gennaio 2009, n. 22).
Quanto al profilo soggettivo, è ugualmente pacifico il diritto del ricorrente all’accesso.
L’accesso, infatti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) è consentito a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento oggetto dell’accesso.
Tale è, nel caso, il diritto di difesa, fatto valere dal ricorrente che ha azionato un giudizio avanti il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro avverso la cartella esattoriale ed il propedeutico ruolo di riscossione ed è, pertanto, tenuto a depositarli secondo le regole processuali che impongono all’attore di produrre in giudizio gli atti e i provvedimenti impugnati.
Quanto alle modalità per l’esercizio dell’accesso, il Collegio osserva che la richiesta di accesso deve essere rivolta, ai sensi dell’art. 25, comma 2, all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
In ordine alla formazione del ruolo di riscossione, il D.M. 3 settembre 1999, n. 321 recante la disciplina per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure e modalità della sua formazione e consegna prevede due alternative: quella disciplinata dall’art. 2) relativa alla formazione diretta del ruolo da parte dell’ente creditore (“i ruoli formati direttamente dall’ente creditore sono, redatti, firmati e consegnati mediante trasmissione telematica al CNC (consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari) ai competenti concessionari …”), l’altra disciplinata dall’art. 3) per il caso che l’ente creditore non possa formare direttamente il ruolo (“Nel caso in cui l’ente creditore non possa utilizzare la procedura di cui all’art. 2, alla compilazione informatizzata dei ruoli provvede il CNC sulla base di minute trasmesse dagli enti creditori su supporto informatico o cartaceoo”).
Ciò posto, il Collegio ritiene necessario ai fini del decidere acquisire relazione sulla circostanza se l’INPS resistente sia soggetto che forma direttamente i ruoli ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 321 del 1999 o sia soggetto che non può utilizzare la suddetta procedura e rientri nella fattispecie di cui all’art. 3 del suddetto decreto ministeriale.
Pone l’incombente istruttorio a carico dell’INPS di Foggia che dovrà provvedere mediante deposito della suddetta relazione presso la segreteria del Tribunale entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.