TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-02-24, n. 202301183

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-02-24, n. 202301183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301183
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2023

N. 01183/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02091/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2091 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Clear Channel Italia Spa, Clear Channel Italy Outdoor S.r.l., Clear Channel Affitalia S.r.l., Ipas Spa, Sipea S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avvocati E L, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso l’avvocatura comunale in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo.

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della deliberazione della Giunta Comunale di Napoli 27.2.2019 n. 58, pubblicata all'Albo pretorio dall'1.3.2019 al 15.3.2019 avente ad oggetto “Aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del 50

elle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507”, nonché di ogni atto connesso e conseguente e, segnatamente, della “Tabella delle tariffe base sulla pubblicità e le relative maggiorazioni in vigore nel territorio del comune di Napoli dal 2019”, pubblicata nel sito del Comune ad aprile 2019 in ritenuta attuazione della D.G.C. n. 58/19 e di tutti gli atti che verranno emessi in applicazione di tali tariffe;

- nonché per la condanna dell'intimata amministrazione, accertato il perpetrato inadempimento all'obbligo di legge ribadito all'art. 7 octies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (inserito in sede di conversione con Legge 31 marzo 2005 n. 43), a ricondurre le tariffe annue del Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP) a partire dall'anno d'imposta 2005 e, in ogni caso, quelle deliberate per l'anno d'imposta 2019, entro il limite fissato dall'art. 62, comma 2, lettere d) ed f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Clear Channel Italia S.p.A. il 8/11/2021:

della deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli 28 luglio 2021, n. 8, pubblicata all'Albo pretorio dal 5.08.2021 al 20.08.2021, ad oggetto “Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati di cui ai commi da 837 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Approvazione dei regolamenti che ne disciplinano l'applicazione nel territorio del Comune di Napoli”, limitatamente alle tariffe per la pubblicità permanente, temporanea e pubbliche affissioni per l'anno 2021 previste all'art. 56 (Norme transitorie ed entrata in vigore), punto 9, del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e alle prescrizioni dettate dall'Allegato C del medesimo Regolamento per gli impianti a tecnologia avanzata (monitor, videowall) relative allo spegnimento notturno, oltre a tutti gli atti conseguenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Clear Channel S.p.A. il 16/9/2022:

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 16 del 30 maggio 2022, pubblicata all'Albo pretorio dal 10.06.2022 al 25.06.2022, ad oggetto “Modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 28.07.2021- Approvazione del testo coordinato del Regolamento. 2) Modifica all'articolo 2 del Regolamento per la disciplina del canone di concessione per occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, limitatamente al regime tariffario transitorio previsto per l'anno 2022 dall'art. 56, punto 9, del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel testo coordinato approvato, oltre a tutti gli atti conseguenti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, le società ricorrenti hanno esposto quanto segue:

a) la Clear Channel Italia S.p.a. (già Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.a., che nel 2020 ha

incorporato Clear Channel Holding Italia s.r.l., la quale, a sua volta, aveva incorporato le società Clear Channel Italy Outdoor s.r.l. e Clear Channel Affitalia s.r.l.), la Ipas S.p.a. e la Sipea s.r.l., sono imprese che operano nel settore pubblicitario e in particolare sul territorio del comune di Napoli mediante un consistente complesso di impianti pubblicitari di diverse tipologie, per i quali hanno regolarmente versato il tributo dovuto in base al regime fiscale applicato dall’Amministrazione per le esposizioni pubblicitarie;

b) sino all’anno di imposta 2001 il comune di Napoli ha applicato nel proprio territorio il regime

dell’ICP (imposta comunale sulla pubblicità) di cui al Capo I del D. Lgs. n. 507/93, di cui ha adottato l’apposito regolamento applicativo;

b) con D.C.C. 26.2.1998, n. 80, l’Amministrazione ha deliberato, per l’anno di imposta 1998, di applicare alla tariffa ordinaria annua/mq fissata all’art. 12 del D. Lgs 507/93 per i comuni di classe I° (£ 32.000/mq) la maggiorazione del 20% a sensi dell’art. 11 della legge n. 449/1997, determinando la tariffa base per la pubblicità ordinaria in £/mq 38.400 (£ 32.000 + 20%). La tariffa ICP così maggiorata è stata confermata per l’anno 1999, per l’anno 2000 e, da ultimo, per l’anno di imposta 2001 con Disposizione n. 5 dell’11.05.2001;

c) ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, agli impianti installati su suolo pubblico, oltre all’ICP, il comune di Napoli, a partire dal 1999, ha sostituito la Tosap con un canone (COSAP) parametrato alla superficie pubblicitaria. Al Titolo VI, art. 3 (“Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti”) del PGI approvato nel 1999 ha infatti così testualmente disposto: “In sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con D. Lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune ovvero, per parti di strada comunque situate all’interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione ma di superficie pubblicitaria;

d) a partire dall’anno d’imposta 2002 il Comune di Napoli ha, infatti, abolito l’ICP per passare al

regime sostitutivo del CIMP ex art. 62 del D. Lgs. n. 446/1997, la cui tariffa è comprensiva dell’occupazione di suolo pubblico;

e) con deliberazione della Giunta comunale del 27.2.2019 n. 58, pubblicata il primo

marzo 2019, il comune ha disposto l’“Aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del 50% delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507”.

2. La ricorrente ha, quindi, impugnato quest’ultimo provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

I. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto - Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania 14.6.2004, n. 9438 – Grave sviamento di potere;

II. Violazione dell’art. 23 della Costituzione – Violazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - Violazione della riserva di legge in materia tributaria – Violazione del principio di autonomia delle obbligazioni tributarie in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun anno hanno effetti a partire dall’anno d’imposta successivo alla loro entrata in vigore – Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta;

III. Violazione dell’art. 62 del D. Lgs n. 446/1997 e dell’art. 7 octies della legge 31.3.2005 n. 43;

IV. Violazione del Capo I del D. Lgs. n. 507/1993 e ss.mm. con particolare riferimento agli articoli 12 e 9, comma 7 - Violazione dell’art. 1, comma 919, della legge 30.12.2018 n. 145 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti in ordine alla previsione delle distinte tariffe base pubblicate.

3. Con D.C.C. del 28 luglio 2021, n. 8, il Comune, con decorrenza dall’1.1.2021, ha istituito, in sostituzione del regime tributario previgente, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvando il relativo Regolamento.

Le ricorrenti, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 novembre 2021, hanno quindi impugnato quest’ultimo provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento, oltre che per invalidità derivata dall’illegittimità della deliberazione della Giunta comunale del 27.2.2019 n. 58, per i seguenti autonomi motivi:

I. Violazione dell’invarianza di gettito rispetto al regime tributario previgente sancita in via transitoria per l’anno 2021 dall’art. 56, punto 9, del regolamento in conformità all’art. 1, comma 817, L. n. 160/19 - Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà della spropositata tariffa giornaliera per la pubblicità temporanea prevista per l’anno 2021;

II. Sulla prescrizione che impone lo spegnimento dei mezzi pubblicitari a tecnologia avanzata (allegato “c” del regolamento):

Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà con le autorizzazioni rilasciate.

4. Con ordinanza istruttoria n. 2581 del 2022, questo Ta.r. ha disposto l’acquisizione del Piano Generale degli Impianti (richiamato nella sentenza di questo T.a.r. n. 9438 del 2004) e la D.C.C. 15.10.1999, n. 419;
l’amministrazione ha prontamente ottemperato all’ordinanza istruttoria, depositando i predetti documenti.

5. Il comune di Napoli ha poi adottato la deliberazione consiliare n. 16 del 30 maggio 2022, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 28.07.2021- Approvazione del testo coordinato del Regolamento. 2) Modifica all’articolo 2 del Regolamento per la disciplina del canone di concessione per occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

6. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 16 settembre 2022, le ricorrenti hanno impugnato quest’ultimo provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento, oltre che per invalidità derivata dall’illegittimità della deliberazione della Giunta comunale del 27.2.2019 n. 58, per i seguenti autonomi motivi:

I. B)

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