TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-02-21, n. 202400116

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-02-21, n. 202400116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400116
Data del deposito : 21 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2024

N. 00116/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00532/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G M D, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Cagliari - Sindaco, non costituito in giudizio;

nei confronti

V S, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell''ordinanza sindacale n. -OMISSIS- emessa “ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbandonati nelle aree situate in Cagliari presso ss 554 (ex campo nomadi)”;

- solo per quanto occorrer possa, della comunicazione prot. -OMISSIS- di avvio del procedimento finalizzato all''emissione dell''ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati;

- per quanto occorrer possa, della relazione istruttoria prot. -OMISSIS-, redatta dal Comune, non conosciuta, citata nella diffida;

- sempre per quanto occorrer possa, degli allegati A e B alla nota comunale prot. -OMISSIS- e della nota stessa (atti non conosciuti, ma citati nell''ordinanza) nella parte in cui individuano quali responsabili e/o obbligati in solido e destinatari dell''ordinanza impugnata i ricorrenti;

- per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche istruttorio e ancorché non conosciuto, della sequela procedimentale che ha esitato l’emissione dell’ordinanza n. -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti hanno esposto:

- di essere comproprietari di alcuni terreni siti nel comune di Cagliari, Loc. -OMISSIS-, censiti nel Catasto Terreni al fg. -OMISSIS-;

- che, nel corso del 2015 detti terreni, unitamente ad altri adiacenti e per un’ampia vasta area circostante, sono stati occupati da diversi nuclei familiari di nomadi e, con nota del 1.06.2015, il Comune di Cagliari – Corpo Polizia Municipale ha invitato i ricorrenti a recintare e bonificare detto terreno in quanto appunto sarebbe risultato occupato dai precitati nuclei familiari di nomadi;

- i ricorrenti, verificata la circostanza, ma appurata l’impossibilità di intervenire per superare l’occupazione in ragione del numero e della pericolosità sociale dei soggetti insidiatisi in loco e del fatto che il compendio occupato era ben più vasto rispetto al terreno di loro proprietà, hanno segnalato l’invasione alle autorità competenti con denuncia resa ai Carabinieri (Stazione di Monserrato) il 10.6.2015, nonché hanno presentato appena pochi giorni dopo (in data 15.6.2015 – doc. 6) un esposto querela alla Procura della Repubblica di Cagliari e tali circostanze sono anche state rappresentate al Comune in data 1 ottobre 2015;

- dalla denuncia è scaturito un procedimento penale (RNR 10477/2016) nell’ambito del quale il GIP di Cagliari, in data 25 novembre 2016, ha ordinato il sequestro preventivo delle aree occupate dal campo nomadi (tra cui anche un’ampia porzione del terreno di proprietà dei ricorrenti) e il processo si è concluso con la condanna dei nomadi occupanti le aree in quanto riconosciuti quali autori e responsabili dei reati contestati dalla Procura e l’accertamento dell’estraneità ai fatti contestati dei ricorrenti che sono stati qualificati quali persone danneggiate ed è stato riconosciuto a loro favore il risarcimento dei danni.



2. Ciò nonostante, il Comune di Cagliari, previa interlocuzione procedimentale, ha adottato l’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- “ ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbandonati nelle aree situate in Cagliari presso ss 554 (ex campo nomadi) ” individuando quali destinatari anche gli odierni ricorrenti.



3. Avverso tale atto i ricorrenti hanno dedotto:

- I Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per falsità del presupposto e per travisamento dei fatti. Insussistenza di qualsivoglia responsabilità per lo spargimento dei rifiuti in capo ai ricorrenti , in quanto è del tutto illegittima la motivazione dell’ordinanza ove afferma che sono destinatari dell’obbligo di rimozione, oltre ai responsabili di cui all’Allegato A della nota prot. 146127 del 15.5.2023, dunque i nomadi, anche i “ proprietari delle aree elencati nell'allegato B della medesima nota prot. n. 146217 del 15/05/2023 di cui al punto precedente, anche qualora non siano responsabili degli illeciti (neppure a titolo di dolo o colpa) ”, non essendo a tal fine pertinente il richiamo svolto dal Comune alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 3/2021.

Del tutto inconferente è poi il richiamo per cui “ la rimozione dei rifiuti abbandonati rientrerebbe anche tra le misure di prevenzione (…) e, come tali, dette misure di prevenzione devono essere obbligatoriamente eseguite non solo dai soggetti responsabili, ma anche dai proprietari delle aree ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.Igs. n. 152/2006 ”, in quanto la norma riguarda le attività di bonifica di un sito inquinato, che richiede una serie di accertamenti specifici non operati nel caso di specie, e l’adozione di misure previste dall’art. 240 T.U. Ambiente;

- II Violazione dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006 sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia manifesta , in quanto, comunque, il Comune ha omesso di svolgere accertamenti, in contraddittorio con i soggetti interessati, prima di affermarne la loro responsabilità ai fini dell’ordine di rimozione dei rifiuti.

Dalla relazione istruttoria, peraltro del marzo 2022, emerge inoltre che a seguito del sequestro preventivo, nel corso del 2016 il Comune è stato individuato come “ custode giudiziale delle aree incaricato di realizzare le necessarie attività di ripristino e bonifica ”, avendone quindi la piena disponibilità, ma ciò nonostante, come si legge nella stessa relazione, il Comune stesso non è riuscito ad impedire ulteriori attività illecite sulle aree (in particolare roghi appiccati nel 2020 e presenza di rifiuti nel 2021).

- III Violazione del principio di buona fede e correttezza nell’agire dell’amministrazione. Violazione dell’art. 1 della L. 241 del 1990 .

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