TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-12-02, n. 201412120
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N. 12120/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11246/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11246 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Capanna M, rappresentato e difeso dagli avv.ti M R D M, S M, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Pavoni in Roma, Via Riboty 28;
contro
Unire, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva
della decisione della commissione d’appello dell’UNIRE di sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 6 ed applicazione multa di euro 1.500 - reg. di competenza - ricorso pervenuto dal Tar Milano sez. I per adesione delle parti (n.r.g. 2513/05).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unire;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 la dott.ssa M G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale pervenuto dal TAR Lombardia, Milano su regolamento di competenza con adesione delle parti (ordinanza n. 87/2005), il ricorrente impugnava la decisione della commissione d’appello dell’UNIRE del 5 maggio 2005 con la quale è stato rigettato l’appello amministrativo avverso la decisione della commissione di disciplina di prima istanza n. 42 /05 così confermando le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 6 e l’applicazione della multa di euro 1.500. Le predette sanzioni venivano irrogate nei confronti del ricorrente quale allenatore del cavallo Cover Roc per aver rilevato dalle analisi delle urine del cavallo sostanze dopanti vietate.
Il ricorso veniva affidato alle seguenti censure: eccesso di potere per errore di lettura, travisamento delle carte procedimentali, carenza di motivazione in quanto non sarebbe stato rispettato il principio del diritto di difesa e di istruttoria non avendo la commissione di secondo grado tenuto in considerazione le difese dell’incolpato;violazione degli artt. 94 Reg. Corse Trotto e 10 Reg. Controllo Sostanze Proibite;eccesso di potere per violazione del principio giuridico elementare secondo cui diversi debbono essere i laboratori di primo e secondo grado di analisi;omesso giudizio;violazione artt. 1, 7 e 19 Reg. Disciplina UNIRE;carenza di motivazione;eccesso di potere per erroneo ed omesso giudizio;illogicità con violazione degli artt. 7 e 19 Reg. Disciplina UNIRE;assenza di doping per inquinamento possa prelievo;violazione dell’art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, travisamento, illogicità, vizio di motivazione, omesso giudizio con violazione del regolamento di disciplina;non punibilità dell’allenatore in base all’attuale regolamento antidoping per il controllo delle sostanze proibite.
In data 27 settembre 2005 veniva depositato atto di ricorso per motivi aggiunti con cui veniva dedotto un ulteriore motivo di difetto assoluto di motivazione e di errore in giudicando nell’aver considerata corretta la procedura di analisi e quindi il suo risultato.
In data 6 ottobre 2014 venivano depositati ulteriori motivi aggiunti nei confronti dei quali la difesa dell’amministrazione resistente rinunciava espressamente, come da verbale di udienza, ai termini di difesa, chiedendo che la causa passasse in decisione.
Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
L’atto introduttivo del giudizio ed il primo atto di motivi aggiunti sono nel merito infondati in quanto il ricorrente non ha fornito né in sede procedimentale né in sede processuale alcuna prova o principio di prova in ordine all’assenza di sostanze dopanti sul cavallo ovvero in ordine alla sua affermata assenza di responsabilità che, nei confronti dell’allenatore, assume carattere oggettivo. Parimenti, che la presenza di sostanze dopanti nell’organismo del cavallo possa essere frutto di inquinamento ambientale è circostanza che doveva essere – e non lo è stato – congruamente provata dal ricorrente.
Priva di pregio è anche la censura con la quale si deduce violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1° e 2° analisi.
Il Collegio condivide, infatti, l’orientamento più recente della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non impone di effettuare le seconde analisi in laboratorio diverso da quello nel quale sono state effettuate le prime analisi;peraltro le seconde analisi sarebbero in ogni caso un accertamento ex novo e non un riesame (Tar Lazio, sez. III ter, 3 novembre 2014, n. 11009;id. 29 ottobre 2014, n. 10872;id. 10 luglio 2012, n. 6255;Cons. St., sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 5525).
Anche l’ultimo motivo del ricorso principale deve essere respinto in quanto è evidente che l’art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non può che fare riferimento all’allenatore unico soggetto che, oltre che avere la diretta disponibilità del cavallo, ha interesse a dopare l’animale per ottenere risultati ottimali e vincere la competizione – seppure illecitamente.
Il secondo atto di motivi aggiunti va respinto in quanto le censure formali ivi sollevate sono infondate e comunque superate dalla ricostruzione dei fatti operata dal laboratorio di analisi. Infatti, sia la censura relativa all’eccesso di potere per omesso giudizio che quella relativa al difetto di motivazione non sono suscettibili di positiva valutazione, posto che comunque, per quanto sopra detto, la sanzione è stata correttamente basata sull’accertamento di un illecito risultante dalle analisi di laboratorio.
E’ invece tardivo – come comunicato alle parti e riportato a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. - il secondo atto di motivi aggiunti, depositato solo il 6 ottobre 2014, con il quale, preso atto di recenti arresti giurisprudenziali della sez. III ter del Tar Lazio, il ricorrente deduce l’illegittimità delle analisi effettuate presso un laboratorio non accreditato.
Ed invero, non può certamente essere una decisione del giudice amministrativo (peraltro reiterativa di un arresto dello stesso Tar Lazio del 14 gennaio 2012, n. 361) intervenuta su ricorso proposto da altro soggetto in relazione ad un diverso provvedimento, per nulla collegato alla vicenda contenziosa in esame, a rimettere in termini il ricorrente che avrebbe dovuto proporre tale censura nei sessanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
Spese compensate per giusti motivi.