TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-09-04, n. 201709533

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-09-04, n. 201709533
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201709533
Data del deposito : 4 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2017

N. 09533/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02928/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2928 del 2016, proposto da:
G D P, rappresentato e difeso dagli avv. F T, M S, con domicilio eletto presso Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo,in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo per il Lazio;
Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio;
Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma;
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico e Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma;
Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanea;
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;

per l'annullamento

- del decreto prot. MIBACT-SR-LAZ REP. decreti n.76/2015 del 30.12.15 emanato dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale del lazio notificato al ricorrente con nota MIBACT-SR-

LAZ SEGTEC

0013107 30/12/2015 Cl.34.07.25/1;

- del verbale del sopralluogo effettuato in data 16.6.2015;

- per quanto occorrer possa, dei verbali delle riunioni effettuate presso la Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio il 3.6.2015, il 14.7.2015 e il 22.12.2015, nonché del parere dei componenti della medesima Commissione;

- degli atti presupposti, connessi e conseguenziali,

nonché per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2017 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato in fatto e in diritto:

1. Il ricorrente agisce nella qualità di proprietario di un appartamento sito in Roma, Via Margutta n. 54, che era stato condotto in locazione dallo -OMISSIS- -OMISSIS- sino alla sua morte, avvenuta il 25 settembre 1973.

Egli espone quanto segue (in sintesi):

A) Alla morte dell'artista, il figlio -OMISSIS- era subentrato nel contratto di locazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 392/1978, adibendo l'appartamento a propria abitazione.

Il relativo contratto di locazione è stato disdetto il 17.11.1986. Il Tribunale Civile di Roma, con Sentenza n. 2230/1989, ha definitivamente fissato l'esecuzione dello sfratto a carico del Sig. -OMISSIS-.

B) Su istanza di quest'ultimo, il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali con D.M. n. 138832 del 13.10.1989 ha dichiarato lo studio dello -OMISSIS- -OMISSIS- di interesse particolarmente importante ai sensi della L. n. 1089/1939, prescrivendo anche il divieto di modificazione della destinazione d'uso dei relativi locali.

Con sentenza n. 47/1991 il

TAR

Lazio ha annullato il predetto provvedimento per difetto di motivazione del provvedimento, attesa la mancanza di "quella approfondita valutazione dell'esatta consistenza ed importanza dell'interesse storico delle cose conservate, la sola che poteva giustificare il vincolo in questione e quindi il sacrificio della posizione del privato a fronte dell'interesse pubblico".

Con successivo D.M. n. 107134 in data 8.03.1991, il Ministero ha reiterato la dichiarazione di interesse particolarmente importante dello studio d'artista e l'apposizione del relativo vincolo, sulla base di una nuova relazione della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma.

Il ricorso avverso detto provvedimento è stato respinto dal Tar del Lazio, con sentenza confermata in appello.

C) A seguito della Sentenza di sfratto resa dal Tribunale di Roma nel 1989, il Sig. -OMISSIS- è stato effettivamente costretto a rilasciare l'appartamento mediante rilascio coattivo a mezzo Ufficiale Giudiziario il 29.9.2006.

Il ricorrente ha presentato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo apposita istanza ex art. 128, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004 del 30 settembre 2014 al fine di ottenere la revisione della dichiarazione di interesse particolarmente importante dell'appartamento di Via Margutta n. 54, in considerazione della nuova situazione sopravvenuta, allegando le seguenti circostanze:

- lo studio d'arte dello -OMISSIS- -OMISSIS- è cessato nel 1973 alla sua morte;

- dal 1974 al 29 settembre 2006 (data del rilascio coattivo) l'appartamento di Via Margutta 54 è stato trasformato in abitazione personale del figlio dello -OMISSIS-, con ciò venendo meno ogni elemento storico-artistico-culturale dello studio d'artista, essendo residuati esclusivamente solo 86 bozzetti abbandonati in scaffali nascosti all'interesse storico-culturale pubblico privi di qualsiasi elemento storico-culturale;

- l’art. 128, comma 3, D.Lgs. 42/2004 prevede che " in presenza di elementi di fatto sopravvenuti o precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministro può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza

dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela "[...]".

D) A seguito dell’instaurazione di un giudizio proposto avverso il silenzio-inadempimento, questo tribunale, con la sentenza n. 12761/2015, ha ordinato all’Amministrazione a pronunciarsi con un provvedimento espresso.

Con decreto prot. MIBACT-SR-LAZ REP n.76/2015 del 30.12.15 emanato dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Lazio l’istanza di revisione è stata respinta, a motivo della “ perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento del suddetto studio d'artista alle disposizioni di tutela di cui alla normativa vigente ” per cui “ lo stesso continua a rivestire interesse particolarmente importante per i motivi su richiamati e, come tale, è reso inamovibile dallo stabile in cui ha sede, con divieto di modificazione della destinazione d'uso dei relativi locali così come catastalmente indicati nella parte preliminare del decreto di vincolo (foglio 471, particella 21 sub 5) ”.

Il ricorrente impugna il predetto decreto proponendo tre motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 15 maggio 2017 e quindi trattenuto in decisione.

4. Il provvedimento impugnato si basa sulla seguente motivazione:

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla suddetta nota della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio ¬Servizio II, in data 16.06.2015 i funzionari titolari della tutela architettonica e storico-artistica del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il Lazio hanno effettuato un sopralluogo presso lo studio dello -OMISSIS- -OMISSIS-;

CONSIDERATO che, all'esito del sopralluogo, è stato appurato che l'immobile di cui trattasi - oramai disabitato dal 29.09.2006, quando cioè fu eseguito il procedimento di sfratto

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