TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2023-04-07, n. 202306001
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Pubblicato il 07/04/2023
N. 06001/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15269/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 07/03/2023 da P B, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la correzione
della sentenza n. 3748/2023 pubblicata in data 06.03.2023 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 15269 del 2022;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto la sentenza in oggetto relativa al ricorso n. 15269 del 2022, proposto da P B per l'annullamento
del diniego per silenzio dell'istanza di accesso ai documenti trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2022 con la quale è stata chiesta copia di tutti gli atti e documenti relativi alle Fatture recapitate al ricorrente da parte della Hera comm s.p.a che comunica di aver fornito gas per uso domestico in servizio di Default per l'utenza Pdr 10400000893248 sita in Arzano alla Via Vittorio Oliva n. 22 dal 01/10/2018 al 30/09/2019 ed ha acquisito nuovamente la titolarità della fornitura dal 01/10/2021;ed in particolare:
• contratto relativo all’attuale fornitura di gas in Via Vittorio Oliva, 22 (anche con stralcio e/o censura dei dati sensibili, in guisa tuttavia da confermare o escludere che il sottoscritto sia effettivo Contraente);
• eventuali disdette;
• verbali di sopralluogo o di intervento tecnico.;
Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errore materiale riscontrato nella sentenza, in particolare si chiede la distrazione delle spese legali ai difensori antistatari;
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;
Con la domanda del 7 marzo 2023 si chiede la correzione di un errore materiale riscontrato nella sentenza riportata in epigrafe, facendo rilevare, in particolare, che “ con Note di Udienza depositate in data 14.02.2023 la difesa del ricorrente chiedeva condannarsi controparte alle spese “ivi compresa la rifusione del contributo unificato – con attribuzione ai sottoscritti procuratori attributari ”. Si chiede, quindi, che a pagina 5, nel dispositivo, secondo periodo, successivamente alle parole “ Condanna Acquirente Unico Spa al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, oltre alla rifusione, in quanto corrisposto, del contributo unificato ”, si aggiunga “ con distrazione delle spese legali in favore degli avvocati A C e S F, dichiaratosi attributari ”.
Rileva il Collegio che l’istanza di distrazione delle spese legali a favore dei difensori antistatari, è stata formulata in calce a memoria tardiva, depositata il giorno precedente l’udienza del 15 febbraio 2023, quale istanza di passaggio in decisione, firmata dal solo avvocato A C.
Ritiene il Collegio di poter, comunque, accogliere l’istanza e per l’effetto disporre la correzione di errore materiale, seppur a favore esclusivamente del ridetto difensore firmatario della medesima, per cui a pagina 5, nel dispositivo, secondo periodo, successivamente alle parole “ Condanna Acquirente Unico Spa al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, oltre alla rifusione, in quanto corrisposto, del contributo unificato ”, vanno aggiunte le seguenti parole “ con distrazione delle spese legali in favore dell’avvocato A C, dichiaratosi attributario ”.