TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-11-28, n. 202300531

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-11-28, n. 202300531
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300531
Data del deposito : 28 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2023

N. 00531/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00128/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2023, proposto da
L A, rappresentato e difeso dagli avvocati F C e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C, in L'Aquila, via Garibaldi, n. 62;

contro

Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato R D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

M I, A P, P V F, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- del diniego opposto in data 27.3.2023 (doc.10), con la nota-pec prot. 33190, dal Comune di L’Aquila all’ostensione e consegna di copia degli atti, detenuti dall’Amministrazione, richiesti dal ricorrente con la istanza registrata il 26.1.2023 al n. 9795 del protocollo comunale;

- del diniego opposto in data 31.3.2023, con la nota-pec prot. 35297, dal Comune di L’Aquila all’ostensione e consegna di copia degli atti, detenuti dall’Amministrazione richiesti dal ricorrente con la istanza registrata il 1.3.2023 al n. 229712 del protocollo comunale;

nonché per la declaratoria:

- dell’obbligo dell’ente resistente di consegnare al ricorrente copia della documentazione oggetto delle due suindicate istanze;

per la conseguente condanna:

- del Comune di L’Aquila alla consegna della documentazione anzidetta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa M C;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, dipendente del Comune dell’Aquila, in servizio presso il Corpo di Polizia municipale, impugna il duplice diniego opposto dal Comune all’ostensione dei documenti richiesti con le sue istanze di accesso del 26.1.2023 e del 1°.3.2023, entrambe motivate dalla necessità di disporne per promuovere azione di danni nei confronti del datore di lavoro davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria.

In punto di fatto L A riferisce che il Comune, con il primo diniego:

a) ha rifiutato l’ostensione delle note a firma di esso richiedente presumendo che egli ne abbia la “ immediata disponibilità giuridica ”;

b) ha rifiutato l’ostensione di “ atti riferiti a procedimenti sanzionatori di competenza di diverse Autorità Amministrative, nessuno dei quali risulta riferito al richiedente ”, ritenendo, inoltre, “ prevalente l’interesse alla non divulgazione di atti d’ufficio concernenti dati, anche sensibili, di persone terze ”;

c) relativamente agli atti di organizzazione dei servizi d’istituto della P.M., ha reso accessibili i turni dei servizi settimanali e giornalieri esposti nella bacheca situata nei locali del Comando, ma tale ostensione non avrebbe soddisfatto la richiesta avanzata con l’istanza del 26.1.2023;

d) relativamente alle istanze di mobilità interne rivolte all’Amministrazione da taluni componenti del Corpo, ha rifiutato l’accesso perché “...non è dato ravvedere nell’istanza alcun richiamo ad una qualche, anche genericissima, posizione di interesse dell’istante, neppure di ordine meramente fattuale;
del resto gli interessati hanno negato formalmente il consenso
”.

Quanto al secondo diniego del 31.3.2023 L A riferisce che il Comune ha negato l’accesso alle note prot. 83319 del 2.9.2022 e prot. 83755 del 5.9.2022 e alla documentazione ad esse relativa, comprese eventuali e – mail, opponendo che il richiedente:

- “ dimostra di avere già conoscenza fattuale ” degli atti richiesti;

- la posizione da tutelare “ deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso ”;

- “ deve fornire la prova dell’esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione e della correlazione logico – funzionale intercorrente tra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto ”.

Ciò premesso il ricorrente contesta entrambi gli atti di diniego.

Il primo, del 27.3.2023, adottato da un dirigente comunale nominato al vertice della Polizia municipale con provvedimento annullato con sentenza n. 192/2023, sarebbe illegittimo in via derivata perché, stante l’effetto retroattivo della sentenza di annullamento, è stato adottato da un organo privo del relativo potere.

Nel merito, con riferimento ad entrambi i provvedimenti impugnati, deduce che il Comune:

- avrebbe dovuto comunque rilasciare le note a sua firma essendo del tutto irrilevante il fatto che egli ne abbia la “ disponibilità giuridica ” (primo diniego);

- non ha completamente soddisfatto le sue richieste avanzate con l’istanza del 26.1.2023 sull’organizzazione dei servizi settimanali e giornalieri del personale della Polizia municipale (primo diniego);

- non ha indicato chi, fra i controinteressati, si sarebbe opposto all’ostensione delle domande di mobilità interna, né ha specificato se il dissenso proviene proprio da coloro che ne sono gli autori (primo diniego);

- non avrebbe potuto sottrarre all’accesso atti relativi a procedimenti di cui, prima della “riorganizzazione” della struttura della Polizia municipale attuata con la determina del 9.8.2022 con sentenza n. 192/2023 di questo tribunale, esso ricorrente era titolare, in relazione ai compiti di responsabile del “nucleo tutela del territorio e del consumatore” (competente in materia di “polizia commerciale”, “polizia edilizia ed ambientale” ed “ufficio accertamenti anagrafici”) assegnatigli “ad interim” con la determina n. 165 del 26.1.2022 (primo diniego);

- che l’avere contezza del contenuto di determinati documenti richiesti non implica la conoscenza dell’esito dei relativi procedimenti di cui il ricorrente necessita per la difesa dei suoi diritti e interessi (secondo diniego).

Resiste il Comune dell’Aquila.

Alla camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il ricorso è stato riservato in decisione.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Non è rilevante stabilire se il primo diniego sia illegittimo in via derivata per effetto dell’annullamento giurisdizionale della nomina del suo autore, in quanto, ai fini del richiesto accertamento del diritto del ricorrente all’ostensione dei documenti, è necessario verificare se detto diniego sia affetto da vizi sostanziali, laddove l’annullamento per vizio di incompetenza dell’organo che lo ha adottato non avrebbe analogo effetto satisfattivo dell’interesse azionato.

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