TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-05, n. 202311287
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Testo completo
Pubblicato il 05/07/2023
N. 11287/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in SC, via Solferino 59;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto Ministro dell’Interno, 9 ottobre 2018, n. K10.-OMISSIS-, notificato in data 21 novembre 2018, con cui la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 aprile 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 9 ottobre 2018, n. K10.-OMISSIS-, notificato in data 21 novembre 2018, la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS-, ritenendo che « non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
Ciò in ragione del fatto che « dal rapporto informativo della Questura di SC … risulta [a carico del richiedente] una CNR del 10 novembre 2008 della Squadra Mobile di SC, per violazione dell’art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso); art. 582 c.p. (lesioni personali); art. 510 c.p. (violenza privata), da cui è scaturito un procedimento penale n. 11242/08 RGNR del Tribunale di SC» e in considerazione del fatto che tale vicenda giudiziaria è « indice di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza, vigenti nell’ordinamento giuridico italiano» .
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità di tale decreto per « violazione di legge ed eccesso di potere; errata interpretazione degli elementi fattuali [e] violazione dell’art. 9, comma 1, lett.f), l. 91/1992 » evidenziando che la p.a. aveva omesso di considerare che «in data 18 aprile 2017, ossia ben 6 (sei) mesi prima dell’emissione del parere contrario da parte proprio della Questura di SC, il Tribunale di SC, Sezione Seconda Penale in composizione Collegiale, emetteva Sentenza n. 1707/2017 che si produce in copia con la quale assolveva l’odierno ricorrente dai reati a lui ascritti “per non avere commesso il fatto ».
3. In data 1 marzo 2019 l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio senza articolare difese.
4. In data 8