TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2024-01-12, n. 202400347
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Testo completo
Pubblicato il 12/01/2024
N. 00347/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05483/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5483 del 2023, proposto da
L E, rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, Asl 108 - Napoli 3, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Condominio di via Pietro Carrese nn. 16/20, F.lli Coppola di Apuzzo Federica e C. S.n.c., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento (prot. G0069407/2023) datato 28 settembre 2023 e notificato l'8 novembre 2023, a firma del Responsabile del Settore VI - Area Urbanistica - Pubblica e Privata Incolumità - del Comune di Castellammare di Stabia (doc. 1);
b) di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che l’odierna ricorrente, quale proprietaria dell’unità immobiliare posta nel Comune di Castellamare di Stabia (NA), al secondo piano del Condominio di via Pietro Carrese nn. 16/20, ha impugnato l'ordinanza in epigrafe indicata con cu il Responsabile del Settore VI - Area Urbanistica - Pubblica e Privata Incolumità - del Comune di Castellammare di Stabia, sotto comminatoria delle conseguenze penali di cui agli artt. 650 e 677 C.P., l’ha diffidata ad eseguire i lavori necessari ad eliminare la situazione di pericolo asseritamente accertata;
Considerato preliminarmente che, quanto alla qualificazione del provvedimento gravato, avuto riguardo ai presupposti, al contenuto precettivo e al tenore letterale, contenendo, nella specie, una ingiunzione ad horas in ragione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, lo stesso debba essere sussunto nell'ambito delle fattispecie delle ordinanze contingibili ed urgenti, adottate dal Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 50, comma 3, e dall'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000 (come richiamati dall'art. 107, comma 4, del medesimo decreto);
Considerato che, allorquando come nella specie, sia nominato, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000, in caso di scioglimento del Comune, il Commissario Straordinario, i poteri di quest’ultimo si estendono a tutti gli atti di gestione dell'ente, sia che si tratti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, spettanti al Sindaco e non sono incisi dalla natura provvisoria dell'incarico;
Valutata, conseguentemente, illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal dirigente o funzionario responsabile del settore amministrativo interessato e non dal Sindaco ovvero dal Commissario Straordinario, ove il medesimo agisca in materia di ordine e sicurezza pubblica quale ufficiale di governo e, quindi, nell'ambito di poteri non delegabili a distinti organi o componenti dell'Amministrazione comunale, essendo al dirigente attribuiti compiti di ordinaria gestione del patrimonio comunale che non prevedono l'adozione di provvedimenti extra ordinem a tutela dell'incolumità collettiva e della sicurezza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 18.12.2017, n. 5930;13.06.2017, n. 3210 e 30.05.2017, n. 2903;T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 29.01.2015 n. 71);
Rilevato, incidentalmente, che "in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus" (Cons. di St., Ad. Plen., 27.04.2015, n. 5), restando comunque impregiudicata la facoltà di esercitare nuovamente il potere da parte dell’organo competente (nel caso di specie, il Commissario Straordinario);
Stimato, pertanto, che il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, sia meritevole di accoglimento cogliendo nel segno la prima dirimente censura con cui la ricorrente ha dedotto l’incompetenza dell'organo emanante;
Ritenuto che, in considerazione della violazione di un chiaro dettato normativo senza che siano ravvisabili significativi contrasti giurisprudenziali, il complessivo regime delle spese debba seguire la regola della soccombenza;