TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-04-12, n. 202300332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-04-12, n. 202300332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300332
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2023

N. 00332/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00010/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2022, proposto da
CASTELLINI RENATO, CASTELLINI LUIGI, CASTELLINI GUIDO, in qualità di soci della società agricola GROLE, rappresentati e difesi dall'avv. E E, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003750 54/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al primo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;

- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003749 53/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al secondo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;

- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003748 52/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al terzo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;

- dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/811;

- dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/810;

- del ruolo “Residui Agea ex

DL

27/2019”
;

- con domanda di risarcimento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, in qualità di soci solidalmente e illimitatamente responsabili di una società agricola produttore di latte vaccino, e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugnano le intimazioni di pagamento n. 064 2021 90003750 54/000, n. 064 2021 90003749 53/000, e n. 064 2021 90003748 52/000, emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificate a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con le quali è stato chiesto a ciascuno in solido il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002. L’impugnazione è estesa agli atti di pignoramento presso terzi n. 64/2021/811 e n. 64/2021/810, e al ruolo “Residui Agea ex

DL

27/2019”
. È stato chiesto inoltre il risarcimento del danno.

2. Nel ricorso sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:

(i) vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale. In proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP), e la sentenza del Tribunale

UE

Sez.

II

2 dicembre 2014 T-661/11 ( Repubblica Italiana v. Commissione ). Gli importi del prelievo supplementare risulterebbero quindi inseriti illegittimamente nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 del

DL

10 febbraio 2009 n. 5, non trattandosi di importi accertati come dovuti;

(ii) si sarebbe verificata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del debito, anche per mancata notifica dell’accertamento al produttore, essendo irrilevante la notifica effettuata nei confronti degli acquirenti. Sarebbe in ogni caso illegittima l’applicazione degli interessi;

(iii) nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia;

(iv) sull’importo del prelievo supplementare, ridefinito e ridotto in base alle operazioni di calcolo imposte dalle sentenze della Corte di Giustizia di cui al punto (iii), dovrebbe poi essere effettuata un’ulteriore riduzione per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell’art. 8- ter comma 5 del

DL

5/2009;

(v) vi sarebbero infine alcuni vizi propri delle intimazioni di pagamento. In particolare, la riscossione sarebbe ormai improcedibile ex art. 25 comma 1-c del

DPR

29 settembre 1973 n. 602, in quanto la presupposta cartella di pagamento n. 300 2018 00000115 35/000, richiamata in ognuna delle intimazioni di pagamento impugnate, è stata notificata il 12 dicembre 2018, ossia oltre il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento del debito è divenuto definitivo. La decadenza si sarebbe verificata prima che entrassero in vigore le nuove regole di riscossione di cui al decreto direttoriale 22 gennaio 2020. Le intimazioni di pagamento si baserebbero poi su un secondo ruolo, illegittimo in quanto aggiuntivo rispetto all’iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti.

3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Questo TAR, con ordinanza n. 224 del 7 marzo 2022, ha accolto la domanda cautelare, e ha inoltre disposto istruttoria a carico dell’AGEA, allo scopo di chiarire il contenzioso proposto nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per le campagne oggetto del presente ricorso. È stato chiesto in particolare di specificare se siano intervenute sentenze passate in giudicato.

5. Con i depositi di data 1 dicembre 2022 l’AGEA, pur non allegando una relazione illustrativa, ha fornito le seguenti informazioni:

(a) il

TAR

Lazio, con sentenza n. 5925 del 12 giugno 2013, ha respinto il ricorso proposto dall’azienda agricola dei ricorrenti contro i provvedimenti di compensazione nazionale per le campagne 1997-1998 e 1998-1999 (ad eccezione del punto relativo all’imputazione degli interessi). In appello, tuttavia, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5845 del 12 luglio 2022, ha accolto il ricorso, applicando le indicazioni della Corte di Giustizia sull’inammissibilità di categorie prioritarie, e ha disposto un complessivo ricalcolo del prelievo supplementare;

(b) il

TAR

Lazio, con sentenza n. 1860 del 19 febbraio 2013, ha respinto il ricorso proposto dall’azienda agricola dei ricorrenti contro i provvedimenti di determinazione dei quantitativi di riferimento individuali per le campagne 1997-1998, 1998-1999, e, in via provvisoria, 1999-2000. L’appello è stato dichiarato perento dal Consiglio di Stato con decreto presidenziale n. 871 del 27 giugno 2019;

(c) il

TAR

Brescia, con sentenza n. 1094 del 24 dicembre 2019 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6342 del 20 luglio 2022), ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo proposto da una pluralità di produttori, tra cui l’azienda agricola dei ricorrenti, contro le cartelle di pagamento inviate nel 2018 (nel caso dell’azienda agricola dei ricorrenti si trattava della citata cartella n. 300 2018 00000115 35/000). L’inammissibilità deriva dal carattere disomogeneo delle posizioni debitorie dei ricorrenti;

(d) il

TAR

Lazio, con decreto presidenziale n. 8800 del 3 novembre 2011, ha dichiarato perento il ricorso proposto dall’azienda agricola dei ricorrenti contro i provvedimenti di compensazione nazionale per la campagna 2000-2001;

(e) il

TAR

Lazio, con sentenza n. 1451 del 14 febbraio 2012, ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto dal primo acquirente contro i provvedimenti di compensazione nazionale per la campagna 2001-2002;

(f) il

TAR

Lazio, con sentenza n. 1408 del 5 febbraio 2014, ha respinto il ricorso proposto dall’azienda agricola dei ricorrenti contro i provvedimenti di compensazione nazionale per la campagna 2001-2002.

6. I ricorrenti, con i depositi di data 9 dicembre 2022, hanno puntualizzato quanto segue:

(a) il decreto di perenzione del

TAR

Lazio n. 8800/2011 (campagna 2000-2001) è stato superato dall’ordinanza n. 114 dell’8 gennaio 2020, che ha accolto l’opposizione e disposto la reinscrizione del ricorso nel ruolo ordinario;

(b) la sentenza del

TAR

Lazio n. 1408/2014 (campagna 2001-2002) è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2281 del 29 marzo 2022. La pronuncia di secondo grado ha applicato le indicazioni della Corte di Giustizia sull’inammissibilità di categorie prioritarie, e ha disposto un complessivo ricalcolo del prelievo supplementare;

(c) il

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