TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-11-02, n. 202202420

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-11-02, n. 202202420
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202420
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 02420/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01358/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio 8;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento n. -OMISSIS- della Legione Carabinieri "Lombardia" - Comando Provinciale di Monza Brianza, notificato al ricorrente in data 26.06.2021, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso l'atto numero 257/09, datato 26.02.2021 e notificatogli in pari data recante l'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero;
dell'atto avente protocollo n. 257/09 datato 26.02.2021 e notificato al Sig. -OMISSIS- in pari data, emanato dalla Legione Carabinieri "Lombardia" - Compagnia di Monza, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Legione Carabinieri “Lombardia” – Comando Provinciale di Monza Brianza recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare del rimprovero, irrogata per aver il ricorrente allegato e prodotto in seno ad un ricorso gerarchico avverso la propria documentazione caratteristica, documenti che – a dire dell’Amministrazione – non erano producibili in tale sede senza la previa formale acquisizione della stessa.

Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I. Tardività nell’avvio del procedimento disciplinare. Violazione e falsa applicazione di legge (Art. 1398, 1397 d.lgs. 66/2010) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti - Violazione art. 97 Costituzione.

Il ricorrente contesta la tardività dell’apertura del procedimento disciplinare in quanto esso avrebbe dovuto essere iniziato dalla presentazione del ricorso gerarchico e non dalla chiusura del procedimento penale.

Non solo il procedimento disciplinare sarebbe tardivo ma secondo il ricorrente mancherebbe il presupposto di procedibilità di cui all’art. 1397 c.o.m perché il superiore che ha rilevato l’infrazione disciplinare non avrebbe fatto constatare la mancanza al trasgressore e non avrebbe proceduto alla sua identificazione.

II. Genericità della motivazione circa gli estremi della condotta ritenuta censurabile. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione di legge (Art. 1370 e 1398 d.lgs. 66/2010, artt. 3 e 10 L. 241/90) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti - Violazione art. 97 Costituzione.

Secondo il ricorrente in punto di motivazione l’Amministrazione si limiterebbe a ripercorrere

cronologicamente gli eventi affermando senza però motivare ulteriormente circa la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dallo scrivente rinviando alla motivazione già contenuta nel provvedimento sanzionatorio.

III. Violazione del diritto di difesa – Valutazione solo parziale delle memorie presentate dal ricorrente nonché degli elementi indicati nel ricorso gerarchico. Violazione di legge (art. 1398 e 1370, d.lgs. 66/2010) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per omessa valutazione degli elementi a difesa indicati dal ricorrente nelle memorie difensive e nel ricorso gerarchico. Violazione dell’art. 97 Costituzione.

L’Amministrazione non avrebbe considerato in modo compiuto le memorie presentate dal ricorrente nel procedimento di irrogazione della sanzione e nel giudizio su ricorso gerarchico.

IV. Assenza di proporzionalità tra fatto e sanzione – Violazione dell’art. 1355 e 1360 d.lgs. 66/2010. Violazione e falsa applicazione di legge (Artt. 1355 e 1360 d.lgs. 66/2010, L. 241/90) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti - Violazione art. 97 Costituzione.

Secondo il ricorrente non esisterebbero profili disciplinarmente rilevanti nel comportamento tenuto dal ricorrente, il quale è stato qualificato come “disguido” da parte dell’Amministrazione e

che comunque ha avuto luogo in ottemperanza al diritto di difesa nelle more di un procedimento amministrativo.

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 15 luglio 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi