TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-11-04, n. 202403015
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 03015/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati A S, G B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S D S, R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento di diniego di nulla osta dell'8 marzo 2022, -OSIS- con cui l'Anas ha rigettato l'istanza volta all'ottenimento del nulla osta in sanatoria per l'immobile sito in-OSIS-
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati il 4/7/2022:
- dell'ordinanza di demolizione n-OSIS-con cui il Comune di Carini, nella pratica -OSIS- ha intimato alle ricorrenti la demolizione dell'immobile per civile abitazione sito in -OSIS-, composto da due piani fuori terra, catastalmente censito al -OSIS-
- del provvedimento di diniego dell'istanza di condono edilizio n-OSIS-richiamato nella suddetta ordinanza di demolizione, con cui è stata rigettata la domanda di condono edilizio relativa al suddetto immobile e assunta al prot. n. -OSIS-
- del provvedimento del Comune di Carini, mai notificato alle ricorrenti, con sui è stata determinata la sospensione del servizio idrico nell'immobile oggetto dell'ingiunzione di demolizione;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti presentati da-OSIS- il 8/8/2023:
-dell’ordinanza -OSIS-notificata il 24 maggio 2023, di accertamento alla mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione -OSIS-
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.A. e del Comune di Carini;
Vista l’ordinanza n.-OSIS-di rigetto della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, confermata in appello dal C.G.A. con -OSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, depositato il 30/05/2022, parte ricorrente impugna -chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti- il provvedimento dell’08/03/2022 con cui il l’ANAS ha rigettato la domanda N.O. in relazione al condono edilizio per l’immobile sito in -OSIS-, catastalmente individuato a-OSIS- ereditato dal padre che lo aveva acquistato da -OSIS- con atto del 19/09/1991.
Per il predetto immobile, costruito nel 1976, era stata chiesta la sanatoria edilizia, giusta pratic-OSIS-, ai sensi della Legge 47/1985. Per l’istruttoria della relativa pratica i soggetti istanti chiedevano il parere ANAS, giusta domanda prot. -OSIS-, rappresentando che il manufatto si trovava ad una distanza inferiore a 60 metri dal ciglio dell’autostrada, ma comunque ad una distanza di 25 metri “allora richiesti”.
Osserva quindi che la-OSIS-, nelle more subentrata al marito, presentava in data 15/03/2010 una seconda istanza di sanatoria acquisita al prot. CPA-0017086-A .
La ricorrente prosegue evidenziando che l’ANAS comunicava (19/3/2012) preavviso di rigetto sul presupposto, errato in tesi di parte, che l’immobile si trovasse a 15 metri dal margine autostradale e dunque ad una distanza inferiore ai 25 e ai 30 metri previsti dal nuovo codice della strada. Senza adottare il provvedimento finale, sopraggiungeva un secondo preavviso di diniego motivato in ragione del differente dato di una distanza di 35,45 metri e quindi inferiore ai 60 metri previsti dal DM 1404/1968.
Pur a fronte di osservazioni, l’ANAS adottava il rigetto in questa sede impugnato.
Nel predetto ricorso si articolano le seguenti censure:
1-Violazione art. 3 e 10 bis L. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione: con detta censura i ricorrenti assumono che nessun provvedimento sia stato emanato sulla prima richiesta di n.o. del 1991, mentre sulla seconda richiesta l’ANAS avrebbe adottato due differenti preavvisi di diniego;
2-Violazione art. 9 L. 729/1967 e degli artt. 26 e 28 DPR 495/1992 anche in relazione alla circolare ANAS 109707/2010, violazione del D.N. 1404/1968: con detta censura i ricorrenti deducono l’irrilevanza della richiesta di N.O. del 2010 posto che la prima istanza risaliva al 1991, sicché non dovrebbero trovare applicazioni le previsioni sopravvenute; inoltre occorrerebbe applicare le previsioni connesse al “centro abitato”; inoltre i ricorrenti deducono la disparità di trattamento considerato che per due immobili limitrofi l’ANAS avrebbe rilasciato parere favorevole;
3 – Violazione dell’art. 23, comma 8, L.R. 37/1985: con detta censura, i ricorrenti osservano che laddove si dovesse ritenere applicabile il limite dei 60 metri indicato (erroneamente) dall'ANAS, il provvedimento sarebbe, comunque, illegittimo nella misura in cui l'Ente non si sarebbe fatto carico di verificare che l'immobile non reca alcun ostacolo o minaccia alla circolazione stradale, risultando, pertanto, pienamente compatibile con l'interesse pubblico sotteso all'eventuale vincolo;
4-Violazione DPR 300/1992 e art. 20 L. 241/1990 e art. 17, comma6, L.R. 4/2003: in tesi di parte ricorrente, sulla richiesta di N.O, si sarebbe comunque formato il silenzio assenso.
Resiste l’ANAS S.p.A.
Il Comune di Carini non si è costituito in giudizio alla notifica del ricorso introduttivo.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 04/07/2022, parte ricorrente impugnava i seguenti ulteriori provvedimenti:
-l’ordinanza di demolizione -OSIS- del 10/03/2022;
-il provvedimento di diniego della sanatoria n.-OSIS- del quale denunciano la mancata notifica;
-il provvedimento di sospensione del servizio idrico adottato dalla società gestore del relativo servizio.
In detto ricorso gli stessi ricorrenti evidenziano invero che con nota prot. -OSIS- avevano comunicato di essere subentrate nella titolarità dell'immobile per effetto del decesso del sig. -OSIS-
Premettono che in precedenza, con ordinanza -OSIS-il Comune aveva intimato la demolizione dell'immobile sul presupposto che l'istanza di nulla osta fosse stata denegata dall'Anas: evidenziano di aver chiesto il riesame da parte dell’Amministrazione comunale posto che, diversamente da quanto ritenuto dall’Ente locale, l’ANAS non aveva ancora adottato alcun provvedimento definitivo sull’istanza di rilascio di N.O. Sicché con ordinanza -OSIS-, del 20 febbraio 2015, il Comune di Carini procedeva alla revoca in autotutela dell’ingiunzione alla demolizione.
Sopravvenuto il provvedimento dell’ANAS dell’08/03/2022, il Comune quindi provvedeva ad emettere nuovo ordine di demolizione gravato in questa sede.
A fondamento di tale provvedimento l'Amministrazione locale richiamava sia il diniego di nulla osta dell'Anas, sia la mancanza del nulla osta