TAR Bari, sez. II, decreto decisorio 2018-07-19, n. 201800286

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, decreto decisorio 2018-07-19, n. 201800286
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800286
Data del deposito : 19 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2018

N. 01663/2012 REG.RIC.

N. 00286/2018 REG.PROV.PRES.

N. 01663/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D M A, con domicilio eletto presso lo studio Vittorianna Manzari in Bari, via G. Murat n. 86;

contro

Comune di Capurso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour 31;

per l'annullamento

a. provvedimento di cui alla nota prot. n. 17343 del 31/8/2012, ricevuta da ENI s.p.a. il 12/9/2012, a firma del Capo Settore “Assetto del Territorio” del Comune di Capurso (BA), mediante cui viene comunicato, in riferimento all’impianto di distribuzione carburanti situato in Largo S. Francesco a Capurso, dichiarato incompatibile con determinazione del Capo Settore Vigilanza n. 43 del 23/1/2012, che “il progetto di smantellamento non prevedendo la demolizione del fabbricato adibito ad autolavaggio e a locali accessori, contrasta con l’ordinanza n. 18 del 7/5/2012 di ripristino dello stato dei luoghi e rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto (quindi, anche del fabbricato, di cui fa parte integrante)” e che “il progetto per lo smantellamento dell’impianto … completato con riferimento anche alla demolizione del fabbricato esistente, dovrà essere integrato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni”;

b. provvedimento di cui all’ordinanza n. 18 del 7/5/2012 del Capo Settore Economico – Finanziario del Comune di Capurso nella parte in cui il “il progetto di smantellamento dell’impianto di che trattasi”, anche alla luce del provvedimento di cui alla lettera a., viene riferito, oltre alle “attrezzature costituenti l’impianto”, anche al fabbricato annesso all’impianto;

c. ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 29 novembre 2012;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Considerato che a norma dell’art. 83 del suddetto Codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;


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