TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2015-05-07, n. 201500335

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2015-05-07, n. 201500335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201500335
Data del deposito : 7 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00345/2014 REG.RIC.

N. 00335/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2014, proposto da:
R C, rappresentato e difeso dagli avv. C V, V D G, con domicilio eletto presso C A V in L'Aquila, Via G.Carducci,30;

contro

Banca Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, rappresentato e difeso dagli avv. D I, C C, con domicilio eletto presso R A C in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

per ottenere il riconoscimento dell'illegittimità della determinazione di diniego in data 8.4.2014 assunta dalla banca Tercas - Cassa di risparmio della provincia di Teramo s.p.a., in amministrazione straordinaria, a seguito dell'istanza inoltrata dal ricorrente con nota del 31.3.2014

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso ritualmente notificato, R C, premesso di essere stato amministratore indipendente e non esecutivo della Banca Tercas – Cassa di risparmio della Provincia di Teramo Spa, dal 2007 al 2012, chiedeva all’adito Tribunale di accertare l’illegittimità del diniego opposto dalla banca Tercas sulla sua istanza di accesso presentata in data 31.3.2014 e di ordinare alla banca resistente l’ostensione dei documenti richiesti.

Parte ricorrente deduceva che: la banca Tercas era stata sottoposta nel 2012 ad ispezione della Banca d’Italia;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva sciolto gli organi sociali e sottoposto la banca stessa a amministrazione straordinaria;
la Banca d’Italia, prima, e la Consob, dopo, hanno avviato una procedura sanzionatoria anche a carico del ricorrente;
il commissario straordinario aveva esercitato azione sociale di responsabilità anche nei suoi confronti, previa autorizzazione della Banca di Italia;
il ricorrente aveva presentato una prima istanza di accesso in data 8.6.2012 alla Banca di Italia, conseguendo i documenti acquisiti al fascicolo istruttorio della stessa, e una seconda istanza in data 31.3.2014 alla Banca Tercas per conseguire i documenti non acquisiti dalla Banca di Italia;
con nota del 3.4.2014, il commissario straordinario concedeva parte dei documenti richiesti e, con successiva nota dell’8.4.2014, negava l’accesso dei restanti documenti richiesti.

Ad avviso del ricorrente, il suo interesse differenziato e qualificato all’ostensione risiede nell’esigenza di esercitare il diritto di difesa sia nel procedimento sanzionatorio attivato dalla Consob, sia nel giudizio civile di responsabilità attivati dal commissario straordinario.

Peraltro, pur essendo la Banca Tercas soggetto di diritto privato che svolge attività di diritto comune priva di profili pubblicistici, nel caso di specie, sia i procedimenti sanzionatori della Banca di Italia che della Consob, sia l’azione di responsabilità esperita nei confronti del ricorrente denotano che i documenti di cui si chiede l’ostensione sono legati ad un’attività di vigilanza di stampo pubblicistico.

Si costituiva in giudizio la banca Tercas, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza.

Alla camera di consiglio del 15.4.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi