TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2022-04-29, n. 202200522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2022-04-29, n. 202200522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200522
Data del deposito : 29 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2022

N. 00495/2022 REG.RIC.

N. 00522/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00495/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2022, proposto da


R C e F R, rappresentati e difesi dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marostica, via Montello n. 7 Int. 3;


contro

il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
la Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio

nei confronti

il Comune di Pove del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’atto della Provincia di Vicenza, Area Tecnica, Servizio di Pianificazione Territoriale, avente ad oggetto “autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 182 commi 3-bis 3-ter art 146 D. Lgs n. 42/2004. Trasmissione parere Soprintendenza”, a firma del Dirigente, Ing. Filippo Squarcina, comunicato ai ricorrenti tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia SUAP il 17/02/2022 (doc.01), con il quale la Provincia di Vicenza, richiamando il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di VR, RO e VI del 01.02.2022 prot. 2610, ha rigettato l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica e restituito la pratica 2021/0773 prot.49412 del 18/11/2021 al Comune di Pove del Grappa, con invito, per il Comune, di adottare le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 167 D. Lgs 42/2004 (rimessione in pristino);

nonché di ogni atto presupposto e/o comunque connesso ed, in particolare, del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di VR, RO e VI in data 01/02/2022, prot. n. 2610, a firma del soprintendente Vincenzo Tinè, comunicato ai ricorrenti tramite lo Sportello SUAP, in data 07/02/22 (doc.02), riferito all’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dalla ditta Corradin Renzo e Rubbo Fulvia, avente come oggetto “Pove del Grappa (VI) Via Monte Oro 5, foglio 13, mappale 1927 sub 2-3, Codice Pratica CRRRNZ52B20E762M-27102021, Pratica N.2021/0773 prot.49412 del 18/11/2021, Ditta CORRADIN RENZO, Lavori: Sanatoria edilizia per la realizzazione di una piscina scoperta. Dlgs.42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, art.167, comma 4 e 5 e art 181 c.1 bis, c.1 ter accertamento di compatibilità paesaggistica. Restituzione pratica”, con il quale è stata disposta la restituzione della pratica al Comune di Pove del Grappa in quanto non risulta applicabile l’art.167, comma 4 e 5, e art.181 c 1bis, c.1 ter, ed invitato lo stesso Comune a procedere secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 167 c.1.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura -Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. A P;


Considerato che a sostegno della domanda di misure cautelari si prospetta il pregiudizio irreparabile che discenderebbe dalla esecuzione di futuri provvedimenti sanzionatori, in ipotesi suscettibili di specifica impugnazione ed autonoma richiesta cautelare;

Ritenuto pertanto che, allo stato, difetta il requisito di un attuale “periculum in mora”;

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