TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-10-15, n. 202401882
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Testo completo
Pubblicato il 15/10/2024
N. 01882/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Villa Regina S.p.A., Bruno Agricoltura S.r.l., Perrino Eventi S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato PE Squillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di GR in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Paolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in SA, piazza S. Agostino n. 29;
L'Ambito Territoriale Ottimale Avellino – Ente D'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Legge, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Irpiniambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PE SE, IA VA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Delibera n. 26 adottata dal Consiglio Comunale di GR il 28 dicembre 2020, pubblicata sull'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Ente comunale dal 14 gennaio 2021 al 29 gennaio 2021, con cui si è deliberato di “di dare atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario, come opportunamente integrata con il presente atto, dei valori dei parametri la cui determinazione è rimessa ad ARERA, ai sensi della deliberazione n. 443/2019; di prendere atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, del Comune di GR; di prendere atto che il Pef 2019 è pari ad € 1.318.466,26, che il Pef 2020 validato dall'Ente Territorialmente Competente con determinazione n. 99 del 15/12/2020 ammonta ad € 1.379.116,00 e che il Ruolo TARI 2020 basato sulle tariffe 2019 è pari ad € 1.399.436,05; di disporre che il conguaglio di € 60.649,74 non necessita di essere finanziato in quanto trova copertura nelle entrate tariffarie previste per l'anno 2020; di disporre nel bilancio di previsione 2021/2023 per l'annualità 2021 tutte le misure a favore delle utenze non domestiche mediante l'inserimento delle stesse nel piano economico finanziario 2021 tenendo conto della differenza emersa tra il Pef 2020 e le tariffe applicate per l'anno 2020” (cfr. documento 7);
- ove lesiva, della Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Avellino n. 99 del 15 dicembre 2020, avente ad oggetto la “Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anno 2020 del Comune di GROTTAMINARDA secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n. 443 del 31.10.2019” (cfr. documento 6);
- ove lesiva, della Relazione dell'Ente d'Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Avellino di assunzione delle pertinenti valutazioni circa il Piano Economico e Finanziario predisposto dall'Ente Gestore Irpiniambiente S.p.A., da compilarsi ai sensi del punto 4) dell'art. 6 della Deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (cfr. documento 5);
- ove lesiva, della Relazione di Accompagnamento al Piano Economico e Finanziario a cura di Irpiniambiente S.p.A., da compilarsi in conformità a quanto previsto nell'Appendice 2 del MTR, allegato alla Delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (cfr. documento 4);
- ove lesivo, del Piano Economico Finanziario per il 2020 del Comune di GR relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, compilato ai sensi dell'Appendice 1 al Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), così come aggiornata dalla Delibera n. 238/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (cfr. documento 3);
- ove lesiva, della Delibera del Consiglio Comunale di GR n. 13 del 30 luglio 2020, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 (conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020” (cfr. documento 2);
- ove lesivo, del Piano Economico Finanziario per il 2019 del Comune di GR relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, compilato ai sensi dell'Appendice 1 al Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), così come aggiornata dalla Delibera n. 238/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (cfr. documento 1);
- di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale, ancorché non noto, che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle società ricorrenti il 31/7/2021:
domanda di annullamento dei seguenti atti (richiesto con il ricorso per motivi aggiunti):
- della Delibera del Consiglio Comunale di GR n. 3 del 29 aprile 2021, pubblicata sull'Albo