TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-07-24, n. 201500580
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N. 00580/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fruttagel S.C.P.A., rappresentata e difesa dagli avv. R S, R G, M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, Via Matteotti, 99;
contro
Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura Uffici del Contenzioso Comunitario, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di sospensione del procedimento di erogazione emesso dall'AGEA in data 10/12/2012 prot. n. AGEA.UCCU.2012.5233 e AGEA UCCU,20012,5266 e di ogni atto preordinato, connesso o conseguente
con motivi aggiunti depositati il 26.11.2013;
- dei provvedimenti AGEA UCCU.2013.4284 geco 103/2012 del 15.7.2013 e AGEA UCCU: 2013.4343 geco 103/2012 del 16.7.2013 e di ogni atto preordinato, connesso o conseguente
con motivi aggiunti depositati il 31.3.2015
- del provvedimento AGREA (Agenzia per le erogazioni n Agricoltura dell’Emilia-Romagna) denominato esercizio 2015- pagamento/i n. 62137 dell’11.12.2014 – Avviso” e di ogni atto preordinato, connesso o conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, l’odierna ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 d.lgs. 228/2001 PROT.N.AGEA. UCCU.2012.5233 del 10.12.2012 e del provvedimento PROT.N. AGEA.UCCU.2012.5266 del 11.12.2012.
Il ricorso era presentato originariamente al Tar Lazio, che dichiarava la sua incompetenza nei confronti del Tar delle Marche con ordinanza collegiale n. 05447/2013. Il ricorso veniva quindi riassunto di fronte a questo Tar.
Con i provvedimenti impugnati sono stati sospesi i procedimenti di erogazione a favore della ricorrente fino alla concorrenza di euro 462.444,00, a seguito di processo verbale in data 9.8.2012 della Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria Ancona relativamente allo Sviluppo Rurale per la campagna 2004 dove Fruttagel è subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, al Consorzio S.I.C.A. soc. coop, destinatario del contributo.
Successivamente, il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche adottava il decreto del Dirigente della posizione di funzione competitività e sviluppo dell'impresa agricola numero 133/CSI del 20 marzo 2013, con il quale era confermato il contributo di euro 462.444,00, determinato con saldo dal DDPF N. 32/cps_10 del 2.4.2008,erogato alla ricorrente.
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta essenzialmente l’assenza di motivi per la disposta sospensione, affermando la falsa applicazione dell'art. 33 del d. lgs. n. e dell’art. 32, comma I, Reg. CE 1290/05, e del 2001, il difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili. Osserva la ricorrente che la domanda di ammissione ai contributi è stata presentata nel 2004 dalla società Consorzio Sica scarl per il Psr Marche 2000-2006. La società appena menzionata si fondeva con la ricorrente nel 2005. La successiva cessione dello stabilimento alla "Organizzazione regionale trasformatori orticoli verde Società Consortile Agricola per azioni", in forma abbreviata O.R.T.0 Verde s.c.a.p.a., era autorizzata dalla Regione Marche in data del 13 aprile 2007, sottoscritta dal dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca V C. Parte ricorrente lamenta di non essere minimamente responsabile delle irregolarità riscontrate. Inoltre lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per la sua sinteticità e per non essergli stato notificato il processo verbale della GDF.
Lamenta altresì la falsa applicazione dell'art. 33 d.lgs 228/01, non essendo la beneficiaria del contributo, nonché l’erroneità del richiamo all'art. 32 del reg. CE n. 1290/05 che attiene al fondo strutturale FEOGA, non inerente alle erogazioni di cui trattasi e l’eccesso di potere.
Con il secondo motivo, deduce la violazione del Regolamento CE n. 796/2004, art. 73 e ulteriore violazione e falsa applicazione art. 33 d. lgs. 228/2001, per la violazione del termine di prescrizione decennale ivi previsto, oltre che della normativa generale in tema di prescrizione.
Con il terzo motivo lamenta la violazione della normativa in tema di partecipazione al procedimento amministrativo oltre che eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare sotto il profilo dell’assenza della comunicazione di cui all’articolo 10 bis della legge 241.
Parte ricorrente inoltre presentava, sempre in origine dal Tar Lazio, motivi aggiunti, riassunti davanti a questo tribunale unitamente al ricorso introduttivo e ad esso uniti, a seguito del successivo atto della regione Marche che confermava il finanziamento, integrando le censure relative al provvedimento di sospensione impugnato con il ricorso introduttivo
Con il primo motivo deduce eccesso di potere sotto diversi profili e violazione delle disposizioni di cui al bando misura G del Psr Marche 2000-2006 emanato con DDS n. 207/Sar del 12.5.2004, aderendo fondamentalmente alle osservazioni effettuate dalla regione Marche nel provvedimento di conferma
Lamenta ancora, con il secondo motivo, l’ulteriore violazione dell'art. 33 c.1 d.lgs. 228/01, sempre con riferimento alla mancanza di “indebite percezioni” della ricorrente e alla natura cautelare dell'art. 33 che, nel prevedere la possibilità di sospensione dei procedimenti di erogazione, consente la stessa solo finché non si addivenga ad un accertamento dei fatti, il quale sarebbe stato regolarmente effettuato dalla Regione Marche con il decreto del dirigente della posizione di funzione competitività e sviluppo dell’impresa agricola n. 133/csi del 20.3.2013.
A seguito di ordinanza istruttoria di questo Tar erano acquisiti i provvedimenti AGEA UCCU.2013.4284 geco 103/2012 del 15.7.2013 e AGEA UCCU: 2013.4343 geco 103/2012 del 16.7.2013, con i quali era confermato il precedente provvedimento di sospensione. Parte ricorrente deduce l’illegittimità derivata e, in ogni caso, la riproduzione nei provvedimenti confermativi dei vizi dei precedenti provvedimenti impugnati.
Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 9.3.2015 la ricorrente impugna il provvedimento di AGREA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricola in Emilia Romagna) dell’11.12.2014 con il quale, proprio a causa della sospensione operata da AGEA, gli è stato sospeso il pagamento relativamente ad un contributo successivamente ottenuto.
Si è costituita l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienze del 7.5.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Prima di tutto, il collegio ritiene che sia cessato l’interesse alla decisione sul provvedimento di sospensione impugnato con il ricorso introduttivo (e le cui censure sono state integrate nei primi motivi aggiunti presentati al Tar del Lazio riassunti unitamente al ricorso introduttivo presso questo tribunale. Difatti, con i primi motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti