TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-03-01, n. 202100064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-03-01, n. 202100064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202100064
Data del deposito : 1 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2021

N. 00064/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00035/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Campobasso -, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d’Ungheria n. 74;

nei confronti

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d’Ungheria n. 74;

per l'annullamento:

- del decreto n° -OMISSIS-, emesso dal Prefetto della Provincia di Campobasso in data 08.09.2020, notificato il 26.11.2020 e avente ad oggetto il divieto di detenere le armi di cui agli artt. 38 e 30 del R.D. n° 773/1931, nonché munizioni e materie esplodenti;

- di tutti gli atti connessi e/o consequenziali anteriori o successivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G.- Prefettura di Campobasso - e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa M S nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, svoltasi con la partecipazione da remoto dei magistrati ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 183/2020, nonché dell’art. 4 del d.l. 28/2020, e in presenza, ai sensi degli stessi articoli, degli avvocati di cui al verbale;

Visto l’art. 60 c.p.a.;

Visto l’articolo 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, ove prevede che, nel periodo che va dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, le cause fissate in camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare possano essere decise con sentenza in forma semplificata “…omesso ogni avviso…”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che con il presente gravame il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per avere il provvedimento impugnato disposto l’obbligo di cessione e consegna delle armi, di cui agli artt. 38 e 30 del R.D. n° 773/1931, sulla base di un singolo e circoscritto episodio di ubriachezza, senza effettuare una valutazione complessiva sulla condotta di vita del soggetto;

Rilevato, dall’esame degli atti di causa, che il provvedimento gravato trova giustificazione nei fatti accertati in data 22 agosto 2020, per come descritti nell’ annotazione di servizio del personale di polizia operante presso il Comando della Legione di carabinieri Abruzzo e Molise stazione di -OMISSIS-, allegata nota n. -OMISSIS-del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso ;

Rilevato, in particolare, che dall’esame della predetta nota e dei relativi allegati si evince che:

- il comando provinciale dei carabinieri di Campobasso riceveva una segnalazione da parte della centrale operativa della Compagnia CC di -OMISSIS- per identificare il conducente di un’automobile -OMISSIS-che circolava con direzione -OMISSIS-con andamento non lineare, pericoloso per gli altri utenti la strada, “ sbandando più volte per lunghi tratti invadendo prima la corsia opposta al senso di marcia e dopo andando a strisciare con la sua fiancata destra contro il guardrail ”;

- i carabinieri, identificato di lì a poco il veicolo, che si trovava parcheggiato nei pressi di una taverna, procedevano alla ricerca del conducente, rivelatosi essere l’intestatario odierno ricorrente, che veniva trovato a consumare birra all'interno del medesimo locale;

- i militi riscontravano sulla vettura danni di strisciatura sulla fiancata compatibili con quelli segnalati dalla centrale operativa;
nella circostanza, inoltre, il signor -OMISSIS-, avvicinandosi ai carabinieri, “ manifestava palesemente uno stato di ebbrezza dovuto all'uso di birra evidenziato dall'alito fortemente alcolico un linguaggio sconnesso ed equilibrio precario ”, e proferiva le seguenti frasi “ Io non ho fatto nulla, non ho ammazzato nessuno e non ho paura di nessuno nemmeno di voi, ho 100.000 euro da spendere e quattro fucili a casa…lasciatemi stare…io ho altri pensieri per la testa ”;

Osservato che il decreto oggetto del presente gravame richiama espressamente la citata nota n. -OMISSIS-, la quale integra pertanto, per relationem , la motivazione del provvedimento impugnato;

Ritenuto che la facoltà di vietare la detenzione delle armi nei confronti delle persone capaci di abusarne, riconosciuta al Prefetto dall'art. 39 T.U.L.P.S., è caratterizzata da un’amplissima discrezionalità, e ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti dolosi, ma anche i sinistri involontari che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (T.A.R. Toscana, sez. II, 1.08.2019, n. 1167);

Ritenuto, altresì, che una così lata discrezionalità sia attribuita all’Autorità di pubblica sicurezza non per finalità sanzionatorie e punitive, bensì per ragioni di prevenzione;
sicché, ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso (Cons. St., Sez. VI, n. 1528 del 05.04.2007;
Cons. St. n. 3341 del 26.05.2010;
T.a.r. Potenza, sez. I, 28.06.2019);

Considerato che l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta in questa materia all’autorità di pubblica sicurezza ne consente il sindacato solo sotto i profili dell’irragionevolezza e dell’illogicità manifesta;

Ritenuto che il principio, condiviso in linea generale da questo Collegio, secondo il quale la revoca del porto d’armi dovrebbe fondarsi su un giudizio valutativo basato sulla complessiva condotta di vita del soggetto, possa e debba trovare eccezione allorché il titolare del porto d’armi si sia reso protagonista anche di una singola condotta rivestita, però, di particolare gravità e pregnanza sintomatica, e pertanto tale da far dubitare già di per se stessa della sua affidabilità personale alla stregua di un ragionevole giudizio prognostico;

Ritenuto che la valutazione effettuata nella specie dall’autorità di pubblica sicurezza in ordine alla gravità dell’episodio in questione non risulti affetta da alcun manifesto vizio, dovendosi il provvedimento impugnato ritenere sufficientemente motivato con il richiamo, per relationem , ai contenuti della predetta nota del comando provinciale dei carabinieri di Campobasso;

Ritenuto, pertanto, di respingere il ricorso, siccome infondato, e condannare parte ricorrente al pagamento delle spese secondo il criterio della soccombenza;

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