TAR Bologna, sez. I, ordinanza collegiale 2015-10-22, n. 201500904

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, ordinanza collegiale 2015-10-22, n. 201500904
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201500904
Data del deposito : 22 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00201/2013 REG.RIC.

N. 00904/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00201/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 201 del 2013 proposto da Pentagruppo S.p.A. in liquidazione, da Cooperativa Edil-Strade Imolese – C.E.S.I. Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, da Fallimento della Costruzioni Di Giansante Comm. Franco S.p.A., da Costruzioni Sveco Buriani S.p.A., da Cooperativa Edificatrice Ansaloni Società cooperativa e da Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza Società cooperativa, in persona dei legali rappresentanti p.t., difesi e rappresentati dall’avv. V P e presso lo stesso elettivamente domiciliati in Bologna, via D’Azeglio n. 47;


contro

Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. M M e dall’avv. Giulia Carestia, ed elettivamente domiciliato in Bologna, p.zza Maggiore n. 6, presso l’Avvocatura comunale;
Università di Bologna, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. G P e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Bologna, via San Vitale n. 55;
Guido Gaddi e Gaetano Miti, rappresentati e difesi dall’avv. G P e presso lo stesso elettivamente domiciliati in Bologna, via San Vitale n. 55;
Piero Sartogo, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Pallottino, dall’avv. Valentina Canale e dall’avv. M O, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Bologna, via Saragozza n. 1;
R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Antonio Carullo e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Bologna, strada Maggiore n. 47;
Salvatore Pillera, rappresentato e difeso dall’avv. D L e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Bologna, via Calzolerie n. 1;
Aurelia Forni e Giuseppina Forni, rappresentate e difese dall’avv. B G e dall’avv. Giacomo Graziosi, e presso gli stessi elettivamente domiciliate in Bologna, via dei Mille n. 7/2;
Bertalia S.r.l., Casalecchio Società Cooperativa, Compagnia del Ss. Sacramento della Parrocchia di S.Martino di Bertalia, Consorzio Copalc Bologna Società Cooperativa in Fallimento, Cooperativa Murri (Incorporante Fiord - S.r.l.), Costruzioni E. Dalla Casa S.p.A., Costruzioni Edili Zucchini S.p.A., Luigi Cremonini, Croce del Biacco S.r.l., Emmepi Costruzioni S.r.l. (già Emmepi Costruzioni S.p.A.), Ferruccio Frascari S.p.A., Alfonso Gazzotti, Antonietta Geri, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Archidiocesi di Bologna, Letra S.r.l. in liquidazione, Melloni S.r.l. (Incorporante Zefiro S.p.A.), Nicot S.r.l., Anna Paola Pederzoli, Umberto Pederzoli, Zagnoni Costruzioni S.r.l. (Incorporante Lame Immobiliare S.r.l.);

e con l'intervento di

ad adiuvandum:


UNIPOL

Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Andrea Graziosi e dall’avv. F G, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Bologna, Galleria Marconi n. 2;

per la risoluzione

della « Convenzione per l’attuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica della zona integrata di settore “R5.3 Bertalia/Lazzaretto”, costituente altresì programma integrato di riqualificazione urbana (art. 28 legge 17 agosto 1942 n. 1150;
art. 22 legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47;
art. 41 legge regionale 24 marzo 2000 n. 20;
legge regionale 19/1998)
» stipulata in data 24 novembre 2008 con rogito a ministero Dott. A E, Notaio in Bologna, Rep. n. 79572, Matr. n. 25022, e la conseguente risoluzione o comunque caducazione di ogni altro atto connesso o consequenziale, ivi compreso l’« Accordo integrativo della convenzione urbanistica di attuazione del piano particolareggiato R5.3 Bertalia Lazzaretto, ai sensi degli articoli 8 e 9 di detta convenzione: attività tecniche per l’esecuzione delle reti primarie di urbanizzazione relative ai gruppi di lotti di attuazione “2” (2°, 2b) “5-6” (5a, 5b, 6a, 6b), “a” (1, 4a, 4b, 15), “b-d” (A, B, C, D, 3), “c” (24, 25, 26) », sottoscritto in data 26 marzo 2010, con rogito a ministero Notaio Dott. A E, Rep. n. 82494, Matr. n. 26623;

…….. per la declaratoria di nullità od in subordine la risoluzione e comunque la caducazione …….

dell’« Atto di ricomposizione fondiaria parziale al fine di riequilibrare la capacità edificatoria tra i soggetti attuatori del piano particolareggiato per la zona integrata di settore R5.3 Bertalia Lazzaretto », sottoscritto in data 24 novembre 2008 tra molteplici soggetti attuatori con rogito a ministero Notaio Dott. A E, Rep. n. 79573, Matr. n. 25023;

dell’« Atto di ricomposizione fondiaria parziale al fine di riequilibrare la capacità edificatoria tra i soggetti attuatori del piano particolareggiato per la zona integrata di settore R5.3 Bertalia Lazzaretto », stipulato in data 11 marzo 2011 a ministero Notaio Dott. A E, Rep. n. 84462, Matr. n. 27581, con il quale C.E.S.I. e Pentagruppo trasferivano alla società Costruzioni Edili Zucchini S.p.a., trattenendo tuttavia per sé la relativa capacità edificatoria, la parte dei terreni di loro proprietà afferente al Lotto 27 (Gruppo “h”);

…………… per la declaratoria della nullità, od in subordine la risoluzione o comunque la caducazione ……..

dell’atto di compravendita, del 22 gennaio 2009, con rogito a ministero Notaio Dott. Vincenzo Maria Sro, rep. n. 119946, racc. n. 26675, tra le sigg.re Aurelia Forni e Giuseppina Forni (parti venditrici) e le società C.E.S.I. Società Cooperativa e PENTAGRUPPO S.p.A. (parti acquirenti) per la cessione del Lotto 21, e di parte dei Lotti 22, 27 e 28 (Gruppo “h”) del Comparto R5.3;

dell’atto di Permuta e Vendita, con il quale la Compagnia del SS. Sacramento della Parrocchia di S. Martino di Bertalia cedeva i Lotti 25 e 26 (Gruppo “c”) del Comparto R5.3.;
in particolare, le Società Cooperativa Edil-Strade Imolese Società Cooperativa – C.E.S.I. e PENTAGRUPPO S.p.A. acquistavano il Lotto 25 ed una parte del Lotto 26 (foglio 40, mappale 366), mentre l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero acquistava la restante parte del Lotto 26 (foglio 40, mappali 351 e 367), con rogito a ministero Notaio Dott. A E, 1° luglio 2009, Rep. n. 80968, Matr. n. 25822;

dell’atto di cessione di capacità edificatoria e costituzione di servitù di non edificare tra l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di Bologna (parte acquirente), C.E.S.I. Società Cooperativa e PENTAGRUPPO S.p.A. (parti cedenti), con il quale le parti cedenti hanno costituito sul Lotto 24 (Gruppo “c”), servitù di non edificare per 186 mq., contestualmente cedendo la medesima capacità edificatoria in favore del Lotto 26 (Gruppo “c”), con rogito a ministero Notaio Dott. A E, 1° luglio 2009, Rep. n. 80969, Matr. n. 25823;

dell’atto di permuta del 12 gennaio 2010, con rogito a ministero Notaio Dott. Vincenzo Maria Sro, Rep. n. 121.212, racc. n. 27625, con il quale la Società ZUCCHINI S.p.A. cedeva a C.E.S.I. e PENTAGRUPPO il Lotto 17 (Gruppo “h”), e queste ultime cedevano alla società ZUCCHINI parte del Lotto 22 (Gruppo “h”) del medesimo Comparto, che così entrava nella piena titolarità di quest’ultima, già titolare della restante parte;

dell’atto di divisione tra la società C.E.S.I. Società Cooperativa e PENTAGRUPPO S.p.A., relativo ai Lotti 24, 25 e parte del Lotto 26 (tutti Gruppo “c”) del Comparto, con rogito a ministero Notaio Dott. A E, 15 novembre 2010, rep. n. 82692, matr. n. 27197;

…………………. per la condanna ………

in solido:

del Comune di Bologna, ex artt. 1453, 1218, 1223 e 1228 cod. civ., o pro parte in via subordinata, ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., al risarcimento del danno causato dal proprio inadempimento e comunque da proprie responsabilità;

della Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., ex artt. 1453, 1218, 1223 e 1228 cod. civ., e comunque, ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., al risarcimento del danno causato dal proprio inadempimento e comunque da proprie responsabilità per errori e ritardi di progettazione;

dell’ing. Guido Gaddi, dell’ing. Gaetano Muti e del prof. arch. Piero Sartogo al risarcimento del danno causato dalla loro imperizia professionale, per l’intero o per la quota parte, ex art. 2236 cod. civ. e comunque ex art. 2043 cod. civ.;

…………………… per la condanna ……..

degli interessati alla restituzione delle somme versate, in conseguenza della nullità, risoluzione o comunque caducazione degli atti conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bologna, Università di Bologna, Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., Guido Gaddi e Gaetano Miti, Piero Sartogo, R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Salvatore Pillera, Aurelia Forni e Giuseppina Forni;

Visto l’atto di intervento di

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