TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-04-04, n. 201300271
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N. 00271/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2012, proposto da:
R V, L V, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Corfiati, con domicilio eletto presso l’avv. Lara Piatanesi, in Ancona, via Matteotti N.8;
contro
Comune di Tolentino, non costituito;
per l'annullamento, previa sospensione,
dell'ordinanza n. 68 dell’1/6/2012 del Comune di Tolentino (notificata ai ricorrenti in data 11/6/2012 e 5/6/2012), nella parte in cui ingiunge agli odierni ricorrenti: "la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro e non oltre giorni 90 (novanta) dalla notifica del presente atto mediante smontaggio, demolizione e rimozione delle opere abusive eseguite sull'edificio residenziale sito in Viale dei Cappuccini, 28-30-32-34-36 ed consistenti in .... c) opere finalizzate all'utilizzo a laboratorio artigianale di locali siti al p. terra-lato sud dell'edificio ", nonché "lo sgombero, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla notifica del presente atto dei locali ubicati al p. terra-lato sud e del locale "legnaia" al p.1-lato est dell'edificio residenziale sito in viale dei cappuccini, 28-30-32-34-36, ed utilizzati come laboratorio artigianale, in quanto mancanti dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti normative ";nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Comune di Tolentino ha ingiunto agli odierni ricorrenti, nonché al cittadino cinese sig. Huang Z:
a) di rimuovere alcune opere abusive realizzate sull’immobile di proprietà dei signori Vitali e da questi concesso in locazione al predetto sig. Z (opere consistenti nella realizzazione di un vano accessorio sul lato posteriore del primo piano, nella realizzazione di una copertura inclinata sul terrazzo del quarto piano e nelle opere finalizzate ad utilizzare come laboratorio artigianale i locali siti al piano terra dell’edificio);
b) di sgomberare alcuni dei locali di cui si compone l’immobile, adibiti a laboratorio artigianale.
2. I signori Vitali, comproprietari dell’immobile in cui sono state realizzate le predette opere, hanno eseguito spontaneamente l’ordinanza con riguardo alla copertura inclinata realizzata sul terrazzo di copertura dell’edificio ed al locale accessorio realizzato sul lato posteriore del primo piano, mentre con riferimento alle altre opere deducono le seguenti censure:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del T.U. n. 380/2001, con riguardo alle opere realizzate al piano terra e al primo piano lato est dell’edificio (in quanto tali opere sono da addebitare esclusivamente al conduttore sig. Z, il quale ha contravvenuto a specifiche clausole del contratto di locazione che vietavano modifiche dell’immobile e cambi di destinazione d’uso. Stante l’indisponibilità dell’immobile, essi ricorrenti sono impossibilitati ad eseguire l’ordinanza impugnata);
- violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 31 e 33 del T.U., con riguardo al cambio di destinazione d’uso (in quanto, trattandosi di destinazioni d’uso omogenee e consentite dal p.r.g., il cambio non abbisognava di titolo abilitativo);
- indeterminatezza dell’ordinanza, nella parte in cui ingiunge la demolizione delle opere finalizzate ad utilizzare come laboratorio artigianale il magazzino situato al piano terra (in quanto il Comune non ha individuato quali siano le opere in argomento. I ricorrenti, peraltro, evidenziano che non sono stati eseguiti lavori, visto che si è trattato di un cambio di destinazione d’uso c.d. funzionale);
- illegittimità dell’ordinanza per omessa indicazione della norma violata (avendo l’amministrazione fatto riferimento generico all’art. 10 del T.U., il quale prevede però tre distinte tipologie di interventi edilizi, alle quali corrispondono regimi sanzionatori diversi);
- illegittimità dell’ordinanza, nella parte in cui non individua con esattezza le aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ingiunzione. Nella specie, tale indicazione è vieppiù necessaria, in quanto l’immobile in argomento fa parte di un complesso residenziale composto da diverse unità immobiliari appartenenti a soggetti diversi;
- difetto di motivazione circa la scelta della sanzione demolitoria in luogo della sanzione pecuniaria;
- illegittimità dell’ordinanza di sgombero, sia per carenza di motivazione circa i rischi per la pubblica incolumità derivanti dall’attuale utilizzo dei locali de quibus , sia per incompetenza del dirigente (essendo quello in argomento un potere attribuito alla competenza funzionale del Sindaco).