TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2012-07-25, n. 201200151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2012-07-25, n. 201200151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201200151
Data del deposito : 25 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00223/2012 REG.RIC.

N. 00151/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00223/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2012, proposto da:


S A, rappresentato e difeso dagli avv.ti G F e A F, con domicilio eletto presso il primo in Parma, Piazzale della Macina, 3;


contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Piacenza e Questura di Piacenza , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. p-pc/l/n/2009/101570 del 29 marzo 2012 della Prefettura di Piacenza Sportello Unico Immigrazione, portante rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare;

del provvedimento del Questore di Piacenza n. 39 immigrazione - categoria a/12 del 16 aprile 2012;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa L M;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012, i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego opposto con provvedimento del 29 marzo 2012 ad una istanza di emersione e il coevo provvedimento della Questura di archiviazione della richiesta di permesso di soggiorno in data 16 aprile 2012, entrambi adottati sull’accertata presenza di una condanna riportata per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p. (violenza sessuale continuata) considerati ex lege ostativi ai sensi dell’art. 1 ter , comma 13, lett. c) del D.L. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);

Rilevato che la dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., è stata chiesta soltanto in data 14 maggio 2012, ossia successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso non presenti profili di fondatezza non potendosi richiedere all’amministrazione di valutare la possibilità di sopravvenienze quando, prima dell’adozione del provvedimento definitivo, l’istanza di estinzione non sia neanche stata richiesta;

Ritenuto, tuttavia, di poter disporre la compensazione delle spese della presente fase;

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