TAR Firenze, sez. II, decreto decisorio 2021-03-15, n. 202100090

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, decreto decisorio 2021-03-15, n. 202100090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202100090
Data del deposito : 15 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2021

N. 00235/2020 REG.RIC.

N. 00090/2021 REG.PROV.PRES.

N. 00235/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2020, proposto da
Galletti Autotrasporti Sas di G G &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ilaria Bonicoli in Firenze, via Ricasoli 32;

contro

Provincia di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D I, D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D I in Firenze, via de' Rondinelli 2;

per l'annullamento

1 - della disposizione n. 2194/2019 emessa dal Servizio Affari Legali della Provincia di Livorno, in data 6 dicembre 2019, notificata in data 13/12/2019, con la quale la Provincia di Livorno dispone “1. di diffidare ai sensi dell’art. 214 e 216 commi 1-4 del D.lgs 152/2006 per quanto contenuto in premessa la società Galletti Autotrasporti sas nella persona del legale rappresentante pro tempore, gestore dello stabilimento di recupero di rifiuti, ubicato nel Comune di Livorno, Via dell’Ecologia 18/20, per avere intrapreso la gestione dei rifiuti in difformità delle prescrizioni della citata AUA, ovvero per la mancanza di un sistema di trattamento delle acque meteoriche contaminate, per avere esercitato l’attività di recupero rifiuti in completa difformità dalle modalità previste nella documentazione tecnica depositata ai fini del rilascio dell’AUA adottata dalla Regione Toscana con decreto n. 3827 del 19/03/2019 e per non aver osservato le prescrizioni contenute nel certificato di iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del d.lgs 152/2006 di cui all’allegato C del decreto di AUA n. 3827 del 19/03/2019;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi