TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-11-26, n. 201400808
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Testo completo
N. 00808/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 356 del 2014, proposto da:
- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V D G e M R B, con domicilio eletto presso il proprio Ufficio Legale, in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro n. 4;
contro
- Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui Uffici domicilia, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- deliberazione n. 51/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarità del rendiconto prodotto dal Gruppo "P.D.";
- deliberazione n, 55/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarità del rendiconto prodotto dal Gruppo "P.U.";
- deliberazione n. 56/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarità del rendiconto prodotto dal Gruppo "MISTO";
- deliberazione n. 57/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarità del rendiconto prodotto dal Gruppo "P.D.L." fino al termine della legislatura;
- deliberazione n. 58/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarità del rendiconto prodotto dal Gruppo "U.D.C.", fino al termine della legislatura regionale;
- deliberazione n. 59/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarità del rendiconto prodotto dal Gruppo "M.P.A.", fino al termine della legislatura regionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, n. 1, lett. b ) cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2014 il magistrato avv. B N e uditi per le parti i difensori avvocati M R B, V D G e avvocato dello Stato Amedeo Speranza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Regione Basilicata, col presente ricorso, è insorta avverso le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo per la Basilicata, indicate in epigrafe, concernenti il controllo dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali relativamente all’esercizio 2013.
1.1. In particolare, le deliberazioni impugnate, ai sensi dell’art. 1, numeri da 9 a 12, del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, hanno dichiarato l’irregolarità di detti rendiconti e, per l’effetto, hanno disposto la restituzione all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delle maggiori somme percepite rispetto a quelle ammesse a rimborso.
1.2. La Regione Basilicata ha dedotto, in diritto:
I) “Violazione degli art. 103, comma 2, 114, 117, 119, 121 e 123, 127 Costituzione; violazione dell’art. 1, commi 9-12, D.L. n. 174/2012, conv. con modif. in legge n. 213/2012; violazione degli artt. 11, 15 e 21 dello Statuto regionale e della L.R. 2.2.1998 n. 8 e ss.mm.; straripamento di potere; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta” . Le deliberazioni impugnate avrebbero “una comune premessa in punto di diritto” costituita dalla decisione della Corte costituzionale n. 39/2014, che ha chiarito il perimetro del controllo affidato alla Corte dei conti in tema di rendiconti dei Gruppi consiliari regionali, nel senso che esso costituisce una: “ analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo ”. Tuttavia, il limite così tracciato dalla Consulta sarebbe stato travalicato dagli impugnati deliberati della Corte dei Conti, che, anziché svolgere un controllo documentale, di tipo “non invasivo e collaborativo”, avrebbe posto in essere “un differente tipo morfologico di controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti”, di carattere cogente e riconducibile all’art. 148-bis d.lgs. n. 267/2000. In tal modo, le deliberazioni impugnate avrebbero invaso, ledendole, specifiche prerogative regionali di rango costituzionale, nonché aventi fondamento nello statuto regionale e nella legge regionale 2 febbraio 1998 n. 8. Infatti, l’esercizio, nell’occasione, di un potere di controllo e sanzionatorio in merito ai comportamenti degli organi assembleari della Regione Basilicata, avrebbe segnato un inammissibile “sconfinamento nell’ambito della funzione più propriamente giurisdizionale”;
II) “Violazione dell’art. 25, comma 2, Cost.; violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; eccesso di potere; violazione di legge; motivazione illogica e contraddittoria” . Il controllo concretamente esercitato dalle Corte dei Conti con gli atti impugnati, esteso a valutazioni di merito della correttezza della spesa, si fonderebbe su parametri di giudizio non predeterminati e, quindi, ignoti al soggetto controllato al momento della consumazione delle condotte e delle scelte censurate. Con specifico riferimento ai rilievi relativi alle spese per il personale, le valutazioni della Corte dei conti verrebbero ad incidere “su fatti pregressi, di fatto sanzionandoli ex post ”, trattandosi di personale già assunto all’inizio della legislatura, ovverosia nel 2010, allorquando un controllo della Corte sui rendiconti dei gruppi consiliari “non era legislativamente concepito”. Inoltre, il controllo esercitato dalla stessa Corte perverrebbe ad esiti non condivisibili, in dipendenza di una erronea interpretazione delle disposizioni di fonte legislativa regionale in materia, nonché per illogicità e contraddittorietà.
2. Si è ritualmente costituita in giudizio la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, che ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso, nonché, nel merito, la sua infondatezza.
3. Alla pubblica udienza del 24 settembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, in rito, ritiene di dover prioritariamente scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, in quanto quest’ultima assume priorità logica rispetto ad ogni ulteriore questione.
1.1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi di cui alla motivazione che segue.
2. La Regione Basilicata, nel proprio ricorso, ha individuato, quale caposaldo della prospettata giurisdizione di questo Tribunale, la natura di atti di controllo dei deliberati impugnati. Infatti, a giudizio dell’Ente regionale: “