TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2017-03-14, n. 201700428
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Pubblicato il 14/03/2017
N. 00428/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2016, proposto da:
So.Tra.Me. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F M, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
contro
Comune di Paola non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
dell'ordinanza n. 550/14 emessa dal Tribunale di Paola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza depositata il 30.10.2014 dal Tribunale di Paola, nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi n. 550/2014, recante l’ordine di assegnazione di somme di denaro in favore della parte ricorrente, rivolto al Comune di Paola, in qualità di terzo pignorato;
Osservato che è ammissibile il ricorso per l’esecuzione di giudicato proposto per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione all’ordinanza di assegnazione di un credito, emessa dal giudice dell’esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 2010 n. 7463);
Ritenuto che non risulta essere stata data esecuzione alla predetta decisione, ormai divenuta definitiva e che è scaduto il termine di moratoria di 120 giorni, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo;
Ritenuto di dovere ordinare l’esecuzione della menzionata decisione del G.O.;
Ritenuto di dover porre le spese del presente giudizio a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate come da dispositivo.