TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2013-02-20, n. 201300025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2013-02-20, n. 201300025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201300025
Data del deposito : 20 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00278/2011 REG.RIC.

N. 00025/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00278/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

G A, nata a Bolzano il 27.03.1955 e residente a Bolzano, in via M. Pacher n. 20 (c.f. MTAGPP55C67A952J);

D A, nato a Bolzano il 15.09.1971 e residente a Bolzano, in via M. Pacher n. 17 (c.f. RTLDGI71P15A952T);

entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti M B (c.f. BCLMRA47R20F158E), S V (c.f. VLISNM62P55F205V) e G B (c.f. BNMGDU56P11F205G), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’ultimo in Bolzano, alla via della Mostra n. 19. Ai fini dell’art. 136, c. 1, del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, si autorizzano le comunicazioni a mezzo PEC all’indirizzo guidobonomo@pec.it o a mezzo fax al numero 0471.309595;

contro

Provincia autonoma di Bolzano, (C.F. e P.I. 00390090215), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Presidente della Provincia di Bolzano, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, dagli avvocati Renate von Guggenberg (C.F. VNGRNT57L45A952K), Hansjörg Silbernagl (C.F. SLBHSJ55M23A952X) Alfredo Pischedda (C.F. PSCLRD63L25Z112M) e Fabrizio Cavallar (C.F. CVLFRZ62A24A952Y) ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia, Bolzano, via Crispi, n. 3;
con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099;

Comune di Bolzano, (Cod. Fisc./p.iva 00389240219) in persona del Signor Sindaco pro tempore, dott. Luigi Spagnolli, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente nel presente procedimento dagli Avv.ti Alessandra Merini (cod. fisc. MRNLSN67E62A952I), Bianca Maria Giudiceandrea (cod. fisc. GDCBCM67R70A952G), Gudrun Agostini (cod. fisc. GSTGRN66L43B220P) e Laura Polonioli (cod. fisc. PLNLRA71C64A952S) tutti di Bolzano, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale, Vicolo Gumer 7, (ai fini delle comunicazioni di rito si indicano i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatura.comune.bz@legalmail.it e fax: 0471/997205);

nei confronti di

Bonvicini Casa di Cura S.r.l., (C.F. 00220770218) corrente in Bolzano, Via M. Pacher n. 12, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante dott. Paolo Bonvicini, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto, dall’avv. Carlo Bertacchi di Bolzano, (C.F./P.IVA studio 01565740212) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Bolzano, P.zza Walther n.22;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) della delibera n. 1068 del 11/07/2011, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 32 del 09-08-2011, con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha approvato a) la modifica del piano urbanistico comunale avente ad oggetto la trasformazione di una zona boschiva situata nel quartiere di Gries in “zona per opere e impianti pubblici – h – servizi ed attrezzature sanitarie c/v e b) la modifica dell’art. 24.1 delle norme di attuazione del puc con aumento a 15.800 m³ della volumetria consentita;

2) della delibera n. 5 del 18/01/2011 con la quale il Comune di Bolzano ha respinto alcune osservazioni presentate durante lo svolgimento del procedimento;

3) della delibera n. 34 del 23/03/2010 con le quali il Comune di Bolzano ha approvato la proposta di variante al puc con modifica dell’art. 24.1 delle norme di attuazione, compresi il rapporto ambientale e la relazione tecnica di accompagnamento;

4) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso con quelli sopra indicati, quand’anche presupposto o conseguente.

Con i motivi aggiunti depositati il 30.05.2012 viene chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della concessione edilizia n. 63/2012 (prot. nr. 77259/2011), con la quale, in data 03.04.2012, il Comune di Bolzano ha approvato l’esecuzione dei lavori di ampliamento della casa di cura Bonvicini, come da domanda presentata al Comune di Bolzano in data 6 ottobre 2011 e da progetto ad essa allegato e successivamente integrato;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa connesso, quand’anche presupposto o conseguente, tra cui espressamente comprendendo in particolar modo:

a) il referto rilasciato dal responsabile del procedimento dell’ufficio gestione del territorio in data 22.11.2011;

b) i pareri rilasciati dalla commissione edilizia in data 30.11.2011 e 11.01.2012;

c) il parere rilasciato dal direttore dell’ufficio gestione del territorio in data 09.12.2011, anche in relazione alla comunicazione effettuata dal medesimo in data 08.11.2011;

d) la relazione tecnica parcheggi allegata alla nuova versione del progetto inoltrata al comune in data 12.12.2011;

e) il decreto n. 473/23.6 di approvazione del progetto di ampliamento, rilasciato dall’assessore alla sanità in data 20.12.2011.

Con motivi aggiunti depositati il 06.02.2013 viene chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della concessione edilizia n. 385/2012 (prot. Nr. 75064, Prat. ed. Nr. 1317/2012) (All. 1), con la quale, in data 10.12.2012, il Comune di Bolzano ha approvato l’esecuzione dei lavori di ampliamento della Casa di Cura Bonvicini, come da domanda presentata e protocollata in Comune in data 3 ottobre 2012 e da progetto ad essa allegato;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa connesso, quand’anche presupposto o conseguente, tra cui espressamente comprendendo in particolar modo:

a) la “Convenzione per l’ampliamento della struttura sanitaria in via Michael Pacher a Bolzano” stipulata in data 7 dicembre 2012 (All. 2) tra il Comune di Bolzano e la Casa di Cura Bonvicini S.r.l., nella parte in cui viola le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta comunale del 4 dicembre 2012, n. 715, che ha approvato la (nuova) bozza della convenzione medesima;

b) la relazione tecnica allegata alla nuova versione del progetto (settembre 2012), protocollata in Comune (prot. 075069) in data 3 ottobre 2012 (All. 3);

la relazione tecnica parcheggi allegata alla nuova versione del progetto (settembre 2012), protocollata in Comune (prot. 078586) in data 15 ottobre 2012 (All. 4).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Bonvicini Casa di Cura Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 il dott. L M e uditi per le parti i difensori:

avv. S V per i ricorrenti;

avv. A M per il Comune di Bolzano,

avv. C B per la Casa di Cura Bonvicini S.r.l..

Considerato che i motivi dedotti impongono un’adeguata e definitiva valutazione nel merito con una sollecita fissazione dell’udienza;

ritenuto che, nelle more della definizione del giudizio, debba essere disposta la sospensione della concessione edilizia impugnata, a prevenzione di ogni irreversibilità nella tutela delle situazioni soggettive che si assumono lese, disponendo, anche, nel contempo, l’esecuzione di tutte le opere idonee alla messa in sicurezza dei lavori, nel frattempo effettuati, in modo da garantire l’incolumità a persone e cose;

considerato che è già stata fissata l'udienza pubblica del giorno 12.6.2013, per la trattazione di merito del ricorso;

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