TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2011-07-12, n. 201106191
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Testo completo
N. 06191/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09404/1998 REG.RIC.
N. 14103/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9404 del 1998, proposto da:
Azienda Agricola Balzanelli Antonio e Paolo, rappresentato e difeso dagli avv. M A, T B, E E, A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, via di Villa Grazioli, 5;
contro
Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Politiche Agricole (ora delle Politiche agricole, alimentari e Forestali), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 14103 del 1999, proposto da:
Azienda Agricola Balzanelli Antonio e Paolo, rappresentato e difeso dagli avv. E E, A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, via di Villa Grazioli, 5;
contro
Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero del Tesoro (ora dell’Economia e delle finanze), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Soc Latteria S. Valentino Coop Arl, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 9404 del 1998:
- della comunicazione AIMA di assegnazione alla ricorrente della quota latte (QRI), ricevuta in data 23 aprile 1998 (n. 19237);
- del D.M. 17 febbraio 1998;
B) quanto al ricorso n. 14103 del 1999:
- del provvedimento di compensazione di cui alla comunicazione AIMA dell’8 settembre 1999; .
- di ogni altro atto connesso ed, in particolare, della circolare del Ministro delle Politiche agricole n. 2182 del 27 luglio 1999.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo - AIMA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi gli avv. Aldegheri ed Ermondi per la ricorrente e, ai preliminari, l’avv. A V per AIMA (ora AGEA);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, con il gravame RG n. 9404/1998, ha impugnato, per l’annullamento, la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 5 del 1998 con cui AIMA (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha determinato i quantitativi di latte prodotti nelle predette annate ed ha assegnato i QRI (quantitativi di riferimento individuali) di riferimento per le campagne dal 1995/1996 al 1997/1998. Contestualmente, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del D.M. 17 febbraio 1998 che ha regolato le procedure di accertamento dei quantitativi di latte prodotto e commercializzato nelle annate 1995/96 e 1996/97.
Al riguardo, la parte deducente ha proposto i seguenti motivi:
1) illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Reg. CE n. 3950/1992 e 536/1993 per determinazione retroattiva dei QRI; eccesso di potere per mancata disapplicazione del D.L. n. 411/1997, convertito in legge n. 5/1998, per contrasto con il Reg. CE n. 3950/1992.
Il D.L. n. 411 del 1997, convertito in legge n. 5 del 1998, che consente ad AIMA di determinare il QRI di riferimento in via retroattiva, si pone in contrasto con i Reg. CE n. 3950/92 e n. 536/93 nella parte in cui richiedono, in materia di “quote latte”, certezza e chiarezza dei rapporti giuridici.
In ragione di ciò, AIMA avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale anche perché la determinazione retroattiva (e anche provvisoria) della quota si pone in contrasto con il principio di legittimo affidamento, anch’esso di derivazione comunitaria.
Peraltro, vi è un palese sviamento dell’interesse pubblico in quanto si tenta di scaricare sui produttori di latte le inefficienze del sistema;
2) violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 3950/1992, degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 5 del 1998 nonché degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 (mancata distribuzione del QGG e mancato aggiornamento dei QRI; comunicazione di QRI non definitivo e oltre i termini; difetto di motivazione); eccesso di potere.
L’art. 2, comma 1, della legge n. 5 del 1998 ha previsto che l’assegnazione delle QRI deve tenere conto delle risultanze della Commissione di indagine che ha stabilito che i dati e le quote attribuite in passato sono inattendibili.
Ora, in disparte il problema dell’assegnazione retroattiva delle QRI, la quota attribuita alla ricorrente viola la normativa comunitaria in quanto conferma la quota già assegnata che era stata dichiarata, come detto, inattendibile.
Peraltro, la comunicazione alla ricorrente è stata effettuata in ritardo rispetto ai termini previsti dall’art. 2, comma 1, della legge n. 5 del 1998;
3) violazione e falsa applicazione dei Reg. CE n. 3950/1992 e 536/93, degli artt. 2 e 5 della legge n. 5/1998, e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90 (per attribuzione di QRI ripartito in quota A e B per i produttori associati ed in unica quota per quelli non associati; mancata motivazione relativamente alla riduzione della quota B).
Lo Stato italiano ha introdotto il sistema delle quote A e B che non è previsto nella normativa comunitaria.
Peraltro, è stato imposto un taglio drastico della quota B senza alcuna motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, dell’art. 17, comma 25, della legge n. 127 del 1997 e dell’art. 2, comma 10, della legge n. 5 del 1998 (illegittimità derivata della comunicazione AIMA per illegittimità del D.M. 17 febbraio 1998 quale atto presupposto).
Il D.M. 17 febbraio 1998, emanato ai sensi dell’art. 2, comma 10, della legge n. 5 del 1998, è illegittimo in quanto, trattandosi di un atto avente natura regolamentare, non è stato adottato con la procedura di cui all’art. 17 della legge n. 400 del 1988;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 5 del 1998 e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per insufficiente e inadeguata istruttoria; disparità di trattamento, illogicità e manifesta ingiustizia delle previsioni contenute negli artt. 1 e 3 del DM 17 febbraio 1998 (illegittimità propria del DM 17 febbraio 1998).
L’AIMA, ai fini dell’attribuzione delle QRI ai produttori, ha determinato i quantitativi di latte senza essere in possesso di dati certi sulla produzione e sulla commercializzazione nel periodo di riferimento (anni 1995/96 e 1996/97).
Con D.M. 17 febbraio 1998, attuativo della legge n. 5 del 1998, è stato previsto che l’AIMA potesse omettere di effettuare una verifica in concreto del quantitativo di latte prodotto e commercializzato, operando invece su presunzioni basate su dati statistici e meri calcoli matematici.
Ciò si pone in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale che richiedono l’accertamento in concreto della produzione di che trattasi;
6) violazione degli artt. 117 e 118 della Cost. nonché del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni affermato dalla Corte Costituzionale in materia di controllo sulla produzione lattiera con sentenza n. 520/95.
La determinazione delle QRI da assegnare ai produttori si pone in contrasto con la sentenza n. 520/1995 della Corte Costituzionale che ha sancito la necessità dell’acquisizione del parere degli enti territoriali nel procedimento di riduzione delle quote spettanti ai produttori, necessario a maggior ragione in caso di attribuzione retroattiva delle quote.
Si è costituita in giudizio AIMA per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 2040/1998, è stata accolta la domanda di sospensiva.
Con ricorso RG n. 14103/1999, la ricorrente ha, poi, impugnato, per l’annullamento, la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 118 del 1999 ricevuta nel mese di ottobre 1999 con cui AIMA (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha comunicato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.
In sintesi, la parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- con i primi tre motivi, ha ribadito le censure contenute nel ricorso RG n. 9404/1998 riguardanti l’illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento, oltre all’illegittimità del D.M. 17 febbraio 1998 che ha consentito ad AIMA l’accertamento dei dati di produzione di latte solo in via presuntiva;
- con il quarto motivo, si deduce la mancanza di motivazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;
- con il quinto motivo, si censura la legittimità della richiesta di prelievo in quanto basata su dati presupposti (come le assegnazioni di QRI), sospesi in via giurisdizionale;
- con il sesto motivo, si deduce l’illegittimità della nota dell’ottobre 1999 in quanto si limita a confermare i dati contenuti in quella analoga di luglio 1999, poi sostituita con quella impugnata in questa sede;
- con