TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2023-12-23, n. 202300508
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Pubblicato il 23/12/2023
N. 00508/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00128/2023 REG.RIC.
N. 00143/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sui ricorsi riuniti 128 e 143 del 2023, proposti
il primo da Parte1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e il secondo da
Parte2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G S e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
per entrambi i ricorsi, il Comune di Lonato del Garda, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per entrambi i ricorsi, della Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29;
quanto al ricorso 128/2023 di Parte2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G S e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso 143/2023
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;
di Parte3, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia,
della Ats Brescia,
della Regione Lombardia,
di Parte1, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
Parte3, ad adiuvandum, quanto al ricorso 128/2023, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’ordinanza del Comune di Lonato del Garda avente ad oggetto “Sanzione n. 02/22 ECO. Ordinanza di rimozione rifiuti, avvio al recupero e smaltimento e ripristino stato dei luoghi – art. 192, comma 3, D.lgs. 152/2006, notificata a mezzo PEC in data 07.12.2022;
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lonato del Garda, di Parte2 della Provincia di Brescia, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Parte3;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Viste le precedenti ordinanze 109, 224 e 285 del 2023;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 il pres. cons. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
che, richiamate le precedenti ordinanze, e segnatamente la n. 285/2023, va:
a) confermata la riunione per la fase dei giudizi in epigrafe, soggettivamente e oggettivamente connessi;
b) concessa, secondo le giustificazioni addotte dall’Amministrazione provinciale, ulteriore proroga al 29 febbraio 2024 per il deposito della relazione relativa alla verificazione disposta, e conseguentemente fissata al 27 marzo 2023 la nuova udienza camerale per la discussione dell’incidente cautelare;
c) fino all’udienza sub b la misura cautelare richiesta dalle parti ricorrenti, già concessa con le precedenti ordinanze, può continuare ad operare, e va dunque mantenuta la provvisoria sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di utilizzo dei terreni de quibus per le normali attività di coltivazione, se non debitamente autorizzate;