TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2023-12-23, n. 202300508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2023-12-23, n. 202300508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300508
Data del deposito : 23 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2023

N. 00128/2023 REG.RIC.

N. 00508/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00128/2023 REG.RIC.

N. 00143/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sui ricorsi riuniti 128 e 143 del 2023, proposti


il primo da Parte1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


e il secondo da


Parte2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G S e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

per entrambi i ricorsi, il Comune di Lonato del Garda, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

per entrambi i ricorsi, della Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo

VI

29;
quanto al ricorso 128/2023 di Parte2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G S e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso 143/2023
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;
di Parte3, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia,
della Ats Brescia,
della Regione Lombardia,
di Parte1, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

Parte3, ad adiuvandum, quanto al ricorso 128/2023, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’ordinanza del Comune di Lonato del Garda avente ad oggetto “Sanzione n. 02/22 ECO. Ordinanza di rimozione rifiuti, avvio al recupero e smaltimento e ripristino stato dei luoghi – art. 192, comma 3, D.lgs. 152/2006, notificata a mezzo PEC in data 07.12.2022;

- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lonato del Garda, di Parte2 della Provincia di Brescia, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Parte3;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Viste le precedenti ordinanze 109, 224 e 285 del 2023;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 il pres. cons. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

che, richiamate le precedenti ordinanze, e segnatamente la n. 285/2023, va:

a) confermata la riunione per la fase dei giudizi in epigrafe, soggettivamente e oggettivamente connessi;

b) concessa, secondo le giustificazioni addotte dall’Amministrazione provinciale, ulteriore proroga al 29 febbraio 2024 per il deposito della relazione relativa alla verificazione disposta, e conseguentemente fissata al 27 marzo 2023 la nuova udienza camerale per la discussione dell’incidente cautelare;

c) fino all’udienza sub b la misura cautelare richiesta dalle parti ricorrenti, già concessa con le precedenti ordinanze, può continuare ad operare, e va dunque mantenuta la provvisoria sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di utilizzo dei terreni de quibus per le normali attività di coltivazione, se non debitamente autorizzate;

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