TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-11-24, n. 201000312
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N. 00312/2010 REG.SEN.
N. 00307/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2009, proposto da:
Kugler Immobiliare Srl, rappresentata e difesa dagli avv. C A, S M, A M, con domicilio eletto presso A M in Bolzano, via Manci, 5;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova 9;
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura di Bolzano, rappresentata e difesa dall'avv. N C, con domicilio eletto presso N C in Bolzano, via Dott. Streiter, 12;
per l'annullamento
- della decisione del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico dd. 11/8/09 con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Kugler Immobiliare Srl avverso la delibera della Giunta della CCIAA di Bolzano n. 042 del 27/4/09, concernente l’adozione del provvedimento disciplinare di sospensione per tre mesi della società Kugler Immobiliare Srl e del dott. Walter Kugler dal Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione;
- della delibera della Giunta n. 042 dd. 27/4/09 con cui veniva comminato il provvedimento disciplinare della sospensione per tre mesi dal sopraccitato Ruolo della Kugler e del dott. Kugler quale agente in proprio;
- di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso il parere espresso in data 11 agosto 2009 dal Direttore della Divisione XXI della Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, non conosciuto dalla ricorrente
e per il risarcimento del danno ingiusto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto di rinuncia agli atti del 3 giugno 2010, notificato il 4 giugno 2010, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il dott. H Z e uditi per le parti i difensori, avv. A. Murano per la ricorrente, avv. dello Stato G. Denicolò per il Ministero dello Sviluppo e dell'Economia;
Visto che nulla è stato concordato dalle parti in relazione alle spese di giudizio e che l’avvocato dello Stato richiede in udienza esplicitamente la rifusione delle spese;
Visto che l’art. 84 del cod. proc. amm. determina al comma 2 che il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle;
In considerazione della richiesta esplicita della rifusione delle spese da parte dell’Avvocatura dello Stato e considerato che nessuna delle altre parti si è espressa al riguardo.