TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2016-09-16, n. 201605587

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2016-09-16, n. 201605587
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201605587
Data del deposito : 16 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2016

N. 08426/2016 REG.RIC.

N. 05587/2016 REG.PROV.CAU.

N. 08426/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8426 del 2016, proposto da:


Soc. Tergas S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato V C (C.F. CPNVCN81E25C129S), con domicilio eletto presso l’avv. Oreste Cantillo in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17, Sc B – Int. 10.


contro

AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordine di pagamento avente ad oggetto il ripiano dello splafondamento della spesa farmaceutica ivi indicata rivolto alla ricorrente attraverso l'avviso pubblicato sul sito web dell'Aifa in data 8/7/16 sul governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013/2014/2015, concernente "modalità operative di attuazione dell'art. 21, co. 2 e 10, del d.l. n. 113/2016";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco e del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerate le contestazioni di parte ricorrente circa la correttezza dei calcoli eseguiti dall’AIFA e dei dati posti a fondamento della quantificazione (per gli anni 2013, 2014 e 2015): a) della complessiva spesa farmaceutica (territoriale e ospedaliera);
b) della individuazione del tetto di spesa farmaceutica;
c) del “budget” assegnato a ciascuna azienda (ex art. 21 D.L. n. 113 del 2016);
d) della misura dello sfondamento del tetto individuale;

Rilevato che, al riguardo, non sono stati forniti puntuali elementi istruttori da parte dell’Amministrazione, sufficienti a comprovare l’esattezza dell’importo preteso verso l’azienda ricorrente (che contesta la correttezza dei conteggi dell’AIFA, così come l’adeguatezza dei dati posti a loro supporto);

Rilevata la necessità che, ai fini istruttori, l’AIFA predisponga e provveda al deposito presso la Segreteria sezionale di una dettagliata relazione istruttoria a firma del Direttore Generale, relativa alla specifica posizione debitoria della ricorrente, in cui si dia esplicitamente conto dell’importo del budget assegnato all’impresa per ciascuna delle annualità rilevanti così come dell’entità del ripiano (territoriale e/o ospedaliero) ad essa addebitato, delle modalità del suo calcolo e dei dati e dei documenti su cui detto calcolo si è basato;

Ritenuto necessario, ai fini della completezza dell’istruttoria, che la redazione della suddetta relazione sia preceduta dalle seguenti attività prodromiche, rimesse alla diligente cura dell’AIFA:

1. Comunicazione a parte ricorrente di apposita nota metodologica relativa al procedimento seguito per pervenire alla determinazione del “quantum” del ripiano individuale;

2. Successiva convocazione per l’audizione orale del legale rappresentante o di un procuratore dell’azienda ricorrente dotato dei poteri all’uopo necessari, per la verifica in contraddittorio dei dati, dei documenti, delle modalità e dei criteri di calcolo alla base del ripiano individuale, relativo alle annualità 2013, 2014, 2015, a carico della società ricorrente;

3. Acquisizione delle osservazioni e della documentazione che l’impresa intenderà produrre, con concessione di eventuale congruo termine (non inferiore a gg. 30) per tale incombente, se richiesto dall’impresa;

4. Redazione della relazione conclusiva, nella quale siano esplicitate anche le eventuali ragioni che hanno indotto l’Agenzia al rigetto delle argomentazioni e delle allegazioni dell’azienda;

Ritenuto che, per il completamento della predetta articolata attività (tenuto conto dell’elevato numero di separate impugnazioni di analogo tenore attualmente pendenti dinnanzi a questo Giudice), debba assegnarsi all’AIFA il termine finale del 31 marzo 2017, scadenza entro la quale la relazione in oggetto dovrà essere depositata presso questo Tribunale;

Considerato, sul piano cautelare, che, nell’ottica di bilanciamento degli opposti interessi, occorra confermare quanto da ultimo statuito in sede monocratica e disporre, pertanto, la sospensione della gravata determinazione limitatamente alla parte in cui impone alla ricorrente il versamento di somme maggiori:

o di quelle da quest’ultima iscritte e accantonate nel proprio bilancio per le causali indicate;

ovvero, in caso di mancata puntuale allocazione, della somma risultante dai dati posseduti dall’azienda;

Ritenuto di fissare, per l’esame del merito, la pubblica udienza del 4 luglio 2017;

- accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione;

- dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, onerando l’AIFA del deposito della relazione istruttoria richiesta entro il termine del 31 marzo 2017;

- fissa per la discussione del merito del ricorso la pubblica udienza del 4 luglio 2017, ore di rito;

- spese al definitivo.

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