TAR Napoli, sez. I, ordinanza collegiale 2012-12-31, n. 201205392

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, ordinanza collegiale 2012-12-31, n. 201205392
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201205392
Data del deposito : 31 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03620/2012 REG.RIC.

N. 05392/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03620/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3620 del 2012, proposto da:


Università degli Studi del Sannio, rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto presso A M in Napoli, corso Umberto I n. 75;


contro

Consorzio per la Promozione della Cultura e la Valorizzazione degli Studi Universitari di Benevento, non costituito;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 9269 del 20/7/2011 emesso dal

TAR

Campania di Napoli, sez. I, concernente il pagamento della somma di euro 671.331,04, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di contributo finanziario all’istituendo ateneo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che l’università ricorrente lamenta la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe, non opposto;

Rilevato che non risulta depositata in atti la prova della notifica del ricorso introduttivo, effettuata a mezzo del servizio postale, essendo da escludere che, in difetto della costituzione in giudizio della parte intimata, le risultanze del servizio di monitoraggio della corrispondenza siano idonee a dimostrare il rituale perfezionamento dell’instaurazione del contraddittorio ai fini della definizione nel merito della controversia;

Ritenuto che, pertanto, va assegnato all’università ricorrente il termine di quindici giorni, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito della prova della notifica, ovvero se del caso per la rinnovazione della notifica del ricorso alla controparte;

Considerato che il prosieguo della trattazione del giudizio va rinviato ad una prossima camera di consiglio;

Riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi