TAR Milano, sez. III, sentenza 2022-04-06, n. 202200778

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2022-04-06, n. 202200778
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202200778
Data del deposito : 6 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2022

N. 00778/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01492/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato R I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, corso Vittorio Emanuele n. 15;

contro

Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, O M, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A C, G C, L T, D G S, A E, M M, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'elenco, in parte qua, dei candidati ammessi ed esclusi, pubblicato da

ASST

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda il -OMISSIS-, di cui al “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. -OMISSIS-” indetto con bando pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi – n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- e Pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. -OMISSIS-;

- della deliberazione, in parte qua, n. -OMISSIS- con la quale è stata disposta l'ammissione/non ammissione al concorso dei candidati di cui all'elenco pubblicato;

- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, in parte qua, indetto da

ASST

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. -OMISSIS-, pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi – n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- e Pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. -OMISSIS-;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresa, per quanto di interesse, la deliberazione n. -OMISSIS- con cui è stato indetto il concorso e sono stabilite le relative modalità e la comunicazione inviata con e-mail del 30.8.2021.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/11/2021:

per l’annullamento della graduatoria dei candidati idonei approvata con deliberazione n. -OMISSIS-, rettificata con provvedimento n. -OMISSIS-, relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. -OMISSIS-;
di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone la ricorrente di aver presentato, avendone i requisiti, domanda di partecipazione al “concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di -OMISSIS-” indetto dalla

ASST

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Per la presentazione della detta domanda è stata utilizzata la procedura telematica prevista dal bando, provvedendo la ricorrente alla registrazione (cd. fase 1) ed alla iscrizione on-line alla procedura (cd. fase 2) su piattaforma predisposta dalla

ASST

Niguarda.

La ricorrente ha, quindi, provveduto a compilare le pagine e i campi richiesti procedendo, infine, alla “conferma ed invio”, ossia all’operazione che cristallizzava in maniera definitiva il contenuto della domanda “caricata” sul sistema.

La ricorrente ha, inoltre, provveduto a scaricare il file della domanda, con l’intero contenuto inserito sulla piattaforma, ricevendo, in data 11.5.2021, dall’

ASST

Niguarda la mail di conferma della iscrizione con n. ID 28234.

Come previsto dal bando, la ricorrente provvedeva, successivamente, a sottoscrivere la domanda stampata e ad inviarla con pec del 12 maggio 2021 unitamente agli allegati, in un unico file (cfr. punto 5 del bando);
partecipava, infine, alle prime due prove previste, la prova scritta e la prova pratica, superandole entrambe.

Al momento di verificare l’elenco degli ammessi e la data della prova per il colloquio orale, la ricorrente si è vista inserita tra i candidati non ammessi con la seguente dicitura: “in quanto ha inviato all’ufficio concorsi la domanda nella versione fac-simile”, procedendo l’amministrazione alla sua esclusione in ragione della espressa causa di esclusione prevista dal bando.

Con mail del 30.8.2021, l’Amministrazione procedente, precisava che la domanda inoltrata mancava delle “dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazione”.

Avverso il provvedimento di esclusione si propone ricorso a sostegno del quale la ricorrente deduce:

I) violazione art. 97 Cost - Violazione e falsa applicazione artt. 3, 3 bis, 6 e 18 della L. n. 241/1990 –Motivazione carente ed erronea – Eccesso di potere – Ingiustizia ed irragionevolezza manifeste- Sproporzione. Espone la ricorrente che l'amministrazione non ha lamentato alcuna impossibilità di vagliare, attraverso la documentazione prodotta, requisiti e i titoli di servizio posseduti appuntandosi, invece, la sanzione comminata dell'esclusione su omissioni dichiarative non essenziali che, tra l'altro erano assorbite dalla presentazione della domanda di partecipazione. L’amministrazione avrebbe dovuto dunque invitare la ricorrente a regolarizzare la domanda di partecipazione anziché procedere alla sua esclusione, attivando il c.d. soccorso istruttorio.

II) Violazione art. 97 Cost - Violazione e falsa applicazione artt. 3, 3 bis 6 e 18 della L. n. 241/1990 – Carenza di motivazione – Eccesso di potere – Ingiustizia ed irragionevolezza manifeste- Sproporzione. Lamenta la ricorrente che la clausola di esclusione prevista dal bando nell’ipotesi di invio della domanda in formato fac-simile, così come interpretata dall’Amministrazione procedente, è da ritenersi illegittima in quanto la domanda inviata a mezzo pec dalla ricorrente è perfettamente identica a quella generata dal sistema, debitamente sottoscritta ed inviata a mezzo pec unitamente agli allegati, così come il bando prevedeva seppur con la espressa esclusione del formato fac-simile.

La carenza delle dichiarazioni circa l’autorizzazione al trattamento dei dati, l’attestazione di veridicità e l’accettazione delle clausole concorsuali è priva di rilevanza dirimente, trattandosi di contenuto non essenziale e, comunque, assorbito dalla presentazione della domanda stessa e dal suo contenuto.

Con decreto monocratico del 3 settembre 2021 la ricorrente è stata ammessa, in via provvisoria, a sostenere la prova orale, superandola.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata affermando la infondatezza del ricorso, non essendo la stessa obbligata ad attivare il soccorso istruttorio anche in ragione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti in forza del quale ciascun candidato sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. Inoltre l’amministrazione afferma la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione del ricorso per aver superato la prova orale e avendo conseguito il bene della vita atteso.

Con atto di motivi aggiunti depositato in data 30 novembre 2021 parte ricorrente ha impugnato la graduatoria dei candidati idonei approvata con deliberazione n. -OMISSIS-, rettificata con provvedimento n. -OMISSIS-, dando conto di non essere stata inserita tra gli idonei e che la sua esclusione dalla detta graduatoria pregiudica la sua chance di essere individuata da altre amministrazioni per il reclutamento, oltre che quella derivante dall’eventuale scorrimento della graduatoria, efficace per due anni. A sostegno dei motivi aggiunti proposti rinnova le argomentazioni in diritto già esposte nell’atto introduttivo.

In prossimità dell’udienza di merito entrambe le parti hanno depositato memorie rinnovando le tesi difensive già esposte.

Alla pubblica udienza del 1 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene di chiarire che sussiste l’interesse della ricorrente alla decisione del presente ricorso risultando la stessa essere stata ammessa, solo in via provvisoria, a sostenere la prova orale del concorso, in forza del decreto cautelare n. 851/2021, per cui solo con l’eventuale accoglimento del proposto ricorso la stessa otterrà in via definitiva il riconoscimento del bene della vita anelato e cioè l’inserimento nella graduatoria degli idonei.

Passando all’esame del merito della controversia, la ricorrente ha proposto ricorso avverso l’esclusione dalla procedura concorsuale di cui meglio in epigrafe ritenendo l’amministrazione procedente di non ammetterla alla ulteriore fase procedurale del colloquio orale, avendo la stessa presentato la domanda di partecipazione al concorso nella versione “fac-simile”, incorrendo, quindi, in una delle ipotesi di esclusione previste. La non ammissione, infatti, sarebbe stata determinata dalla espressa previsione di una clausola escludente nel bando, che pure si impugna, e dalla mancanza, nel documento analogico inviato via pec, delle dichiarazioni di chiusura contenenti: 1) l’autorizzazione al trattamento dati;
2) l’attestazione della veridicità delle dichiarazioni rese, 3) l’accettazione delle clausole del bando.

La ricorrente afferma, di contro, che la presentazione di tali dichiarazioni non si presentava essenziale risultando assorbite dalla presentazione della domanda di partecipazione, per come prevista dal bando. Ed infatti, chiarisce la ricorrente che la dichiarazione di consapevolezza in ordine alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 risultava già formalizzata nella premessa della domanda e che alla presentazione della domanda di partecipazione conseguiva l'accettazione incondizionata delle disposizioni del concorso e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (cfr. pagine 7 del bando, punto 9 ultimo capoverso e punto 10).

Giova riportare le previsioni contenute nel bando di concorso in ordine alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione che andava presentata esclusivamente tramite procedura telematica. In particolare il bando prevedeva ai punti 3g e 3 h che « terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su “conferma ed invio” compaiono le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione di queste si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per inviare definitivamente la domanda;

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