TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-04, n. 202000187

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-04, n. 202000187
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000187
Data del deposito : 4 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2020

N. 00187/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00230/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G V, S C, R P Z, B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vincenzo Papadia, in Bari, via Q. Sella n.209;



contro

Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S D, N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

chiesto con il ricorso introduttivo:

della Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Foggia del 19.11.2018 n. 44, recante “Approvazione Regolamento Provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e contestuale abrogazione del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione e riscossione della relativa tassa (TOSAP)”, pubblicata nell'Albo Pretorio Provinciale dal 27.11.2018 al 12.12.2018, nonché dei relativi allegati:

- allegato sub 1, recante il regolamento provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche della Provincia di Foggia – Settore Gestione del Patrimonio; allegato sub 2, recante la relazione del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio della Provincia di Foggia, prot. n. 2018/0065503 del 16.11.2018 e allegato sub 3, recante il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Foggia del 18.11.2018 nonché la nota prot. n. 2018/0069994 dell'11.12.2018, trasmessa a mezzo p.e.c. il 13.12.2018 dalla Provincia di Foggia – Settore Gestione del Patrimonio;

chiesto con i motivi aggiunti:

- degli avvisi di pagamento del canone COSAP (anno 2019) prot. n. 17838 del 2.4.2019, rif. Nn. 65916/247/109; 65916/248/117; 65916/249/125; 65916/52/109, emessi dalla Provincia di Foggia – Settore Patrimonio e Tributi – Ufficio Tributi Cosap, ricevuti in data 6.5.2019, relativi rispettivamente alle concessioni nn. 247; 248; 249 e 52;

- della nota della Provincia di Foggia – Settore Patrimonio e Tributi, prot. n. 30380/2019 del 6.6.2019, avente ad oggetto “Avviso di pagamento COSAP 2019 – termini di pagamento”;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società odierna ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio Provinciale di Foggia n. 44 del 19.11.2018, con cui è stato approvato il regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), con contestuale abrogazione del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione e riscossione della relativa tassa (TOSAP).

Unitamente alle disposizioni regolamentari chiede l’annullamento della relazione del dirigente del settore gestione del patrimonio del 16.11.2018 allegata al regolamento e di esso illustrativa; nonchè degli avvisi di pagamento COSAP 2019 afferenti gli attraversamenti sotterranei relativi alle concessioni 247; 248; 249/2011 e 52/2012.

La ricorrente, titolare di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (eolica) situato nella provincia di Foggia e intestataria delle predette concessioni per l’occupazione di aree pubbliche già dal 2011 e 2012, aventi una durata di 29 anni, lamenta – questo in estrema sintesi il contenuto delle doglianze – che il nuovo regolamento abbia determinato un irragionevole ed ingiustificato aumento del canone concessorio, estendendolo, con la disposizione contenuta nell’art. 44, anche alle concessioni anteriormente rilasciate, così ledendo – tra l’altro- il principio dell’affidamento.

Con il ricorso per motivi aggiunti contesta, poi gli avvisi di pagamento nelle more ricevuti formulando, oltre alle censure di invalidità derivata, doglianze autonome.

Nel costituirsi, la Provincia di Foggia, anche con le successive memorie, ha difeso il proprio operato con argomentazioni delle quali, per esigenze di sintesi, si darà conto nel prosieguo motivazionale.

All’udienza del 15.1.2020, avendo le parti soprasseduto alla trattazione cautelare in vista della discussione del ricorso nel merito, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso principale non è fondato nel merito e tanto esime la Sezione dall’esaminare (d’ufficio) ogni questione in ordine all’ammissibilità dello stesso in relazione all’immediata lesività o meno del regolamento, impugnato con il gravame principale pur in assenza di ulteriori atti applicativi (quali gli avvisi di pagamento da emettersi dalla Provincia, comunque gravati, per invalidità derivata, con il successivo ricorso per motivi aggiunti).

Con la prima censura la ricorrente lamenta la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza e parità di trattamento, di cui all’art. 3 cost., nonché la violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 cost. e l’eccesso di potere per sviamento dalla funzione tipica, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Sostiene che il canone innovativamente introdotto dal regolamento impugnato si risolverebbe in un ingiustificata penalizzazione disposta esclusivamente a carico di una categoria di utilizzatori (gli operatori nel campo delle energie rinnovabili), come emergerebbe chiaramente dalla relazione dirigenziale di accompagnamento nella parte in cui chiarisce “ è evidente come l’Ente non poteva mantenere anche per le aziende aventi ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale di produzione, trasporto e vendita di energia rinnovabile tariffe determinate in virtù di una ratio “agevolativa” e quantificabili in misura pressoché simbolica. Pertanto, in coerenza di quanto sopra evidenziato, alle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo mediante impianti, cavi e condutture, il nuovo regolamento prevede l’applicazione di un canone, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione, in modo da prevedere esclusivamente per i soggetti esercenti attività di produzione di energia rinnovabile (eolico, fotovoltaico) delle maggiorazioni rispetto alla precedente impostazione regolamentare ”.

Cita a sostegno la decisione del CdS n. 446/2010 che avrebbe escluso la possibilità di disporre l’aumento degli oneri concessori “in maniera difforme dal criterio di proporzionalità, né farne gravare l’intero aumento su una sola categoria di soggetti”.

Paragona, inoltre, la tariffa prevista per gli

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