TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-05-31, n. 202101364

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-05-31, n. 202101364
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202101364
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 01364/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01335/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2017, proposto da Sokoed S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A S e A S, domiciliato presso la Salerno Segreteria Giurisdizionale TAR in Salerno, piazzetta San Tommaso D'Aquino, 3;



contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F B e E S, con domicilio eletto presso lo studio F B in Salerno, corso Garibaldi 38;



per l'annullamento, previa sospensiva:

- del provvedimento di reiezione della integrazione salariale “Roma Tratta Linea C Stazione Amba Aradam 11 settimane dal 21.12.2015 al 05.03.2016” emesso dall’INPS sede di Battipaglia in data 9.06.2017 e comunicato in data 28.06.2017;

- della richiesta di regolarizzazione retributiva e contributiva delle posizioni individuali dei lavoratori da parte dell’INPS sede di Battipaglia datata 9.06.2017 e comunicata il 28.06.2017;

- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ancorché al momento non conosciuti dalla ricorrente;

nonché per:

- l’accertamento della responsabilità dell’INPS per ritardo nella conclusione del procedimento relativo alla domanda di CIGO (con riserva di azione per il risarcimento danni);

- in caso di conferma del provvedimento di reiezione della CIGO, per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno arrecato alla ricorrente dal detto ritardo, costituito dalle somme versate dalla ricorrente a titolo di anticipazione CIGO a far data dal 29.01.2016 sino al 5.03.2016;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 il dott. F D L e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;


1. Sokoed S.p.A. ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di reiezione della domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale emesso dall’INPS sede di Battipaglia in data 9.6.2017 e comunicato alla ricorrente in data 28.6.2017, nonché della connessa richiesta di regolarizzazione retributiva e contributiva delle posizioni individuali dei lavoratori da parte dell’INPS sede di Battipaglia datata 9.6.2017 e comunicata il 28.6.2017.

Sokoed S.p.A. ha lamentato l’incompetenza territoriale della sede dell’Inps che ha emesso il provvedimento, e ha lamentato nel merito il difetto di motivazione, nonché, con più motivi di ricorso, anche la mancanza dei presupposti del rigetto.

Si è costituito l’INPS, eccependo l’incompetenza territoriale del Tar adito per essere competente il Tar del Lazio, e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di incompetenza formulata dall’amministrazione resistente, secondo cui non sarebbe territorialmente competente il Tar adito, ma il Tar del Lazio. Secondo l’INPS resistente l’asserita situazione di crisi a fondamento della richiesta di integrazione salariale deriverebbe dai mancati pagamenti a fronte dei lavori svolti nella metropolitana di Roma, e a Roma ha sede la Sokoed S.p.A. a seguito di trasferimento avvenuto in data 30.1.2014.

L’eccezione deve essere tuttavia disattesa. Questa Sezione ha respinto la richiesta di misura cautelare di parte ricorrente, entrando nel merito della valutazione della insussistenza del fumus boni juris e dando quindi per presupposto il positivo vaglio della propria competenza territoriale; analogamente il Consiglio di Stato ha confermato tale ordinanza che ha respinto la richiesta di misura cautelare, sul presupposto implicito della sussistenza della competenza del Tar adito in primo grado. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che « Con riguardo alla delibazione da parte del g.a. della sussistenza della propria competenza per territorio, dalla lettura congiunta dell'art. 15, comma 5 (secondo cui ove non riconosca la propria competenza il tribunale non decide sulla domanda cautelare), e degli artt. 55, comma 13 (secondo cui il giudice può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza) e 62, comma 4 (secondo cui, nell'appello cautelare, l'incompetenza territoriale, anche se la questione non è stata dedotta dalle parti, è sempre rilevata d'ufficio) del cod. proc. amm., pare doversi ricavare la regola che, relativamente alla fase cautelare, deve essere accertata, in via preliminare e prioritaria rispetto ad ogni altra questione, la competenza territoriale del giudice adito » (T.A.R. Veneto, sez. III, 13/12/2010, n. 6455). Il positivo vaglio della sussistenza della competenza territoriale del Tar adito è implicitamente presupposto dal rigetto della misura cautelare confermato anche in grado di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, e nella presente fase di decisione sul merito del ricorso il Collegio ritiene che non emergano ragioni per discostarsi da tale valutazione già compiuta in sede cautelare.

Peraltro, parte ricorrente ha allegato motivi convincenti a sostegno della sussistenza della giurisdizione del Tar adito, e in particolare: la propria sede amministrativa e operativa si trova in Eboli, e le unità produttive sono addirittura diffuse sul territorio nazionale; sulla base della dichiarata sede operativa in Eboli è determinata la Direzione INPS di competenza territoriale con relativa attribuzione della matricola aziendale; ne consegue che gli effetti diretti del provvedimento di reiezione CIGO, a partire dalla conseguente richiesta di regolarizzazione contributiva, non sono limitati al territorio compreso nella circoscrizione del TAR Lazio, ma si manifestano principalmente nella circoscrizione territoriale del TAR Campania Sede staccata di Salerno.

3. Con il primo motivo, Sokoed S.p.A. ha lamentato l’incompetenza per territorio della sede dell’INPS che ha emanato il provvedimento impugnato, in quanto la sede competente avrebbe dovuto essere quella di Roma, e non quella di

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