TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-08-28, n. 202313460
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Testo completo
Pubblicato il 28/08/2023
N. 13460/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03274/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3274 del 2022, proposto da
Germaine Popolo, rappresentata e difesa dall’avv. Germaine Popolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della delibera del Consiglio superiore della magistratura di rigetto dell’istanza di assegnazione del magistrato onorario presso una sede diversa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava l’atto con il quale il Consiglio superiore della magistratura (Csm) rigettava la richiesta di assegnazione, in caso di positivo superamento del tirocinio formativo per la nomina a giudice onorario di pace (Gop), ad un ufficio giudiziario campano. Difatti, nonostante la candidatura presso gli uffici giudiziari del distretto di Torino, essendo trascorso del tempo, le esigenze familiari sarebbero mutate con conseguente necessità di rientro in Campania.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto gravato che, chiamata alla camera di consiglio del 20 aprile 2022, veniva respinta con ordinanza confermata da Cons. Stato, sez. VII, 23 giugno 2022, n. 2896.
4. Parte ricorrente depositava ulteriore memoria in vista della pubblica udienza del 19 luglio 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile procedere all’illustrazione delle due doglianze spiegate con il ricorso.
5.1. Con il primo motivo si evidenzia il difetto di