TAR Firenze, sez. III, sentenza 2018-03-28, n. 201800449
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2018
N. 00449/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01242/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2017, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con studio in Bologna, via Massimo D’Azeglio 47 e domicilio digitale alla pec come da registri di giustizia;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, A M, con domicilio eletto presso il suo Ufficio legale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;
nei confronti
Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento di diniego di Permesso di Costruire n. 1746/2017 del 15 giugno 2017, pratica n. 7574/2016;
- di ogni atto o regolamento a questo presupposto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa la comunicazione del Comune di Firenze del 30/08/2016, Protocollo GP 265271/2016, di "Richiesta documentazione integrazione/modifica rispetto al progetto originario"; la "comunicazione avvio di procedimento di diniego" ex art.10 bis della L. n.241/1990 del Comune di Firenze del 19/10/2016, prot. GP 326215/2016; la "comunicazione avvio di procedimento di diniego" ex art.10 bis della L.n.241/1990 del Comune di Firenze del 05/01/2017, prot. GP 4142/2017;
- per quanto occorrer possa, dei presupposti pareri (invero non vincolanti) della Commissione Edilizia, tra i quali il parere della Commissione Edilizia del Comune di Firenze del 13.10.2016 n. 443; il parere della Commissione Edilizia del Comune di Firenze del 22.12.2016 n. 594; il parere della Commissione Edilizia del Comune di Firenze del 18.05.2017 n. 262;
- ove necessario, pro parte, della presupposta disciplina regolamentare edilizia ed urbanistica del Comune di Firenze, con particolare riferimento al Regolamento Urbanistico del Comune ed ivi inclusi gli atti e provvedimenti non noti che - se del caso separatamente rispetto agli atti deliberativi di approvazione del Regolamento Edilizio - classificano l'immobile come "emergenza di valore storico architettonico" nel sub-sistema pianura coltivata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2018 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Cappuzzo, proprietario di un immobile in condizioni fatiscenti classificato nel r.u. del comune di Firenze fra “Emergenze di valore storico