TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300078

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300078
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00078/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01718/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2021, proposto da
G C, rappresentata e difesa dagli avvocati P L P e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;

contro

Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, in persona del legale rappresentante pro tempore , sedente per la carica presso la sede, Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, in persona del Legale Rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 13616 del 28.9.2021 (conosciuta dopo) con cui l’A.c. di Castrignano del Capo ha comunicato alla ricorrente che l’istanza ex art. 36, d.P.R. n. 380/'01 e artt. 167 e 181, d.lgs. n. 42/'04 prot. n. 4406/'21 dalla stessa presentata sarebbe « da ritenersi improcedibile e sarà archiviata;
sono comunque fatti salvi tutti gli atti sanzionatori, conseguenti alla denuncia delle opere illegittime realizzate
»;

- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente è proprietaria di un’abitazione civile a Castrignano del Capo - Marina di Santa Maria di Leuca, in via Strada statale n. 275, sul terreno individuato in catasto al fg. 23, p.lle nn. 272, 273, 282, 569, 571, 573 e 574.

Questa abitazione è stata realizzata dal dante causa della ricorrente in base a licenza di costruzione del 04.07.1975 (pratica edilizia n. 105/1974).

Tale titolo edilizio:

- è stato rilasciato prima dell’approvazione del p. di f. vigente (avvenuta con delibera G.r. n. 1036 del 13.06.1979);

- ha espressamente assentito la realizzazione di una “ villetta al mare […] da adibire ad uso civile abitazione ”.

Anche la realizzazione dell’immobile è antecedente a quel piano (di ciò si ha conferma nella relazione tecnica descrittiva allegata all’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001).

L’immobile in questione è un edificio con destinazione residenziale, come conferma pure l’atto di divisione testamentaria del 07.06.2010, il quale specifica che l’edificio ha categoria catastale A7 - abitazione in villini.

Con istanza del 25.03.2021 la ricorrente ha domandato il rilascio di un permesso di costruire ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, nonché un accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 D.lgs. n. 42/2004.

L’istanza e la documentazione relativa sono state trasmesse al Comune per via telematica.

In particolare, come è precisato nella relazione tecnico-descrittiva allegata alla predetta istanza, la ricorrente ha inteso “ sanare quanto esistente, in applicazione dell’articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, poiché l’intervento realizzato risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia al momento della sua realizzazione, quanto al momento attuale. Le opere difformi al titolo autorizzativo consistono sostanzialmente:

- nel non aver realizzato la veranda coperta, contigua al vano soggiorno, sostituita con una pensilina;

- nella realizzazione di una scala esterna, del tipo a “chiocciola” che collega l’area esterna al piano terrazze;

- nella realizzazione di due pensiline, a protezione delle pareti est e ovest dell’edificio;

- nella diversa distribuzione degli spazi interni, al piano terra e al piano primo;

- nella differente immagine delle facciate di prospetto ”.

Con la gravata nota prot. n. 13616 del 28.09.2021 il Comune di Castrignano del Capo ha comunicato alla ricorrente che l’istanza in parola “ è da ritenersi improcedibile e sarà archiviata;
sono comunque fatti salvi tutti gli atti sanzionatori, conseguenti alla denuncia delle opere illegittime realizzate
”.

In particolare, il Comune di Castrignano del Capo sostiene che:

a) “ ad oggi non risulta pervenuto il materiale cartaceo, notoriamente necessario per procedere ad un corretto esame istruttorio ”;

b) “ da un esame sommario della documentazione digitale presentata emerge chiaramente quanto segue: la S.V. risulta titolare di altra costruzione destinata ad abitazione di campagna (vedi p.e. 200/2019 p.d.c. 27/2021);
pertanto in considerazione della specifica destinazione di zona (E1 – VERDE AGRICOLO PRODUTTIVO) e delle norme specifiche di cui all’art. 27 del N.T.A. del vigente P. di F, in zona agricola è consentita la realizzazione di annessi rustici, ovvero a norma del comma 3 del citato articolo, la realizzazione di residenze estive unifamiliari, su iniziativa del singolo soggetto;
ne consegue evidentemente che allo stesso soggetto non possono fare capo più costruzioni in zona agricola, destinate ad abitazione
”;

c) “ dall’esame sommario degli elaborati è emerso che lo stato dei luoghi è difforme dallo stato autorizzato, per la realizzazione di diversi elementi (portici ed aggetti) che costituiscono un evidente incremento della volumetria assentita;

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