TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-05-17, n. 202101231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-05-17, n. 202101231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202101231
Data del deposito : 17 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2021

N. 01231/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01469/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2016, proposto da Caponigro Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria Tar;

contro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Campania, Sede di Battipaglia, non costituito in giudizio;
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F S, D C, con domicilio eletto presso lo studio D C in Salerno, via De Leo,12;

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

a) della nota del 22.06.2016 dell’INAIL recante la non ammissione parziale del contributo di cui all’Avviso Pubblico 2014 – Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art.11, comma 1 lett.a) e comma 5, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. il tutto come meglio si evince dal richiamato provvedimento;

b) della nota del 07.03.16 recante comunicazione del mancato superamento della fase di verifica;

c) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’

INAIL

Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021 il dott. Raffaele Esposito e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, impresa del settore demolizione e movimento terra, ha presentato domanda per il finanziamento di un progetto di investimento, nell’ambito dell’Avviso

INAIL

2014 per l’erogazione di incentivi volti a sostenere interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il progetto presentato, che prevedeva l’acquisto di una pala meccanica (Minipala 259 D Caterpillar) e di due escavatori (Miniescavatore Caterpillar 305 E2 e Escavatore Caterpillar 311 F), dapprima non ha superato la fase di verifica tecnico-amministrativo (nota del 7 marzo 2016) in quanto non coerente con la finalità del bando: l’INAIL ha evidenziato che l’acquisto di macchine per lavorazioni già meccanizzate non determinava alcuna riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi individuato nella domanda di finanziamento e nel documento di valutazione dei rischi. Con successiva nota del 9 marzo 2016, la ricorrente ha presentato osservazioni;
l’Amministrazione ha quindi chiesto ulteriori documentazione per una nuova valutazione dei macchinari, regolarmente trasmessi dalla ricorrente.

Con atto del 22 giugno 2016 l’INAIL ha infine accolto parzialmente la domanda, ammettendo al finanziamento solo due delle tre macchine individuate nel progetto ed escludendo in particolare l’Escavatore Caterpillar 311 F.

2. Con ricorso notificato il 2 agosto 2016 e depositato il 2 settembre 2016, la ricorrente lamenta l’erroneità del diniego del contributo sulla terza apparecchiatura. La domanda presentata, coerentemente con quanto previsto dall’Avviso, prevedeva l’acquisto di nuove macchine al fine di sostituire quelle in uso e non più efficienti con il vantaggio, in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, di scongiurare i fermi macchina, la conseguente necessità di operare ricorrendo ad attrezzature manuali e il correlato incremento dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi;
l’Amministrazione ha pertanto ingiustificatamente ridotto gli importi ammessi a contributo, prevedendo il finanziamento di due sole apparecchiature ed escludendo per la terza, nonostante l’evidenziato nesso tra la sostituzione di quest’ultima e la riduzione del rischio di movimentazione manuale dei carichi connesso al suo mancato funzionamento (primo motivo di ricorso). La ricorrente deduce altresì il difetto di motivazione per omessa esplicitazione delle ragioni che hanno condotto al rigetto delle osservazioni presentate l’11 maggio 2016 (secondo motivo di ricorso).

3. Si è costituita l’Amministrazione, rilevando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

4. Con ordinanza n. 602/2016 di questo Tribunale, è stata rigettata la domanda cautelare.

4.1 All’udienza pubblica del 21 aprile 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso non può trovare accoglimento.

L’art. 1 dell’Avviso pubblico quadro 2014 pubblicato dall’INAIL chiarisce in modo inequivocabile l’obiettivo dei contributi destinati alle imprese ovvero quello “di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro”;
la medesima previsione chiarisce che “per "miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro" si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali”. L’art. 5 precisa poi che, la domanda relativa ai progetti di investimento (tipologia in cui ricade quello presentato dalla ricorrente) può prevedere più interventi o acquisti purché tutti riconducibili alla medesima tipologia di intervento tra quelli indicati nell’allegato 1, tabella 2, sezione 3, da specificare nella domanda presentata;
la medesima disposizione aggiunge anche che, per i progetti della citata tipologia, “la causa di infortunio o il fattore di rischio relativi alla <<Tipologia di intervento>>
(v. allegato 1, tabella 2, sezione 3) devono essere coerenti con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e devono essere riscontrabili nel documento di valutazione dei rischi (DVR)”.

La domanda prodotta dalla ricorrente ricollega espressamente gli acquisti previsti alla tipologia di intervento di cui all’allegato 1, tabella 2, sezione 3, lettera l “acquisto di macchine per l’eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori”, mediante il chiaro riferimento a “un investimento che porterà alla riduzione del rischio movimentazione manuale dei carichi”.

Il documento di valutazione dei rischi specifica che il rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi è collegato principalmente “alle attività manuali di scavo per quelle attività in cui non si riesce a utilizzare i mezzi meccanici”.

Proprio ai fini della riduzione di tale rischio, come evidenziato dalla domanda presentata e in particolare dalla perizia allegata, la ricorrente ha prospettato l’acquisto di una pala meccanica e di due escavatori, chiarendo tuttavia che mentre l’acquisto della Minipala 259 D e del Miniescavatore 305 E2 consente di meccanizzare lavorazioni che impongono la movimentazione manuale dei carichi e che al momento sono svolte manualmente, l’Escavatore 311 F è destinato a sostituire un altro mezzo in uso alla ditta e spesso malfunzionante.

Secondo la ricorrente, la sostituzione della vecchia apparecchiatura consentirebbe di scongiurare il rischio del fermo del mezzo per guasto, di evitare il conseguente svolgimento manuale delle medesime lavorazioni con attrezzature di tipo non meccanico e di ridurre così il rischio di movimentazione manuale dei carichi.

Tali affermazioni però non convincono in quanto l’intervento descritto ha l’effetto di incidere sul rischio di movimentazione manuale dei carichi in maniera solo indiretta, occasionale, non significativa e quindi non effettiva.

La finanziabilità dell’intervento richiede la riduzione del rischio, in generale definito dall’art. 2, comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 81/2008 come la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”, in particolare del rischio specificamente individuato di movimentazione manuale dei carichi ovvero, secondo le definizioni dell’art. 167 del d.lgs. n. 81/2008, del rischio di “patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” (“patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari”) derivanti dalle “operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.

L’acquisto della nuova attrezzatura, per essere finanziabile, deve pertanto comportare un’effettiva riduzione del rischio così descritto ovvero della probabilità dei danni così individuati, rispetto alle condizioni preesistenti.

Ciò non può avvenire mediante la sostituzione di un macchinario ormai usurato con uno nuovo in quanto le lavorazioni prima svolte in maniera meccanizzata dal primo continuerebbero ad essere svolte in modo altrettanto meccanizzato dal secondo, senza alcuna effettiva riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi rispetto alle condizioni preesistenti.

Lo stato del macchinario e i frequenti guasti potrebbero costringere allo svolgimento manuale delle lavorazioni prima meccanizzate, con conseguente aumento del rischio citato;
tuttavia l’acquisto del nuovo macchinario verrebbe a incidere sul rischio così descritto solo in maniera indiretta (avendo ricadute invece dirette sul “rischio di guasto” di quella già in uso), occasionale (in relazione alla frequenza dei guasti della vecchia attrezzatura, peraltro indimostrata) nonché non significativa o addirittura nulla (essendo il rischio legato a lavorazioni già meccanizzate mediante una macchina in uso, seppur soggetta a guasti).

La stessa formulazione dell’art. 168 del d.lgs. n. 81/2008 (“Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori”) consente di dedurre che il principale mezzo di riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi è il ricorso a mezzi che consentono di evitarla, in particolare ad attrezzature meccaniche.

Pertanto qualora per determinate lavorazioni sia già utilizzata una attrezzatura meccanica con una importante riduzione del rischio di movimentazione manuale dei carichi, la sostituzione della stessa attrezzatura non incide sullo specifico ma consente di mantenerne inalterato il livello.

Neppure sussiste il lamentato difetto di motivazione in quanto le ragioni della mancata ammissione a contributo della terza apparecchiatura risultano dal precedente provvedimento del 7 marzo 2016 che aveva già evidenziato la non ammissibilità a finanziamento dell’acquisto di macchine per lavorazioni già meccanizzate, profilo del progetto non smentito dalla documentazione successivamente presentata che ha ribadito gli argomenti già addotti al procedimento.

5.1 In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.

La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

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