TAR Napoli, sez. V, decreto collegiale 2019-11-07, n. 201905282
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 07/11/2019
N. 05282/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02448/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
Vista la domanda depositata in data 31/07/2019 da S T, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la correzione
della sentenza n. 03725/2019 pubblicata il 04/07/2019, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 2448 del 2019;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza n. 03725/2019 pubblicata il 04/07/2019 di accoglimento, nei limiti dell’interesse del ricorrente, del ricorso n. 2448 del 2019, proposto da S T contro la Asl Napoli 1 Centro, per l'annullamento: a) del diniego prot n. 201900278-12 del 01/04/2019, di ammissione al Concorso Pubblico per n. 15 posti di Dirigente Psicologo, pubblicato in B.U.R.C. n. 77 del 22 ottobre 2018 e G.U. n. 94 del 27/11/2018, ammissione di cui alla richiesta inoltrata con nota dell’8 marzo 2019 acquisita al prot. n. 20587;b) della tacita reiezione della istanza finalizzata a partecipare alla procedura concorsuale inoltrata a mezzo pec il 26 dicembre 2018 e respinta dal sistema telematico per circostanze non ascrivibili a responsabilità del ricorrente;c) ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compreso, se ed in quanto esistente, il provvedimento di approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi alla procedura concorsuale, provvedimento ignoto, nella parte in cui non contempla il ricorrente;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale;
Visto l'art. 86, comma 1, cod. proc. amm.;
Considerato che con istanza regolarmente notificata e depositata, è stata richiesta la correzione dell’errore materiale riscontrato nella citata sentenza in quanto ‹‹il dispositivo, …, reca condanna, in luogo della resistente ASL Napoli 1 Centro, della “ASL Napoli 2 Nord”, al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato. … [quindi si rende] necessaria la correzione, nel senso che la condanna deve essere pronunciata nei riguardi della ASL Napoli 1 Centro e non della ASL Napoli 2 Nord, soggetto quest’ultimo del tutto estraneo alla vicenda sostanziale e processuale.››;
Vista la parte motiva delle citata sentenza nella quale è previsto ‹‹che le spese vanno, in applicazione del principio della soccombenza, poste a carico dell’ASL, nella misura liquidata in dispositivo;››;
Visto il dispositivo delle menzionata decisione che ‹‹Condanna l’ASL Napoli 2 Nord a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila).››;
Considerato che sussistono le condizioni per l’accoglimento della predetta istanza;