TAR Napoli, sez. V, decreto collegiale 2019-11-07, n. 201905282

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, decreto collegiale 2019-11-07, n. 201905282
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201905282
Data del deposito : 7 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2019

N. 02448/2019 REG.RIC.

N. 05282/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02448/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

Vista la domanda depositata in data 31/07/2019 da S T, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia


per la correzione

della sentenza n. 03725/2019 pubblicata il 04/07/2019, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 2448 del 2019;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la sentenza n. 03725/2019 pubblicata il 04/07/2019 di accoglimento, nei limiti dell’interesse del ricorrente, del ricorso n. 2448 del 2019, proposto da S T contro la Asl Napoli 1 Centro, per l'annullamento: a) del diniego prot n. 201900278-12 del 01/04/2019, di ammissione al Concorso Pubblico per n. 15 posti di Dirigente Psicologo, pubblicato in B.U.R.C. n. 77 del 22 ottobre 2018 e G.U. n. 94 del 27/11/2018, ammissione di cui alla richiesta inoltrata con nota dell’8 marzo 2019 acquisita al prot. n. 20587;
b) della tacita reiezione della istanza finalizzata a partecipare alla procedura concorsuale inoltrata a mezzo pec il 26 dicembre 2018 e respinta dal sistema telematico per circostanze non ascrivibili a responsabilità del ricorrente;
c) ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compreso, se ed in quanto esistente, il provvedimento di approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi alla procedura concorsuale, provvedimento ignoto, nella parte in cui non contempla il ricorrente;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto l'art. 86, comma 1, cod. proc. amm.;

Considerato che con istanza regolarmente notificata e depositata, è stata richiesta la correzione dell’errore materiale riscontrato nella citata sentenza in quanto ‹‹il dispositivo, …, reca condanna, in luogo della resistente ASL Napoli 1 Centro, della “ASL Napoli 2 Nord”, al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato. … [quindi si rende] necessaria la correzione, nel senso che la condanna deve essere pronunciata nei riguardi della ASL Napoli 1 Centro e non della ASL Napoli 2 Nord, soggetto quest’ultimo del tutto estraneo alla vicenda sostanziale e processuale.››;

Vista la parte motiva delle citata sentenza nella quale è previsto ‹‹che le spese vanno, in applicazione del principio della soccombenza, poste a carico dell’ASL, nella misura liquidata in dispositivo;››;

Visto il dispositivo delle menzionata decisione che ‹‹Condanna l’ASL Napoli 2 Nord a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila).››;

Considerato che sussistono le condizioni per l’accoglimento della predetta istanza;

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