TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-01-05, n. 201200051
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00051/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2005, proposto da:
Tim Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. E S Damiani, con domicilio eletto presso in Bari, presso l’avv. R. G. Rodio via Putignani,168;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso A F in Bari, via P.Amedeo, 26;
Settore Pianificazione Territorio-Gestione P.R.G.- di Bari;
per l'annullamento
- dell’ordinanza prot. n. 10765 del 18.01.2005 del Direttore p.t. del Settore Pianificazione del Territorio – Gestione del P.R.G. dell’Assessorato al Territorio e Qualità Edilizia – Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia del Comune di Bari;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- del verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia n. 07/2005 del 10.01.2005;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. A. Tarantino, su delega dell'avv. E. Sticchi Damiani e avv. A. Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Al riguardo il Collegio rileva che il difensore di parte ricorrente ha depositato in segreteria memoria scritta, facendo presente il venir meno dell’interesse al ricorso, in quanto la stessa non potrebbe conseguire alcun beneficio dall’accoglimento del ricorso in epigrafe.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.