TAR Venezia, sez. III, sentenza 2019-03-13, n. 201900313

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2019-03-13, n. 201900313
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900313
Data del deposito : 13 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2019

N. 00313/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00234/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 234 del 2014, proposto da
Societa' Agricola Semplice A P e Veronesi A L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G Q, G F, con domicilio eletto presso lo studio Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;

contro

Comune di Zevio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D T, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Zevio n. 31 del 23 ottobre 2013, prot. n. 18025, comunicata in data 28 novembre 2013, con la quale è stata ordinata la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. n. 152 del 2006.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Zevio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società agricola ricorrente, titolare di un allevamento intensivo di polli, nel 2002, ha affittato un appezzamento di terreno con annesso rustico (ex stalla) al fine di realizzare un'attività di produzione e commercializzazione di fertilizzante organico creato attraverso la pellettazione della "pollina", prodotta dall'allevamento intensivo gestito dalla medesima ricorrente.

Il processo produttivo consiste nel trasporto della pollina dall'allevamento intensivo di proprietà della ricorrente al terreno oggetto del contratto di affitto;
stoccaggio della pollina;
compressione del "materiale";
commercializzazione del prodotto.

In data 2 agosto 2013 la Polizia municipale di Zevio, ricevuta una segnalazione, ha effettuato un sopralluogo e accertato che nel terreno affittato alla società ricorrente era presente un enorme deposito di "pollina", stimato in circa 1500/1600 m3, e che il luogo era infestato da mosche, attirate appunto dalla pollina lasciata a cielo aperto.

All’esito di tali accertamenti il Sindaco del Comune di Zevio ha ordinato alla ricorrente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. n. 152 del 2006.

Nel presente giudizio la ricorrente ha impugnato detta ordinanza, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, contrastando le avverse pretese.

All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

L’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2. La disposizione sopravvenuta prevale sul disposto dell’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2016, n. 58;
id. 29 agosto 2012 n. 4635;
id., 12 giugno 2009 n. 3765;
id., 10 marzo 2009 n. 1296;
id., 25 agosto 2008 n. 4061).

L’impugnata ordinanza di rimozione dei rifiuti è stata preceduta da una congrua istruttoria in quanto adottata dal Sindaco dopo il sopralluogo degli organi di polizia locale, dopo la contestazione del fatto al proprietario direttamente in loco e dopo la contestazione del fatto all'affittuario (odierna ricorrente) avvenuta in data 13 agosto 2013 presso gli uffici della Polizia Locale.

L’istruttoria che ha preceduto l’emissione dell’ordinanza è stata congrua e i suoi esiti fattuali (rinvenimento di un’enorme quantità di pollina lasciata a cielo aperto), in disparte la qualificazione come rifiuto della pollina, non sono stati specificamente contestati neppure dalla ricorrente.

Una formale comunicazione di avvio del procedimento non era necessaria nel caso di specie, attesa l’oggettività della situazione e l’urgenza qualificata di provvedere, determinata dalla necessità di far rimuovere l’enorme quantità di pollina abbandonata a cielo aperto, che - come rilevato in sede di appello cautelare da Cons. St., ord. 2780/2014 - col trascorrere del tempo e a causa delle esalazioni, avrebbe potuto comportare rischi per la salute pubblica.

Va aggiunto che, anche nel corso del presente giudizio, la società ricorrente non ha fornito elementi tali da indurre a ritenere che la partecipazione procedimentale avrebbe consentito la prospettazione di rilevanti elementi istruttori, rendendo in tal modo, in concreto, irrilevante la mancanza di una formale comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso che ci occupa la pollina, per come utilizzata dalla ricorrente, è qualificabile come rifiuto.

E, invero, come chiarito dalla S.C. (Cass. pen. n. 37548/2013) "le materie fecali sono escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 152/2006 a condizione che provengano da attività agricole e che siano riutilizzate in attività agricole": l’accento va, dunque, posto sulla provenienza della materia fecale da attività agricola e sulla sua successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività.

Nella specie, la pollina, pur provenendo dall’allevamento intensivo della ricorrente, veniva poi venduta all’Azienda Commerciale Euroter 2001, gestita dalla moglie del ricorrente. E’ quanto risulta dalla Comunicazione della notizia di reato ai sensi dell’art. 347 del C.P.P.” inviata dal Comandante della Polizia Locale alla Procura della Repubblica di Verona, ove si legge che “Il fertilizzante organico ottenuto è orientato verso l’utilizzo agricolo e florovivaistico e in parte commercializzato dalla Azienda Commerciale Euroter 2001, di Veronese Annalisa, moglie del Sig. A P.”.

La ricostruzione dei fatti offerta dal Comandante della Polizia Locale circa la diretta destinazione al commercio della pollina appare credibile, facendo riferimento a dati e notizie (si pensi al riferimento all’azienda commerciale della moglie del Sig. A) che ben difficilmente la P.A. avrebbe potuto acquisire in via autonoma e che, verosimilmente, le sono state riferite dai diretti interessati.

L’utilizzo della pollina a fini commerciali (diretta destinazione al commercio del prodotto fecale) ne impone la qualificazione come rifiuto, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla necessità che il trattamento di tale specie di rifiuti venga effettuato sulla base di apposite autorizzazioni, nella specie mai richieste.

Le modalità di accatastamento della sostanza fecale a cielo aperto e senza cautele, comportando rischi per la salute pubblica, anche solo a causa delle esalazioni, evidenziano quanto meno una colpa della società ricorrente nell’aver causato la contestata situazione di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e imponevano l’intervento dell’Amministrazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto

La problematicità delle questioni trattate giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.

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