TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2023-09-09, n. 202300449

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2023-09-09, n. 202300449
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300449
Data del deposito : 9 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2023

N. 00862/2023 REG.RIC.

N. 00449/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00862/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 862 del 2023, proposto da Neoen Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati I S, M V L R e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Nogarole Rocca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di diniego prot. n. 6693 del 30 giugno 2023 del Comune di Nogarole Rocca, recante “ordine di non esecuzione dell'intervento oggetto a Segnalazione certificata di inizio attività presentata da NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nogarole Rocca e della Regione del Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato:

- che la società ricorrente censura il provvedimento del Comune di Nogarole Rocca datato 30 giugno 2023, recante ordine di non eseguire l’intervento di realizzazione dell’impianto fotovoltaico a terra oggetto di Segnalazione certificata di inizio attività;

- che il diniego impugnato è provvedimento a carattere “plurimotivato”, fondato non solo sul contrasto dell’intervento con il regolamento edilizio comunale, ma altresì con il Piano di Assetto del Territorio, con l’articolo 4, comma 2 della legge regionale 17/2022, con l’articolo 6, comma 2 del d.lgs. 28/2011 oltre che sull’irritualità della comunicazione alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3 del D.M. 10 settembre 2010;

- che pertanto, in disparte il fumus di fondatezza del primo motivo di ricorso, anche ove una sola delle ulteriori ragioni indicate dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento avversato superi il vaglio giurisdizionale, l’atto impugnato non può essere annullato (Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2022, n. 26);

- che le plurime e articolate questioni di merito sollevate nel gravame, ivi compresa la dedotta incostituzionalità della legge regionale 17/2022, richiedono un approfondimento del tutto incompatibile con il carattere sommario della fase cautelare;

- che in ragione dell’interesse azionato, del danno allegato dalla parte ricorrente e del necessario contemperamento degli interessi in gioco, il provvedimento impugnato può essere sospeso ai meri fini della qualificazione del procedimento amministrativo come ancora pendente e della conseguente possibile conservazione della prenotazione della capacità di rete, onerando la società deducente di darne comunicazione al gestore di rete;
la disposta sospensione non costituisce -per

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